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ANM sulla conversione in legge del decreto competitività 35/2005. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

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Associazione Nazionale Magistrati
Osservatori sulla giustizia civile di Milano, Firenze e Roma
Sulla conversione in legge del decreto competitività 35/2005
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

 


L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
aderisce al documento
dell’Osservatorio di Firenze sulla conversione in legge del decreto
“competitività” 35/2005.
E’ stato convertito in legge il 12 maggio scorso il Dl 35/2005, relativo al
“Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, c.d.
“decreto sulla competitività”.
In tale decreto erano state inserite anche disposizioni disomogenee in
materia fallimentare (modifica dei presupposti e degli effetti della
revocatoria e del concordato preventivo) e processuale civile (in materia di
comunicazioni e notificazioni).
In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto, utilizzando il
voto di fiducia e quindi sottraendo, di fatto,  la materia al dibattito
parlamentare, un maxiemendamento contenente, fra l’altro, una miscellanea di
ulteriori innovazioni delle procedure concorsuali, del processo ordinario di
cognizione, dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, del processo
esecutivo.
La stessa legge di conversione contiene inoltre ben tre deleghe al Governo per
operare, entro i prossimi sei mesi, la modifica radicale (per mezzo decreti
legislativi) della disciplina del processo civile innanzi alla Corte di
Cassazione, dell’arbitrato e dell’intera legge fallimentare.
Al di là di alcune innovazioni condivisibili, l’intervento normativo ha
introdotto tra l’altro modifiche nelle modalità di svolgimento del processo al
di fuori di una politica generale della giustizia, ignorando non solo il
movimento avviato dagli Osservatori sulla giustizia civile, dalle associazioni
forensi e dalla ANM, che negli ultimi tempi ha inteso farsi carico del problema
della giustizia con ottiche e metodi diversi, puntando sull’organizzazione,
sulla collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, sulla ricognizione e
promozione delle prassi migliori, ma anche i tradizionali referenti
istituzionali (università, consigli degli ordini ecc.).
L’Osservatorio di Milano rileva che un tale intervento, per quanto concerne il
processo ordinario di cognizione,
risulta estraneo ai contenuti ed alle finalità del decreto legge sulla
competitività;
vanifica il lavoro da tempo in corso in molti uffici giudiziari per
adottare interpretazioni e comportamenti  più attenti ai diritti dei
cittadini attraverso l’elaborazione di ‘protocolli di udienzà;
svilisce i tentativi di razionalizzazione dell’attività processuale basati
anche sulla rivitalizzazione del principio di oralità;
ripropone questioni processuali che assorbiranno energie e tempo, quasi che il
fine del processo non sia di attuare i diritti delle persone, ma decidere su
come si deve decidere, allontanando sempre di più il momento di composizione
della lite;
costituisce un alibi per nascondere i veri punti critici della giustizia
che affondano le radici in carenze di organico ed organizzative, nella
scarsità delle risorse destinate, in cattivi costumi.
Si tratta inoltre di norme che avranno un impatto notevole sull’organizzazione
degli studi degli avvocati, sull’organizzazione del
lavoro dei magistrati e degli uffici di cancelleria e comporteranno un
ulteriore aggravio sia per l’amministrazione della giustizia sia per le
esigenze organizzative e formative dei professionisti, già messe alla prova da
un decennio di riforme (si pensi alla riforma del processo civile del 1990,
all’istituzione del Giudice di Pace, delle Sezioni Stralcio e del Giudice Unico
di primo grado, alla modifica del patrocinio a spese dello Stato, alla nuova
disciplina delle spese di giustizia).
L’Osservatorio di Milano dunque esprime il proprio forte dissenso nei
confronti di un intervento legislativo adottato in violazione dei principi
sanciti dalla legge n. 400/1988 ed ostacolando, in concreto, con il ricorso alla
fiducia, la discussione in Parlamento dei principi e criteri direttivi delle tre
deleghe previste.
Tra l’altro il Parlamento mostra di non aver tenuto conto di quanto già in
altre occasioni il Presidente della Repubblica aveva avuto modo di rimarcare in
ordine ai principi da osservare per la decretazione di urgenza:  sia con
riferimento  all’articolo 77 della costituzione, sia con riferimento alle norme
dettate dalla legge 400/88 – che, ‘pur essendo una legge ordinaria, ha valore
ordinamentale in quanto è preposta all’ordinato impiego della decretazione
d’urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservatà
-stigmatizzando leggi di  conversione che avevano introdotto norme aventi
‘un’attinenza solo indiretta alle disposizioni dell’atto originario’, norme
dismogenee che avevano dato vita provvedimenti ‘di difficile conoscibilità del
complesso della normativa applicabilè (vedi in tal senso il messaggio del
29.3.2002 di rinvio al Parlamento della legge di conversione del decreto-legge
25.1.2002, n.4 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l’agricoltura).

 


Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze
E’ stato convertito in
legge il
12 maggio scorso
il
decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 , relativo al “Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, c.d. “decreto sulla “competitività”.
In tale decreto erano state inserite anche
disposizioni disomogenee in materia fallimentare (modifica dei presupposti e
degli effetti della revocatoria e del concordato preventivo) e processuale
civile (in materia di comunicazioni e notificazioni)
   
In sede di  conversione in legge del decreto, è stato  introdotto,
utilizzando  il voto di fiducia e quindi sottraendo, di fatto,  la materia al
dibattito parlamentare, un maxiemendamento contenente, fra l’altro, una
miscellanea di ulteriori innovazioni delle procedure concorsuali, del processo
ordinario di cognizione, dei procedimenti in materia di separazione e divorzio,
del processo esecutivo.
La stessa legge di conversione contiene inoltre ben tre deleghe al Governo per
operare, entro i prossimi sei mesi, la modifica radicale (per mezzo decreti
legislativi) della disciplina del processo civile innanzi alla Corte di
Cassazione, dell’arbitrato e dell’intera legge fallimentare.
Al di là di alcune innovazioni condivisibili,  
l’intervento normativo  ha  introdotto tra l’altro   modifiche nelle modalità
di svolgimento del processo al di fuori di una politica generale della
giustizia, ignorando il movimento avviato dagli Osservatori sulla giustizia
civile, dalle associazioni forensi e dalla ANM,  che negli ultimi tempi   ha
inteso  farsi carico del problema della giustizia con ottiche e metodi diversi,
puntando sull’organizzazione, sulla collaborazione tra tutti gli operatori del
diritto, sulla ricognizione e promozione delle prassi migliori.
Un metodo che è stato lodato
anche dal Procuratore generale nella sua
relazione all’inagurazione dell’anno giudiziario come elemento di novità nel
modo di affronatare le questioni della giustizia.
L’Osservatorio di Firenze rileva che un tale  intervento, per quanto concerne il
processo ordinario di cognizione, risulta estraneo ai contenuti ed alle
finalità del decreto legge sulla competitività; vanifica il lavoro da tempo in
corso in molti uffici giudiziari per adottare interpretazioni e comportamenti 
più attenti ai diritti dei cittadini attraverso l’elaborazione di ‘protocolli
di udienzà; svilisce  i tentativi di razionalizzazione dell’attività
processuale basati anche sulla rivitalizzazione del principio di oralità; 
ripropone  questioni processuali che assorbiranno energie e tempo,  quasi che il
fine del processo non sia di attuare i diritti delle persone, ma decidere su
come si deve decidere,  allontando sempre di più il momento di composizione
della lite; costituisce un alibi per nascondere i veri punti critici della
giustizia che affondano le radici in carenze organizzative o cattivi costumi.
Si tratta inoltre di norme che avranno un impatto notevole sull’organizzazione
degli studi degli avvocati, sull’organizzazione del lavoro dei magistrati e
degli uffici di cancelleria e comporteranno un ulteriore aggravio sia per
l’amministrazione della giustizia sia per le esigenze organizzative e formative
dei professionisti, già messe alla prova da un decennio di riforme (
si
pensi alla riforma del processo civile del 1990, all’istituzione del Giudice di
Pace, delle Sezioni Stralcio e del Giudice Unico di primo grado, alla modifica
del patrocinio a spese dello Stato, alla nuova disciplina delle spese di
giustizia).
L’Osservatorio di Firenze dunque esprime il proprio forte dissenso nei confronti
di un intervento legislativo   adottato   in 
violazione dei principi
sanciti dalla legge n. 400/1988 ed ostacolando, in concreto, con il ricorso alla
fiducia, la discussione in Parlamento dei principi e criteri direttivi delle tre
deleghe previste.
Tra l’altro il Parlamento mostra di non aver tenuto conto di quanto già in
altre occasioni il    Presidente della Repubblica   aveva avuto modo di
rimarcare in ordine ai principi da osservare per la decretazione di urgenza:
sia   con  riferimento  all’articolo 77 della costituzione, sia con riferimento
alle norme dettate dalla legge n. 400 del 1988 – che,
‘pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta
all’ordinato impiego della decretazione d’urgenza e deve quindi essere, del
pari, rigorosamente osservatà –
stigmatizzando leggi di  conversione che
avevano introdotto norme aventi ‘un’attinenza solo indiretta alle disposizioni
dell’atto originario’, norme dismogenee che avevano dato vita provvedimenti ‘di
difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabilè (vedi in tal
senso il messaggio del 29.3.2002 di rinvio al Parlamento della legge di
conversione del decreto-legge 25.1.2002, n.4 recante disposizioni urgenti
finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca
e per l’agricoltura).

 


Osservatorio romano sulla  giustizia civile

E’ stato convertito in legge il decreto 14 marzo 2005 n. 35 sulla
Competitività’ che, in tema di processo civile, accanto ad alcune innovazioni
condivise, ha  introdotto preoccupanti modifiche nelle modalità di svolgimento
del processo, senza alcun dibattito parlamentare, senza alcun coinvolgimento di
avvocati, magistrati e dottrina giuridica e senza affrontare in alcun modo il
fondamentale
problema della assoluta  inadeguatezza di mezzi e strutture.
L’Osservatorio sulla giustizia civile di Roma esprime il proprio dissenso nei
confronti di un intervento legislativo –  adottato peraltro con uno strumento
poco conforme al dettato costituzionale – che crea ulteriori ostacoli
all’attuazione del giusto processo, tradisce nella sostanza il principio di
oralità, lede il principio di uguaglianza tra le parti, vanificando cosi’ anche
il lavoro da tempo in corso in molti uffici giudiziari per adottare
interpretazioni e comportamenti  più attenti alle esigenze reali ed ai diritti
dei cittadini.

 

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