Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori
di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il
particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori
di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle intrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalità
1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di
euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con
le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni
di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati
a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio
nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di
esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione
della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80,
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla
lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il
1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste,
nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.
3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1,
alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di
interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi
sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di
alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di
maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità
da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto
prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa
con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati
dagli interventi.
Art. 2.
Contributi
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato
a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi
dell'articolo 3.
2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il
30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, a termine
dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di
almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso
di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario
dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a
rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro
nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione
deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004
e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico
ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio
domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in
possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o
l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è
tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo
rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione di
domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del
30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di
comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente
autorità comunale.
3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di
erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni
di cui all'articolo 1, comma 2.
5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena
di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai
conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle
condizioni ivi previste.
Art. 3.
Misura del contributo
1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui
all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse
assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella
misura di 10.000 euro.
2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui
all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse
assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella
misura di 5.000 euro.
Art. 4.
Rilascio degli immobili
1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi
dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno
l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore
per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine
del nuovo contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni
pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di
procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di
cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2,
effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di
avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è
differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle
predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata
alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso
di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente,
ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che
ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale
giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della
dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti
della procedura.
Art. 5.
Disposizioni di bilancio
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2,
ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono
considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di
cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è
immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3,
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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