DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n.96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione
Testo
DECRETO LEGISLATIVO
9 maggio 2005,
n.96
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione 1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE». 2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: «Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonchè dalle norme statutarie ed organizzative. Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima. Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare. Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi. Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.». 3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.
Art. 2. Dei servizi della navigazione aerea 1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA». 2. L'articolo 691 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti: «Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in: a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme; b) servizi di meteorologia aeronautica; c) servizi di informazioni aeronautiche; d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonchè la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».
Art. 3.Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi
1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del
libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti
dai seguenti:«Titolo III
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI
Capo I
Della proprietà e dell'uso degli aerodromi
Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del
demanio aronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare
aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni
del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini
dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione
civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa
e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o
patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile
di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da
parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni
degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e
l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata,
di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri
impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di
usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri
impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati
all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di
pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed
all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da
destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed
è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al
traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da
parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della
difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse
regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono
individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli
aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonchè di quanto
previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si
provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti
di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,
composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato
di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennità o compenso nè rimborsi spese.
Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli
aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti
aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso
degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità
o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in
ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico
civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi
privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso
dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse
dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non
appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme
speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di
sicurezza.
Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma
restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di
opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di
ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di
eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta
mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della
conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di
pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della
concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non
diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa
venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di
rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore
contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di
ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terraArt. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). -
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti
militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di
quaranta anni, è adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di
selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità,
nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita,
laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui
territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono
stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,
compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del
serviz