Ddl Senato 3263 – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
Più trasparenza per le
vendite a domicilio, e stop alle ´catene di Sant’Antonio’ e alle vendite
priramidali, ossia alle operazioni nelle quali l’incentivo economico primario
dei componenti la struttura si fonda sul semplice reclutamento di nuovi
venditori. Queste le novità contenute nel ddl di disciplina delle vendite a
domicilio e tutela dei consumatori, approvato il 14 giugno dalla Commissione
Industria del Senato in sede deliberante. Una volta approvata la legge diverrà
reato a promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita
piramidali, come pure la promozione o l’organizzazione di tutte quelle
operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che
configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui
il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito
previo il pagamento di un corrispettivo. Pesanti le sanzioni per chi non si
adegua: arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 100.000 euro a 600.000
euro. Nel contempo, il provvedimento disciplina anche in maniera diretta le
vendite a domicilio prevedendo maggiori obblighi di trasparenza per le società
e i soggetti impegnati nel settore, e più garanzie per gli acquirenti.
Ddl Senato 3263 – Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
Articolo
1.
(Definizioni
e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita
diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di
offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,
di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato
alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di
subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di
ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese",
l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla
lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad
eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi
assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.
Articolo
2.
(Esercizio
dell’attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a
domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in
materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Articolo
3.
(Attività
di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L’attività di incaricato alla vendita
diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta
all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo
19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo’ essere
svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
medesimo decreto legislativo.
2. L’attività di incaricato alla vendita
diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo’ essere esercitata come
oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione puo’ essere altresi’ esercitata, senza necessità di stipulare
un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera
abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati
da una o più imprese.
4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino
al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non
superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo
4.
(Disciplina
del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a
domicilio. Compenso dell’incaricato)
1. All’incaricato alla vendita diretta a
domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta.
All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione
di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi
di settore.
2. Per l’incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3,
l’incarico deve essere provato per iscritto e puo’ essere liberamente
rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa
affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di conferimento dell’incarico deve
contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere
dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato
è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione
eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione
dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente
pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali
restituiti.
4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo’
essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi
ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa
affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali
alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un
campionario;
b) di servizi forniti,
direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente
inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non
proporzionati al volume dell’attività svolta.
5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato
o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 1, è
ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al
comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso
riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del
rapporto con l’impresa affidante,
il
diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla
rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente
posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità
e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso
contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da
lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa
autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli
ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati
consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo
di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati,
hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
Articolo
5.
(Divieto
delle forme di vendita piramidalie di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la
realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo
economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento
di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la
vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti
la struttura.
2. E’ vietata, altresi’, la promozione o
l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant’Antonio", che configurano la possibilità di guadagno
attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui
il diritto a reclutare si
trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Articolo
6.
(Elementi
presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della
sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l’eventu