Civile

Nell’esercizio della professione medica al professionista è richiesta una diligenza qualificata -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 583 del 13/01/2005

La sentenza della Cassazione in rassegna,
scritta dal Dott. Antonio Segreto, è di particolare interesse dal momento che
opera una approfondita analisi in tema di obbligazioni inerenti all’esercizio di
un’attività professionale e dei conseguenti profili di responsabilitàl civile
relativamente ai danni causati al paziente.

Secondo la Cassazione, l’inadempimento del
professionista alla propria obbligazione non puo’ essere desunto, "ipso facto",
dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente ma deve
essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività
professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova
applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre
di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176,
comma 2, c.c. – parametro da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.

Pertanto la responsabilità del medico per i
danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo
svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con
riguardo alla natura dell’attività e che in rapporto alla professione di medico
chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale
(Cass. 12.8.1995, n. 8845).

Infatti il medico-chirurgo nell’adempimento
delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad
una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto
dall’art. 1176, c. 1, ma è quella specifica del debitore qualificato, come
indicato dall’art. 1176, c. 2, la quale comporta il rispetto di tutte le regole
e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della
professione medica.

I supremi giudici sottolineano come Il richiamo
alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità
alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche
all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e
non soggettivo. Cio’ comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la
diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di
imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto
dell’obbligazione.

Nella diligenza è quindi compresa anche la
perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche
proprie di una determinata arte o professione. Comunemente si dice che trattasi
di una diligentia in abstracto, ma cio’ solo per escludere che trattisi di
diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel
determinato debitore. Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini
astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze
concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico,
rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera.

 A norma dell’art. 2236 c.c., applicabile anche
ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di
dolo o colpa grave.

Va altresi’ rilevato che la limitazione di
responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa
grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione
dell’imprudenza e della negligenza. (Cass. 16/02/2001, n. 2335; Cass.
18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166).

Pertanto il professionista risponde anche per
colpa lieve quando per omissione di diligenza o di prudenza provochi un danno
nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.

In altri termini la limitazione della
responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica
unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cass. 11.4.1995, n.
4152), ovvero perchè la particolare complessità discende dal fatto che il caso
non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con
riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845).

Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio,
la giurisprudenza ritiene che incombe al professionista, che invoca il più
ristretto grado di colpa di cui all’art. 2236 c.c., provare che la prestazione
implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,, mentre
incombe al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità di
esecuzione ritenute inidonee (Cass. 4, 2.1998, n. 1127; Cass. 3.12.1974, n.
3957).

Invece incombe al paziente l’onere di provare
che l’intervento era di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il
professionista ha l’onere di provare, al fine di andare esente da
responsabilità, che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di
diligenza propria (Cass. 21/07/2003, n. 11316; Cass. 11/03/2002, n. 3492;Cass.
30.5.1996, n. 5005; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Cass. 11.4.1995, n. 4152).

Nel caso di intervento di facile esecuzione, non
si verifica un passaggio da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato,
che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno di negare la stessa
distinzione tra i due tipi di obbligazioni (come pure fa gran parte della
recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato
in materia negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità del medico è
sempre di natura aquiliana), inteso come "quell’evidenza circostanziale che crea
una deduzione di negligenza".

Sulla base di tali premesse di diritto, la
Cassazione conclude affermando che l’aver adottato il sanitario una tecnica di
parto errata, in relazione alle circostanze concrete, comporta un difetto di
perizia, in relazione ad un caso che non importava la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, con la conseguenza che in merito a detta scelta
imperita non si pone un problema di responsabilità solo per dolo o colpa grave
a norma dell’art. 2236 c.c..

Una volta ritenuta la colpa iniziale del
sanitario nella scelta della tecnica operativa, non ha più’ rilevanza il
verificarsi di eventi imprevedibili, implicanti problemi tecnici di speciale
difficoltà. Infatti il prestatore d’opera (nella specie professionale
sanitaria), che versa in colpa per un’errata scelta tecnica, che all’origine si
poneva come di semplice soluzione, non puo’ poi più’ avvalersi della
delimitazione della propria responsabilità per solo dolo o colpa grave, ai
sensi dell’art. 2236 c.c., per gli eventuali problemi tecnico-professionali di
speciale difficoltà, in cui sia incorso nel prosieguo dell’espletamento della
tecnica operativa errata. E cio’ proprio in considerazione del fatto che
all’origine della sequenza causale, che ha dato luogo al danno, si pone proprio
l’errata scelta della soluzione operativa (che pure era semplice da effettuare),
ed i problemi tecnici di speciale difficoltà insorti trovano essi stessi causa
in quella scelta iniziale errata. In questo caso il prestatore d’opera
professionale ha posto in essere un antecedente dotato in concreto di efficienza
causale, scaturente dal suo comportamento colpevole, anche per l’insorgenza di
tali problemi tecnici successivi e per l’evento dannoso conclusivo.

Si verifica, in buona sostanza, quanto previsto
in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto,
che non puo’ essere invocata dalla parte che sia già inadempiente (anche se non
in mora) al momento in cui sarebbero sorte le cause dell’onerosità della sua
prestazione (Cass. 31/10/1989, n. 4554; Cass. n. 5785 del 1985;Cass. 10/03/1987,
n. 2468; Cass. 17/02/1983, n. 1219; Cass. n. 6510 /1980).

 

(Marco Martini, 8 luglio 2005)

 

 

 

 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA
CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente

Dott. PERCONTE LICATESE Renato – Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(…) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,
difeso dall’avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(…) (…) e sul 2^ ricorso n.^ 00997/04
proposto da:

(…) (…) in proprio e quali genitori
esercenti la potestà genitoriale sul minore (…) elettivamente domiciliati in
ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall’Avvocato LUCIANO
SANTOIANNI, giusto delega in atti.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

(…)

– intimato –

avverso la sentenza n. 3083/02 della Corte
d’Appello di NAPOLI, 4^ SEZIONE CIVILE emessa il 24/9/2002, depositata il
23/10/02; RG. 277/1999;

udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 01/12/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l’Avvocato ERNESTO PROCACCINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per integrazione del
contraddittorio;

nel inerito rigetto dei ricorsi.

 


Svolgimento del
processo

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