Norme & Prassi

Ddl Camera 472 – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani.

Montecitorio, il 30
maggio, ha approvato, in prima lettura, una proposta di legge che introduce il
marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, riservato
ai prodotti per i quali l’ideazione, il disegno, la progettazione,
la lavorazione e il
confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, anche se
sono state utilizzate materie prime di importazione. Chi vorrà utilizzare il
marchio dovrà garantire che nella produzione sono rispettate le norme vigenti
in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonchè in
ordine all’esclusione dell’impiego di minori e al pieno rispetto della
normativa per la salvaguardia dell’ambiente; che tutte le fasi di realizzazione
del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale; e che sono state
effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità
dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e
alla durata del prodotto.

 

Ddl Camera 472 – Norme per la riconoscibilità
e la tutela dei prodotti italiani.

Art.
1.

(Istituzione
del marchio "100 per cento Italia" e definizioni)
.

1. Al fine di assicurare un livello elevato di
protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all’articolo
153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro
diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo
produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio
"100 per cento Italia", di proprietà dello Stato italiano.
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali
l’ideazione, il disegno, la progettazione,
la lavorazione e il
confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando
materie prime anche di importazione, nonchè semilavorati grezzi, come definiti
alla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in
Italia.
3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ideazione: l’attività
intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi
requisiti specifici;

b) disegno: la
rappresentazione grafica dell’attività di ideazione e progettazione;

c) progettazione:
l’attività dell’ingegno finalizzata ad individuare le caratteristiche
costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;

d) lavorazione: ogni
attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto
finale;

e) confezionamento: le
attività successive alla lavorazione e dirette all’imballaggio del prodotto
finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;

f) materie prime: ogni
materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte
integrante del prodotto finito;

g) semilavorati grezzi:
i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se
hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto
finito, nonchè i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura,
meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita, non
risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere
trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o
con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro
complesso dal fabbricante del prodotto finito.

Art.
2.

(Individuazione
e riconoscibilità dei prodotti).

1. Il marchio di cui all’articolo 1 viene
concesso al produttore a valere sui prodotti che l’impresa realizzi nel
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1 comma 2 e dall’articolo 3.
2. Il marchio di cui all’articolo 1 dovrà essere apposto in forma indelebile e
non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel
consumatore, affinchè risulti chiaro che tale marchio sia relativo all’intero
prodotto e non ad una sola parte o componente di esso.

Art.
3.

(Modalità
e requisiti per la concessione del marchio).

1. Il richiedente l’autorizzazione all’uso del
marchio di cui all’articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente un’autocertificazione circa:

a) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonchè in ordine all’esclusione
dell’impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia
dell’ambiente;

b) l’attestazione che
tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul
territorio nazionale;

c) l’attestazione che al
prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad
accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche
relative alla resistenza e alla durata del prodotto.
2. Il marchio di cui all’articolo 1 è rilasciato dal Ministero delle attività
produttive, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e
previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive puo’ autorizzare al rilascio dei
marchi consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti
da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati
ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di
specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati
abbiano i requisiti per ottenere il marchio.
4. E’ istituito presso il Ministero delle attività produttive, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’albo delle imprese abilitate ad
utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all’articolo 1.

Art.
4.

(Controlli
sulle autocertificazioni).

1. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura hanno il compito di esercitare il controllo di
veridicità delle autocertificazioni di cui all’articolo 3, definendo opportune
forme di collaborazione con la Guardia di finanza e avvalendosi di istituti di
certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle
attività produttive.

Art.
5.

(Controlli).

1. Le imprese che hanno ottenuto l’utilizzo
del marchio di cui all’articolo 1 attestano ogni due anni, tramite
autocertificazione da depositare presso il Ministero delle attività
produttive, che per gli scopi di cui al presente articolo puo’ avvalersi delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, il permanere dei requisiti per l’utilizzo dei marchi di cui all’articolo
1. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che
ha rilasciato i marchi l’eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a
cessare contestualmente l’utilizzo del marchio.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di
imprese di cui al comma 3 dell’articolo 3, anche tramite gli istituti e i
consorzi di certificazione a tal fine autorizzati e individuati con decreto del
Ministro delle attività produttive, effettuano controlli periodici e a
campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all’articolo 1 ai fini
della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive puo’ comunque acquisire notizie atte
a verificare la sussistenza dei requisiti per l’utilizzo del marchio di cui
all’articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei
conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al
comma 3 dell’articolo 3, che abbia rilasciato il marchio.
4. Ai fini delle attività di controllo e accertamento svolte dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui ai commi 2 e 3, sono
definite opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza.
5. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 2 o gli accertamenti di cui al
comma 3 facciano emergere a carico dell’impresa interessata violazioni
nell’utilizzo dei marchi di cui all’articolo 1, il Ministero delle attività
produttive revoca l’autorizzazione all’utilizzo del marchio. Nelle more degli
accertamenti di cui al comma 3 l’utilizzo
del marchio puo’ essere inibito a titolo cautelare. 6. Il Ministero delle
attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio
disposta ai sensi del comma 5 tramite appositi comunicati diffusi, a spese
dell’impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a
diffusione nazionale.

Art.
6.

(Sanzioni).

1. Le imprese alle quali è stato revocato
il diritto all’uso del
marchio di cui all’articolo 1 non possono presentare nuove richieste di
autorizzazione all’utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal
provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo
stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa
non puo’ essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala
all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di
contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all’articolo 1. Si applicano
altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

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