Attualità

Alle feste con moglie e amante? Il marito è colpevole

Roma, 16 giu.
(Adnkronos/Ign) – Invitare l’amante a feste e incontri mondani ai quali prende
parte anche la legittima consorte puo’ costare l’addebito del matrimonio. Lo ha
sancito la Corte di Cassazione, rendendo definitiva la colpa della separazione
nei confronti di un marito mantovano, Marco T., ‘reo’ di ”avere invitato a
spettacoli e a incontri” mondani la nuova fiamma Elena, con la quale era poi
andato a convivere dopo che il matrimonio con Ilaria N. si era logorato.
Dichiarando ”inammissibilè’ il ricorso di Marco T., Piazza Affari si è
allineata ai giudici di merito che avevano giudicato ”significativi” tre
”incontri” con l’amante ”avvenuti in pubblico e davanti ai rispettivi
coniugi” per dichiarare senza ombra di dubbio che se il matrimonio era fallito
la colpa era del coniuge che andava alle feste con moglie e amante.

Di diverso avviso era stato il Tribunale di Mantova che, preso atto della
”intollerabilità della convivenzà’, aveva dichiarato la separazione
personali dei coniugi, considerando di poco conto le uscite a tre ai fini dell’
addebito. Tesi ribaltata dalla Corte d’appello di Brescia che, nel maggio 2002,
dichiarava Marco T. colpevole del fallimento matrimoniale, facendo notare che
l’uomo non aveva fatto nulla per superare le difficoltà matrimoniali visto che
la coppia si era rivolta a un ”aiuto esterno psicologico per tentare di
superare le difficoltà coniugali”.

Contro l’addebito, il marito ha protestato in Cassazione, facendo notare che i
giudici avrevano ”valorizzato fatti scarsamenti significativi”, quali appunto
”tre incontri in pubblico e davanti ai rispettivi coniugi” che, a sua detta,
non potevano creare ”discredito socialè’ nei confronti della moglie. Gli
Ermellini, nella sentenza 12857 non hanno minimamante condiviso la linea
difensiva e hanno fatto notare a Marco T. che il suo comportamento ha
determinato ”l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente
a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabilè’. Conclusione? Il marito che invitava alle feste anche l’amante
dovrà ora sborsare anche 2600 euro per le spese processuali

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