Ddl Senato 1899 – Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio
Non
rischià più il carcere chi per eccesso di difesa farà fuoco contro un ladro entrato
in casa o nel suo negozio o nel suo studio professionale. E’ quanto prevede il Ddl
approvato al Senato il 6 luglio scorso, che modifica l’articolo 53 del codice
penale. La nuova norma abbatte il principio di proporzionalità tra difesa e
offesa prevedendo che la vittima di un furto puo’ usare un’arma o un altro
mezzo idoneo idoneo per tutelare la propria incolumità e quella dei propri
cari. L’esame del ddl passa ora al vaglio dell’aula di Montecitorio.
Ddl Senato 1899 – Modifica all’articolo 52 del
codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio
Art.
1.
(Diritto
all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono
aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti
dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione
di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente
in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro
mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui
incolumità;
b) i beni propri o altrui,
quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui
al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale,
professionale o imprenditoriale".