Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n.96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione


Testo

DECRETO LEGISLATIVO
9 maggio 2005,

n.96

Revisione  della  parte  aeronautica  del Codice della navigazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  9 novembre  2004,  n.  265,  di
conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
8 settembre 2004, n. 237;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche comunitarie, con il
Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro  della giustizia e con il
Ministro delle attività produttive;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Degli   organi   amministrativi  e  della  disciplina  tecnica  della
                             navigazione

  1.  La  rubrica  del titolo I del libro I della parte II del codice
della   navigazione  è  sostituita  dalla  seguente:  «DEGLI  ORGANI
AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
  2.  Gli  articoli da  687  a  690 del codice della navigazione sono
sostituiti dai seguenti:
  «Art.   687  (Amministrazione  dell'aviazione  civile).  -   L'Ente
nazionale  per  l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di
indirizzo  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè
fatte  salve  le  competenze specifiche degli altri enti aeronautici,
agisce  come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e
vigilanza  nel  settore  dell'aviazione  civile,  mediante le proprie
strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di   sistemi  di  qualità  aeronautica  rispondenti  ai  regolamenti
comunitari.
  Le  attribuzioni  e  l'organizzazione  degli  enti aeronautici sono
disciplinate  dalle  rispettive norme istitutive, nonchè dalle norme
statutarie ed organizzative.
  Art.   688  (Concorso  di  competenze). - Negli  aeroporti  situati
all'interno  di  porti  marittimi,  la  vigilanza sulla sosta e sulla
circolazione   di  navi,  galleggianti  e  aeromobili  è  esercitata
dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.
  Art.   689  (Vigilanza  sul  traffico  nazionale  all'estero). - La
vigilanza  sulla  navigazione  e sul traffico nazionale all'estero è
esercitata dall'autorità consolare.
  Art.  690  (Annessi  ICAO). - Al  recepimento  degli  annessi  alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago  il  7 dicembre  1944, resa esecutiva con decreto legislativo
6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si
provvede  in  via  amministrativa,  sulla  base dei principi generali
stabiliti,  in  attuazione  di  norme  legislative,  dal  decreto del
Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1985, n. 461, anche mediante
l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
  Con  le  stesse  modalità  di  cui  al  primo  comma  si  provvede
all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle eventuali modifiche
degli  annessi  e  al  recepimento  dell'ulteriore  normativa tecnica
applicativa degli stessi.
  Il  Governo  della  Repubblica  è  autorizzato  a  modificare, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400, e in attuazione dei principi stabiliti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni  di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto
del recepimento.».
  3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

      
                               Art. 2.

                 Dei servizi della navigazione aerea

  1.  Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il
titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
  2.  L'articolo  691 del codice della navigazione, è sostituito dai
seguenti:
  «Art.  691  (Servizi  della  navigazione  aerea). - I servizi della
navigazione aerea si distinguono in:
    a) servizi  del  traffico  aereo,  che  includono  i  servizi  di
controllo  del  traffico  aereo,  i  servizi  di informazioni volo, i
servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
    b) servizi di meteorologia aeronautica;
    c) servizi di informazioni aeronautiche;
    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
  Art.    691-bis    (Fornitura   dei   servizi   della   navigazione
aerea). - Fatta  salva  l'attuazione delle previsioni della normativa
comunitaria,  i servizi della navigazione aerea, nonchè la redazione
delle  carte  ostacoli,  sono  espletati dalla società Enav, per gli
spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
  I  servizi  del traffico aereo sono svolti da personale in possesso
di apposita licenza o certificazione.
  La  società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con
il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di
competenza,  la  movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e
del  personale  sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento
degli  aeromobili  sui  piazzali. La società Enav cura, altresi', la
gestione  e  la  manutenzione  degli  impianti  di  assistenza visiva
luminosa (AVL) di sua proprietà.
  L'Aeronautica   militare  svolge  i  servizi  di  cui  al  presente
articolo,  stipulando,  se  del  caso,  specifici  atti di intesa con
l'ENAC,   da   sottoporre   all'approvazione   del   Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
  Sono  fatte  salve  le  attribuzioni  dell'Aeronautica  militare in
materia di meteorologia generale.».

      
                               Art. 3.

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del
libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti
dai seguenti:

«Titolo III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del
demanio aronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare
aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni
del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini
dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione
civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa
e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o
patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile
di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da
parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni
degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e
l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata,
di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri
impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di
usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri
impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati
all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di
pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed
all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da
destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed
è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al
traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da
parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della
difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse
regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono
individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli
aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonchè di quanto
previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si
provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti
di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,
composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato
di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennità o compenso nè rimborsi spese.
Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli
aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti
aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso
degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità
o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in
ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico
civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi
privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso
dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse
dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non
appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme
speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di
sicurezza.
Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma
restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di
opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di
ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di
eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta
mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della
conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di
pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della
concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non
diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa
venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di
rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore
contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di
ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). -
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti
militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di
quaranta anni, è adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di
selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità,
nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita,
laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui
territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono
stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,
compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del
serviz

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