Norme & Prassi

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n.86 Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

Misure  urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori
di   immobili   in   condizioni   di  particolare  disagio  abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed urgenza di contenere il
particolare  disagio abitativo di determinate categorie di conduttori
di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  intrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
affari regionali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                              Finalità
  1.   Le  risorse  autorizzate  dall'articolo  5  del  decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre  2004,  n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di
euro,  disponibili  alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con
le  modalità  di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni
di  cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati
a  procedure  esecutive  di rilascio che siano, o abbiano nel proprio
nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
    a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
    b)  siano  beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di
esecuzione  disposti  dagli  ufficiali  giudiziari, della sospensione
della  procedura  esecutiva  di  rilascio  ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successivi
differimenti  e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla
lettera  a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il
1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui   al   comma   1   residenti  nei  comuni  capoluogo  delle  aree
metropolitane  di  Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma,  Bari,  Napoli,  Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste,
nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.
  3.  Le  risorse  non utilizzate per le finalità di cui al comma 1,
alla  data  del  31 ottobre  2005, sono destinate al finanziamento di
interventi   speciali   finalizzati  alla  realizzazione  di  alloggi
sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di
alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di
maggiore   emergenza  abitativa,  da  destinare  prioritariamente  ai
soggetti  in  possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità
da  definire,  sentita  la Conferenza unificata, con apposito decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti. Tale decreto
prevede  che  sui  singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa
con  la  regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati
dagli interventi.

      

                               Art. 2.
                             Contributi
  1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato
a  ciascun  conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1,  comma  1,  in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi
dell'articolo 3.
  2.  Per  usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore,
in  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il
30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    a)  avere  stipulato  un  nuovo contratto di locazione, a termine
dell'articolo  1571  e  seguenti  del  codice civile, della durata di
almeno  diciotto  mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso
di  apposita  dichiarazione,  che  il  proprietario o l'usufruttuario
dell'alloggio,  assoggettato  a  procedura  esecutiva,  è  tenuto  a
rilasciare,  attestante  l'avvenuta  riconsegna e l'effettivo rientro
nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione
deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004
e  il  conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal
decreto-legge    13 settembre   2004,   n.   240,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
    b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico
ai  fini  alloggiativi  rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio
domicilio,  per  almeno  diciotto  mesi,  presso  terzi  ed essere in
possesso   di   apposita   dichiarazione,   che   il  proprietario  o
l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è
tenuto  a  rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo
rientro  nella  disponibilità  dello  stesso alloggio; l'elezione di
domicilio  deve  essere  effettuata  successivamente  alla  data  del
30 giugno  2004;  il  termine  di diciotto mesi decorre dalla data di
comunicazione   di   nuova  elezione  di  domicilio  alla  competente
autorità comunale.
  3.  Alle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  2, lettere a) e b), si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di
erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni
di cui all'articolo 1, comma 2.
  5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena
di  decadenza,  l'ammontare  complessivo dei contributi richiesti dai
conduttori  ai  sensi  del  comma 2, verificando la sussistenza delle
condizioni ivi previste.

      

                               Art. 3.
                        Misura del contributo
  1.   Per  i  soggetti  che  si  trovino  nella  condizione  di  cui
all'articolo   2,   comma   2,  lettera  a),  il  contributo  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, è riconosciuto, nel limite delle risorse
assegnate  a  ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella
misura di 10.000 euro.
  2.   Per  i  soggetti  che  si  trovino  nella  condizione  di  cui
all'articolo   2,   comma   2,  lettera  b),  il  contributo  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, è riconosciuto, nel limite delle risorse
assegnate  a  ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella
misura di 5.000 euro.

      

                               Art. 4.
                       Rilascio degli immobili
  1.  I  contratti  di  locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2,
comma  2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui
all'articolo  1,  comma  1,  con  i  rispettivi  locatori che abbiano
richiesto  la  procedura  esecutiva  di  rilascio,  sospesa  ai sensi
dell'articolo  80,  comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successivi   differimenti   e   proroghe,   non   fanno  venire  meno
l'esecutività  del  titolo di rilascio già in possesso del locatore
per  lo  stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine
del nuovo contratto.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  individuati,  sulla  base delle indicazioni
pervenute  al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di
cui  all'articolo  1,  comma  2,  i  comuni  che abbiano un numero di
procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di
cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
  3.  Nei  comuni  individuati  con  il  decreto  di  cui al comma 2,
effettuata  la  dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di
avvalersi  di  una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
il  termine  per  l'esecuzione  del provvedimento di rilascio, di cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è
differito  per  il  tempo strettamente necessario per avvalersi delle
predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
  4.  La  dichiarazione  irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata
alla  cancelleria  del giudice procedente con raccomandata con avviso
di  ricevimento  che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente,
ovvero  con  dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che
ne redige processo verbale.
  5.  La  cancelleria  del  giudice  procedente,  ovvero  l'ufficiale
giudiziario,   danno   immediata   comunicazione  al  locatore  della
dichiarazione  irrevocabile e del conseguente differimento degli atti
della procedura.

      

                               Art. 5.
                      Disposizioni di bilancio
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  2.  I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2,
ai  sensi  delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono
considerati  ai  fini del rispetto del patto di stabilità interno di
cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  La  quota  delle  risorse non impegnate per le finalità di cui
all'articolo  1,  comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  entro  il  15 novembre  2005,  è
immediatamente  versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
essere  riassegnata,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti - Centro di responsabilità 3,
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

      

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze

                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


https://www.litis.it

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