Illgittima la norma che non prevede un termine per la notifica della cartella di pagamento al contribuente -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 280 del 15/07/2005
E’ costituzionalmente
illegittimo l’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato
dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999,
n. 112, in
materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in
cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il
concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle
imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con
la Sentenza n. 280/2005,
scritta da Romano Vaccarella.
La sentenza offre una
paronamica sull’attuale assetto normativo in materia ed un esplicito richiamo
all’inerzia del legislatore, essendo rimasto senza seguito quanto rilevato nei
precedenti giurisprudenziali della Corte (Ordinanze n. 107
del 2003 e n. 352
del 2004) che pure avevano sottolineato la necessità di un termine certo
fissato per la consegna del ruolo dal
momento che l’attule formulazionedell’art. 25 – il quale prevede che “il
concessionario notifica la cartella di pagamento [ ], a pena di decadenza,
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo” – in assenza di un termine certo
fissato per la consegna del ruolo, si traduce in una sostanziale inefficacia
del termine decadenziale per l’assoluta mancanza di un dies a quo.
La Corte, poi, sottolinea
come sia ad essà preclusa la possibilità di determinare tale termine,
competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del
legislatore ” sulla impossibilità della Corte Costituzionale di effettuare un intervento
manipolativo-creativo vedi anche la recente Ordinanza 273/2005
pubblicata su Litis.it qualche giorno fa -, cosi’ come le è precluso, dalla
struttura del procedimento, di individuare in taluno di quelli già previsti
dalla legge ” ma per attività “interne” all’Amministrazione ” un termine che
possa disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento
al contribuente.
Ancora, osserva la
Corte, la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale rende
indispensabile un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi
ragionevolmente la lacuna che si va a creare. La fissazione del termine per la
consegna dei ruoli che verrà stabilito dal legislatore, ferma la sua natura
decadenziale, discenderà dalla adeguata considerazione del carattere
estremamente elementare (tanto da richiedere “procedure automatizzate”)
dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione
nei ruoli: attività che la vigente disciplina prevede si esauriscano entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione (laddove, significativamente, la più complessa attività
prevista dall’art. 36- ter deve esaurirsi entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo alla presentazione). Cosi’ come, nel fissare il termine la cui
mancanza si è dichiarata incostituzionale, il legislatore non potrà non
considerare che il vigente art. 43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973
prevede che l’avviso di accertamento ” quale atto conclusivo di un ben più
complesso procedimento ” sia notificato a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e
che solo entro tale limite temporale il contribuente è obbligato a conservare
la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione.
(Marco Martini, 16 Luglio
2005)
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 280 del 15/07/2005
Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
VACCARELLA |
Camera di Consiglio del |
04/05/2005 |
Decisione del |
07/07/2005 |
Deposito del |
15/07/2005 |
Pubblicazione in G. U. |
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Ordinanze di rimessione |
839/2004 840/2004 |
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Massime: |
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
– Fernanda CONTRI
Giudice
– Guido NEPPI
MODONA “
– Annibale MARINI “
– Franco BILE “
–
Giovanni Maria FLICK
“
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