Penale

Ingiustificata l’assenza dal lavoro per lo sciopero dei mezzi pubblici -; Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 24999/2005


L’assenza dal lavoro per lo sciopero dei mezzi è ”ingiustificatà’. Lo
sancisce a Corte di Cassazione, che sottolinea come la mancanza dei mezzi di
trasporto per protesta ”non costituisce legittimo impedimento laddove sia
possibile fronteggiarla, con opportuna e fattiva opera di prudenziale
anticipazione, nel tempo in cui lo sciopero non è operativo”. Applicando
questo principio, la Sesta sezione penale ha cosi’ respinto il ricorso
presentato da due ricorrenti di Trento,
Riccardo e Roberto
P., condannati defintivamente a una multa ”per avere esercitato abusivamente
la professione di maestri di snowboard”. Dinanzi ai magistrati di Piazza
Cavour, gli imputati hanno lamentato il fatto che la condanna in corte
d’appello, il 24 ottobre 2003, era arrivata nonostante ”l’impedimento del
difensore di fiducia, che da Milano avrebbe dovuto raggiungere Trento, a
comparire in udienza, per lo sciopero in corso dei mezzi pubblici”.

In sede di appello, il dibattimento era stato assicurato da un difensore di
ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia. Gli imputati, pero’,
lamentavano l’assenza in dibattimento del loro legale. Con la sentenza 24999,
la Sesta sezione penale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’assenza
dell’avvocato in giudizio non puo’ ritenersi ”giustificata da un legittimo
impedimento assoluto”. Scrivono gli ‘Ermellini’ che ”in linea generale uno
sciopero dei mezzi pubblici, protratto per una durata temporale ampia e
ininterrotta, puo’ rappresentare, se non preannunciato tempestivamente,
ragionevole causa d’impedimento a raggiungere, in mancanza di soluzioni
alternative, talune località geografiche (per es. isole)”.

Diversamente, annota ancora piazza Cavour, ”tale situazione non costituisce
legittimo impedimento a comparire in giudizio, laddove sia possibile
fronteggiarla, con opportuna e fattiva opera di prudenziale anticipazione, nel
tempo in cui lo sciopero non è operativo”. Nel caso in questione, rileva la
Suprema Corte, ”la corte di merito ha accertato che lo sciopero delle ferrovie
era stato annunciato per tempo e non aveva interessato l’intero sistema dei
trasporti, sicchè l’avvocato, tempestivamente avvertito dell’impegno
professionale avrebbe potuto organizzarsi in modo tale da superare le
difficoltà connesse allo sciopero, anticipando la partenza o servendosi di
mezzi di trasporto alternativi in modo da garantire la sua presenza in
udienzà’. L’assenza per sciopero, ha dunque concluso la Cassazione, è da
ritenersi ”ingiustificatà’.

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