Civile

L’assegno di mantenimento si prescrive a decorre dalle singole scadenze e non dalla pronuncia -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005

 



In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione
dell’assegno di mantenimento per il coniuge, cosi’ come il diritto agli assegni
di mantenimento per i figli, in quanto aventi a oggetto prestazioni autonome,
distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine
rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di
divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle
quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.



 





CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005




 




REPUBBLICA ITALIANA




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE




SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



Dott. OLLA Giovanni – Presidente



Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere



Dott. ADAMO Mario – Consigliere



Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere



Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere



ha pronunciato la seguente:




sentenza



sul ricorso proposto da:



(…) elettivamente domiciliato in ROMA VIA GESU’ E MARIA 20, presso l’avvocato
ANTONIO ORGANTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SPORTELLI STEFANO,
ANTONIO SIMEOLI, giusta procura a margine dal ricorso;



– ricorrente –




contro



(…) elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato
MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato PICCOLO PAOLO, giusta
procura a margine del controricorso;



– controricorrente –



avverso la sentenza n. 549/02 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il
14/02/02;



udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2005 dal
Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.




 





Svolgimento del processo




 



1 La sig.ra (…) con atto di precetto notificato in data 29 dicembre 1997 al
sig. (…) suo ex coniuge a seguito di sentenza di divorzio del Tribunale di
Napoli, intimava all'(…) il pagamento della somma di lire 43.201.716 a titolo
di assegni di mantenimento della figlia minore e di divorzio, per gli ultimi
cinque anni, disposti rispettivamente nella misura di lire trecentomila mensili
e quattrocentomila mensili con la su detta sentenza e non corrisposti. L'(…)
proponeva opposizione al precetto, eccependo in via principale la prescrizione,
essendo trascorsi oltre dieci anni dalla sentenza, e in via subordinata il
difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, perchè la figlia
era ormai divenuta maggiorenne ed economicamente autonoma.



Il Pretore di Napoli, sezione di Barra, accoglieva l’opposizione e dichiarava la
nullità del precetto. La sentenza veniva appellata dalla (…) e, nel
contraddittorio fra le parti, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del
gravame, con sentenza depositata il 14 febbraio 2002, notificata il 17 aprile
2002, rigettava l’opposizione al precetto.



Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l'(…) con atto
notificato alla (…) il 4 giugno 2002, formulando due motivi d’impugnazione. La
(…) resiste con controricorso notificato il giorno 1 luglio 2002.




 





Motivi della decisione




 



1. Con il primo motivo si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe
ritenuto che il diritto all’assegno di mantenimento nasce da un rapporto
obbligatorio di durata, ad esecuzione periodica, caratterizzato dal dovere di
adempimento mediante prestazioni plurime, soggette singolarmente a prescrizione
con decorrenza da ciascuna scadenza. Cio’ in quanto ogni rapporto obbligatorio
di durata, nell’ambito dei quali si collocano le prestazioni alimentari e di
mantenimento, è suscettibile di prescrizione estintiva, autonomamente e
indipendentemente dalla prescrizione delle singole obbligazioni del periodo. Con
la conseguente prescrizione del diritto alle prestazioni richieste con il
precetto nel 1997, in relazione a una sentenza del 1983.



Il motivo è infondato.



In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione
dell’assegno di mantenimento per il coniuge, cosi’ come il diritto agli assegni
di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome,
distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine
rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di
divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle
quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.



In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di
durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il
principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i
due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.



Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall’unicità
dell’obbligazione, ancorchè le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo
modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di
durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso
che in tali obbligazioni, in relazione all’interesse che sono volte a
soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica
essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.



Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata,
correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare
e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da
identificarsi nella situazione economica dell’avente diritto e dell’obbligato).
Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche,
collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate
dall’essere le relative prestazioni – per loro natura, in relazione alla loro
causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare – suscettibili solo di
adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine
e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

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