La designazione dei membri dell’esecutivo per la responsabilità degli uffici non necessita di preventivo adeguamento dello Statuto comunale – TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI, Sentenza n. 942/04 del 13/01/2005
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Riceviamo e pubblichiamo dall’Avv. Antonio Chiaravallo:
L’art. 53, comma 23 della legge 388/00, come modificato dall’art. 29 delle
448/02 (legge finanziaria 2002), costituisce norma primaria (che nel sistema
delle fonti delle autonomie locali prevale su quella statutaria) che attribuisce
la facoltà di procedere alla designazione dei membri dell’esecutivo comunale
per la responsabilità degli uffici senza richiedere un necessario precedente
adeguamento dello Statuto comunale.
Non viola l’art. 78 del d. lgs. n. 267/00 la partecipazione dell’assessore alla
delibera con cui la giunta comunale gli attribuisce la responsabilità di un
ufficio.
Solo i componenti della Giunta
comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Non viola l’art. 15 del CCNL la
mancata attribuzione delle posizioni organizzative ai responsabili delle
strutture apicali dell’Ente sia perchè l’opzione organizzativa consentita
dall’art. 53 cit. è fonte prevalente su quella pattizia sia perchè
l’attribuzione delle indennità di posizione e di risultato è ricollegata
all’effettivo esercizio delle responsabilità di gestione.
L’onere motivazionale in
relazione all’affidamento delle funzioni di responsabilità degli uffici e
servizi non puo’ esservi in relazione ai membri dell’esecutivo, in quanto gli
stessi sono titolari di mandato politico, e cio’ vale anche per l’art. 49 del
T.U..
La mancata documentazione del
contenimento della spesa in sede di bilancio non puo’ determinare alcuna
incidenza, ex post, sulle nomine precedentemente compiute.
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Daniele
Colucci all’udienza del 15 ottobre 2004 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.
274/L/04 R.G.
TRA
M.C., residente in L. ed
elettivamente domiciliata a Caposele, via Roma 22, presso lo studio dell’avv. A.
Chiaravallo, che la rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
Comune di C., in persona del
sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A.S.
RESISTENTE
OGGETTO : reintegrazione nella
precedente posizione lavorativa e conseguenti differenze retributive
CONCLUSIONI : come da ricorso
e memoria rispettivamente depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in questa cancelleria in data 16.03.2004, M.C. esponeva:
di
essere dipendente del Comune di C., con profilo di inquadramento D4 istruttore
direttivo, svolgendo le funzioni di responsabile di struttura apicale
‘ragioneria-tributi’ (area contabile) sin dal 1988;
che
dette funzioni le venivano conferite con formali atti sindacali di nomina del
29.05.95, del 31.03.99, del 19.10.99 e del 16.03.2000;
che per lo svolgimento di dette funzioni aveva
ricevuto l’indennità di staff, prima, e quella di posizione, poi, nella misura
di lire 10.000.000 annui, nonchè l’indennità di risultato, ex artt. 8 e segg.
Del CCNL del 31.03.99;
che
dette funzioni erano state sempre valutate in modo lusinghiero dal c.d. ‘nucleo
di valutazionè;
che
invece l’amministrazione resistente, con delibera n. 48/03 aveva
illegittimamente revocato la precedente delibera n. 47/00 (cui aveva fatto
seguito l’ultima delle nomine sopra richiamate) ed aveva riorganizzato i servizi
comunali, riducendoli da otto a quattro, ponendo a responsabili dei medesimi, al
posto dei precedenti funzionari comunali, i componenti l’organo esecutivo;
che
a seguito di detta illegittima deliberazione ella esponente veniva degradata a
responsabile di procedimento, con la sottrazione delle sue precedenti funzioni;
che
a seguito di tale illegittimo demansionamento si vedeva decurtata sul proprio
salario l’indennità di posizione percepita sin dal 31.03.99, nella misura di
euro 5165,00 annui, nonchè quella di risultato, pari al 25% della prima e
conseguita nel 2003 per euro 1291,14.
Dopo ampia esposizione di diritto sull’illegittimità
di tale determinazione amministrativa, per violazione degli artt. 50, comma 2,
dello Statuto comunale, 78 del T.U. 267/00, 2, comma 1, lett. b) del riadottato
Regolamento degli uffici e servizi, 3 della legge 241/90;, 27 del regolamento
uffici e servizi, 52 del T.U. nonchè della vecchia e nuova disciplina
contrattuale, si rivolgeva a questo Giudice chiedendo di:
ordinare la sua reintegrazione nella precedente posizione lavorativa;
condannare il Comune al pagamento, in suo favore, delle somme dovute a titolo di
indennità di posizione e di risultato, come puntualizzate in premessa.
Il
tutto con gli accessori di legge e con vittoria di spese
Si
costituiva il Comune di C., in persona del sindaco p.t., che resisteva alla
domanda, sottolineando, in particolare, di essersi avvalso, nel conferire ai
componenti l’esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi, del disposto
di cui agli artt. 53, comma 23, della legge 388/2000 e 29, comma 4, della n.
448/2001. Contestava con ampie argomentazioni le censure dedotte in ricorso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All’odierna udienza la causa
veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
domanda di M.C. risulta infondata e, pertanto, non puo’ essere accolta, per le
ragioni che si vanno ad illustrare.
Va
premesso che nel presente procedimento non è in contestazione alcun profilo di
fatto, essendo oggetto di controversia i soli profili di diritto della delibera
G.M. n. 48/03, con la quale è stata delineata una nuova organizzazione degli
uffici e dei servizi comunali, che ha visto M.C. perdere la sua precedente
posizione apicale di responsabilità dell’Area contabile, per assumere quella di
responsabile di procedimento.
In
primo luogo va rilevato che la ricorrente, pur genericamente dolendosi del suo
demansionamento, non lamenta che il suo nuovo ruolo sia al di fuori delle
attribuzioni proprie della sua qualifica di appartenenza, censurando unicamente
l’illegittimità della delibera n. 48/03 che le ha sottratto le funzioni apicali
prima rivestite, per attribuirle ad un membro dell’esecutivo comunale (cosi’
come avvenuto anche per la responsabilità di altre aree, riaccorpate e ridotte
a quattro, affidate ad altrettanti membri della giunta comunale).
Orbene, va rilevato che l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 (legge
finanziaria 2001), come modificato dall’art. 29, comma 4 della l. 448 (legge
finanziaria 2002) prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti (quale pacificamente è il Comune di C., v. anche il
certificato di cui all’allegato A della produzione di parte resistente) anche
al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnica gestionale. In sintonia con questa disposizione il comune di
C., prima di adottare la cit. delibera n. 48/03, aveva adottato la delibera di
G.M. n. 11/03, di approvazione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi,
che ha espressamente previsto la possibilità di affidare gli incarichi di
responsabili di varie aree ai componenti dell’organo esecutivo comunale e nella
cui premessa si dà atto dell’intenzione dell’amministrazione di procedere a
questa opzione, con il riaccorpamento a quattro dei servizi sino ad allora
esistenti e con possibilità di procedere alla revoca degli incarichi direttivi
nei casi, tra l’altro, disciplinati dalla legge (art. 27 del regolamento).
In
tale contesto si perviene alla delibera n. 48/03 che, appunto, ha proceduto alla
nuova organizzazione dei servizi, con l’attribuzione dei medesimi a quattro
distinti membri della giunta municipale. Parte ricorrente, tuttavia, ravvisa una
molteplicità di illegittimità in tale ultima determinazione amministrativa,
riassunte nelle note difensive autorizzate finali depositate, che andiamo
partitamente ad esaminare.
Sostiene la difesa attorea che la delibera non è preceduta da regolare modifica
dello statuto comunale, che precedentemente limitava la funzione degli organi di
governo a qualla politica di indirizzo e di controllo, senza possibilità di
estensione a quella gestionale.
Sul
punto va rilevato che l’art. 53 sopra cit. costituisce norma primaria (che nel
sistema delle fonti delle autonomie locali prevale su quella statutaria), che
attribuisce la facoltà di procedere alla designazione dei membri dell’esecutivo
comunale per la responsabilità degli uffici, previa adozione di modifiche
regolamentari-organizzative, quindi senza richiedere un necessario precedente
adeguamento della statuto. L’amministrazione resistente ha correttamente
adottato, come detto, una modifica del Regolamento degli uffici e Servizi.
In
ogni caso, l’art. 6, comma 5, del d. lgs. 267/00 recita: dopo l’espletamento
del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
Ora, precisato che il controllo da parte del CO.RE.CO. non vi è più, dalla
produzione di parte resistente emerge che l’affissione all’albo pretorio
comunale vi è stata dal 12.11.02 all’11.12.02, per cui lo statuto è divenuto
esecutivo il 12.12.02, ben prima della delibera 19.03.2003 n. 48. In tale
contesto non si comprende la deduzione difensiva attorea per la quale ‘il Comune
ha proceduto direttamente all’affissione della delibera di modifica dello
statuto senza che previamente la stessa fosse divenuta esecutiva o dichiarata
esecutivè atteso ch