Corte Costituzionale

Congedi parentali estesi ai fratelli in caso di impossibilità dei genitori – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 233 del 16/06/2005

La tutela della salute psico-fisica del
disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche
l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui
ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di
handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo
straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta
attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato
sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la
presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia – che nella
specie ha altresi’ diritto ad assistenza – esclude che possano beneficiare
dell’agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto
diversamente abile, benchè questi si diano cura di entrambi.

    Ai fini della
tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata
alla stregua dell’accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del
soggetto handicappato.

 

 

Sentenza 233/2005

Giudizio

 

Presidente


CAPOTOSTI

  Relatore


CONTRI

Camera di Consiglio del


09/03/2005

  Decisione del


08/06/2005

Deposito del


16/06/2005

  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze di rimessione


872/2004  

Massime:

 

 

 


SENTENZA N. 233

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

   
–       Fernanda                      CONTRI Presidente

   
–       Guido                           NEPPI MODONA  Giudice

   
–       Piero Alberto     CAPOTOSTI                  "

   
–       Annibale                       MARINI             "

   
–       Franco              BILE                             "

   
–       Giovanni Maria   FLICK                           "

   
–       Francesco                     AMIRANTE                    "

   
–       Romano                        VACCARELLA                 "

   
–       Paolo                            MADDALENA                  "

   
–       Alfio                             FINOCCHIARO               "

   
–       Alfonso             QUARANTA                   "

   
–       Franco              GALLO                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza  dell’8 luglio 2004
dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
M. C. e l’INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell’anno 2004.

                        Udito nella
camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda
Contri.


Ritenuto in fatto

    1. ”

La
Corte
d’appello di
Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l’8 luglio

2004, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto

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