Corte Costituzionale

I principio di libera scelta della struttura sanitaria dove farsi curare non è assoluto – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 200 del 26/05/2005

Il principio di libera
scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove farsi
curare, non è assoluto, ma va contemperato con altri interessi. E’ quanto ha
ribadito la Consulta, con la sentenza 200/ 05 depositata ieri, dichiarando non
fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Tar Marche,
dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 26/ 96. La norma prevede
un’autorizzazione per farsi curare privatamente, concessa solo in caso di
insufficienza della struttura pubblica. Disposizione promossa dalla Consulta,
in nome di quel ” principio della programmazione ” impostosi ” allo scopo di
realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del
sistema sanitario ” , dopo ” spiega la Corte ” l’enunciazione del principio di
parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private

 

 

Sentenza 200/2005

Giudizio

 

Presidente

CAPOTOSTI

  Relatore

CONTRI

Udienza
Pubblica del

22/02/2005

  Decisione del

23/05/2005

Deposito del

26/05/2005

  Pubblicazione
in G. U.

 

 

Ordinanze
di rimessione

581/2004  

Massime:

 

 

 

SENTENZA N. 200

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Fernanda        CONTRI                  Presidente

– Guido           NEPPI
MODONA             Giudice

– Piero Alberto   CAPOTOSTI                   

– Annibale        MARINI                      

– Franco          BILE                        

– Giovanni
Maria  FLICK                       

– Francesco       AMIRANTE                    

– Ugo             DE SIERVO                   

– Romano          VACCARELLA             
     

– Paolo           MADDALENA                   

– Alfio           FINOCCHIARO                 

– Alfonso         QUARANTA                    

– Franco          GALLO                       

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17
luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), promosso con
ordinanza del 17 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per le
Marche sul ricorso proposto da Vera Serroni ” Laboratorio Analisi s.r.l. contro
Azienda USL n. 11 di Fermo ed altra, iscritta al n. 581 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2004.

    Visto l’atto di intervento della
Regione Marche;

    udito nell’udienza pubblica del 22
febbraio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

<p clas

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