Il rimborso delle spese legali è sempre dovuto dall’Assicurazione al danneggiato, anche per la fase stragiudiziale -; CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 11606 del 31/05/2005
Nella speciale procedura per il risarcimento del danno da
circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive
modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa,
costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in
ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle
relative spese legali.
E’ questo il principio espresso dalla Cassazione nella
sentenza n. 11606/2005, scritta dal Dott. Malzone. La motivazione muove dal
presupposto che l’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di
vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza
da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per
l’adempimento delle relative formalità per cui il danneggiato ha diritto di
farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere,
quindi, il rimborso del relativo compenso. Ed infatti, l’intervento di un
professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti
della controversia, quanto per garantire il diritto di difesa già in questa
prima fase, in ragione della indubbia situazione di forza dell’ l’istituto
assicuratore, economicamente e tecnicamente organizzato e professionalmente
attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del
danno da circolazione stradale.
(Marco Martini, 8 Luglio 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE SENTENZA 31 maggio 2005 n. 11606
(Pres. Giuliano – Rel.
Malzone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17.07.01 XX, deducendo che, a seguito del
sinistro stradale verificatosi tra l’auto di sua proprietà e quella di XX,
assicurata con la XX, avvenuto in Roma in data 02.03.01 e consistito nel
tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del XX la XX gli
aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di L.. 1.736.000, non comprensiva
degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari
stabiliti per legge all’avvocato cui aveva affidato la relativa pratica,
conveniva in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Roma, per ivi
sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze.
I convenuti, costituitisi, contestavano l’avversa pretesa,
eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali,
l’intervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese.
In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento
delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattispecie originaria
della procedura per il risarcimento del danno prevista dall’art. 22 legge 990/69
aveva subito modificazioni con l’introduzione della disposizione di cui all’art.
5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che, spostando la decorrenza del termine
dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della
comunicazione all’assicuratore del giorno, dell’ora e del luogo disponibili per
l’ispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere all’assicuratore uno
spatium deliberandi, per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo
fine evitargli ulteriori costi, quali, appunto, derivanti dall’esercizio
dell’azione giudiziaria per il risarcimento del danno.
Il giudice adito, con sentenza n. 11596/02, depositata il
05.04.02, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti a
corrispondere all’attore la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese
legali extragiudiziali con interessi legali dalla sentenza al soddisfo,
ritenendo le altre pretese coperte dall’accordo transattivo; compensava tra le
parti le spese del giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre la XX esponendo
due motivi, cui resiste con controricorso il XX.
Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione della legge processuale di cui al disposto dell’art. 22 legge
990/69 e degli artt. 90 e 91 Cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia, si contesta la legittimità dell’avvenuta
liquidazione delle spese sostenute dalla parte per l’assistenza legale nella
fase stragiudiziale e si sostiene che le indicate norme limitano la
ripetibilità a carico della parte soccombente alle sole spese determinate dal
processo:
Dal tenore delle menzionate norme doveva discendere il
principio della non risarcibilità automatica delle anzidette spese
stragiudiziali, e cio’ perchè essendo l’intervento di un legale necessario per
legge solo nella fase processuale, giusto quanto disposto dagli artt. 83 e segg.
Cod. proc. civ., solo per tale fase il legislatore aveva individuato una
giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte
vittoriosa, essendo stata la stessa determinata da un obbligo di legge e non da
una mera facoltà come quella del soggetto che scelga di rivolgersi ad un legale
per una qualsiasi assistenza stragiudiziale.
Tale principio trova anche esplicita conferma del comma 2
dell’art. 1227 Cod. civ. (come richiamato dal1’art. 2056 Cod. civ.) che, nel
disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella
determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non è dovuto
per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza.
Per tutti i ricordati risvolti tale aspetto della vertenza,
ad avviso del ricorrente, sarebbe stato del tutto ignorato dal giudice di pace,
che, nell’accogliere l’avversa pretesa, sia pure limitatamente alle spese
legali, non avrebbe minimamente motivato in ordine alla questione se e per quale
ragione le spese legali dovevano essere riconosciute al danneggiato.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia
sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale
sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla
vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa
subordinare l’esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono
affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in
contraddittorio fra le parti (Corte cost. 20.04.77 n. 63).
Tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale,
il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle
parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall’art. 24, comma secondo,
della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone
quale suo indispensabile presupposto.
E’ cio’ che accade nel procedimento per il risarcimento del
danno dovuto alla circolazione stradale.
Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata
inviata dal danneggiato all’assicuratore dell’auto del presunto danneggiante, al
fine di consentire ,fra le parti una, prima verifica delle rispettive pretese e,
quindi, di conseguire 1’eventuale composizione bonaria della vertenza.
Non è dubbio che l’attuale sistema legislativo in materia
di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione
stradale,composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è
di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo
disponibile per l’adempimento delle relative formalità.
Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente,
vale, pero’, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del
fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire
se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase
pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero,
nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una
violazione del diritto di difesa del danneggiato.
Vale allora considerare che l’intervento di un
professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, cosi’ come previsto
dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime
precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust.
civ., 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su
punti della controversia,quanto per garantire già in questa prima fase la ove
si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte,ma
anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare
tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione
stradale,, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della
materia.
Va, quindi, affermato il principio che nella speciale
procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con
legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto,
in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi
assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della
vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
Inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si
contesta sotto il profilo motivazionale e la violazione di legge l’eccessività
della somma liquidata per le spese legali del procedimento ex art. 22 della
menzionata legge, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di
pace ha dato contezza della sua decisione e, a un tempo, la contestazione del
quantum debeatur, a tale titolo, non è suscettibile di esame in sede di
legittimità della decisione presa nel giudizio di equità necessario, in quanto
le asserite violazioni delle tariffe professionali degli