Il lavoratore che abbandona ingiustificatamente il posto di lavoro deve risarcire anche il danno all’immagine della P.A. -; Corte dei Conti della Liguria, Sentenza n. 705 del 19/05/2005
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Il dipendente che si allontana ripetutamente dal
proprio posto di lavoro senza registrare l’uscita mediande l’azionamento
dell’apposito dispositivo, ovvero timbrando presso un terminale diverso da
quello posizionato nella prorpia sede di servizio, deve risarcire il danno
causato all’amministrazione.
E’ quanto affema la Corte dei Conti, sezione
Liguria, nella sentenza n. 705 depositata il 19 maggio 2005.
A giudizio dei giudici contabili, un siffatto
comportamento è viziato da “dolo” in quanto finalizzato ad occultare le assenze
ingiustificate. E’ stato infatti provato nel corso del procedimento che il
dipendente trascorreva il tempo fuori dall’ufficio passeggiando per le vie del
centro cittadino, soffermandosi a guardare le vetrine dei negozi che si
trovavano lungo il tragitto.
La Corte sottolinea poi che sono irrelevanti le
difese del dipendente finalizzate a dimostrare che le brevi assenze costituivano
una prassi tollerata dall’amministrazione. A giudizio della Corte, anzi, proprio
il clamore suscitato da tale sconvenevole prassi giustifica la condanna al
risarcimento, oltre che del danno erariale causato all’amministrazione,
quantificabile nell’ammontare della retribuzione percepita nelle ore di assenza,
e di quello conseguente al disservizio derivato dalle assenze ingiustificate,
anche del danno all’immagine dal momento che non vi è dubbio che le assenze
ingiustificate ingenerano nel cittadino che le percepisce un inevitabile senso
di sfiducia sull’efficienza e sulla serietà dell’ufficio pubblico.
(Marco Martini, 11 luglio 2005)