I principio di libera scelta della struttura sanitaria dove farsi curare non è assoluto – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 200 del 26/05/2005
Il principio di libera
scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove farsi
curare, non è assoluto, ma va contemperato con altri interessi. E’ quanto ha
ribadito la Consulta, con la sentenza 200/ 05 depositata ieri, dichiarando non
fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Tar Marche,
dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 26/ 96. La norma prevede
un’autorizzazione per farsi curare privatamente, concessa solo in caso di
insufficienza della struttura pubblica. Disposizione promossa dalla Consulta,
in nome di quel ” principio della programmazione ” impostosi ” allo scopo di
realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del
sistema sanitario ” , dopo ” spiega la Corte ” l’enunciazione del principio di
parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private
Sentenza 200/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
CONTRI |
Udienza |
22/02/2005 |
Decisione del |
23/05/2005 |
Deposito del |
26/05/2005 |
Pubblicazione |
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Ordinanze |
581/2004 |
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Massime: |
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ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Fernanda CONTRI Presidente – Guido NEPPI – Piero Alberto CAPOTOSTI “ – Annibale MARINI “ – Franco BILE “ – Giovanni – Francesco AMIRANTE “ – Ugo DE SIERVO “ – Romano VACCARELLA – Paolo MADDALENA “ – Alfio FINOCCHIARO “ – Alfonso QUARANTA “ – Franco GALLO “ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità Visto l’atto di intervento della udito nell’udienza pubblica del 22 <p clas
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