Norme & Prassi

LEGGE 31 maggio 2005, n.88 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. (GU n. 125 del 31-5-2005)

Testo

LEGGE
31 maggio 2005,

n.88

Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il  decreto-legge  31  marzo 2005, n. 44, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  enti  locali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 3367):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),  dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu)  e dal
          Ministro  dell'economia  e delle finanze (Siniscalco) il 1°
          aprile 2005.
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  4  aprile  2005  con pareri delle
          commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalità il 5 aprile 2005.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          5, 12, 13, 26 aprile 2005; il 3 maggio 2005.
              Esaminato  in aula il 4 e 5 maggio 2005 ed approvato il
          10 maggio 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 5841):

              Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente, il 16 maggio 2005 con pareri del Comitato per la
          legislazione  e  delle commissioni I, VI, VIII, XIV e della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 18
          e 19 maggio 2005.
              Esaminato  in aula il 23 e 24 maggio 2005 ed approvato,
          con modificazioni, il 25 maggio 2005.

          Senato della Repubblica (atto n. 3367-B):

              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  25  maggio  2005 con pareri delle
          commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione il 25 e 26 maggio 2005.
              Esaminato in aula ed approvato il 31 maggio 2005.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  44,  è  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          75 del 1° aprile 2005.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attività  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note è pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.

      
                                                             ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 44

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali). - 1.
Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è inserito il seguente:
"26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004
un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100
per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente
impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese
in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per
il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale
facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si
applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto
capitale".
Art. 1-ter. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti
locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il comma 22, è inserito il seguente:
"22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai
commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti e alle unioni di comuni, nonchè alle comunità montane ed
alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quater. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti
locali). - 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti
inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".
2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il
livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo
per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in
misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria
dei comuni). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali
elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni
stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo
di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e
degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze
dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se
fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli
enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti
gli anni di riferimento.
Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di
aperture di credito da parte degli enti locali). - 1. Al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: "testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l'articolo 205-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli
enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità,
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta
inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle
relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206.
L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento
della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine
massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale
di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un
eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai
soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile
alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389";
b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto
della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del
progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati";
c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonchè le somme derivanti dalla stipulazione di contratti
di apertura di credito";
d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti
obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ",
a quello delle aperture di credito stipulate".
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3,
lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
i criteri di determinazione della misura massima del tasso
applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il
medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione
delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di
apertura di credito.
Art. 1-septies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti
locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa
attiva). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le
seguenti parole: "e dell'organo straordinario di liquidazione" e le
parole: "per necessità emerse nel corso della procedura di
liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256,
nonchè nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" sono
sostituite dalle seguenti: "per permettere all'ente locale di
realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con
l'approvazione del rendiconto della gestione";
b) all'articolo 268-bis:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione
abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un
reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con
il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto,
sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In
casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno";
3) al comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi l" è inserita
la seguente: ", 1-bis";
c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: ", che
non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione
del rendiconto consuntivo," sono soppresse.
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002
del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli atti già acquisiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-octies. - (Anticipazioni a favore di enti locali in
condizioni di difficolta). - 1. In deroga alla normativa vigente, a
favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata
ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero
dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti
erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito;
dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.
Art. 1-novies. - (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente). - 1. Il quarto e il quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo
12, è istituito,

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