Lavoro

Chiusura fittizia licenziamento viziato se l’attività societaria prosegue sotto diverso nome – TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8170 del 03/05/2005

La sentenza del
Tribunale di Roma trae origine dalla vicenda di una lavoratrice licenziata con
la motivazione di una presunta cessazione dell’attività aziendale. La
dipendente ha, infatti, impugnato il licenziamento sostenendo che la chiusura
aziendale era, in realtà, solo fittizia essendo stata costituita una nuova
società destinata a proseguire, sotto diverso nome, l’attività di quella
chiusa. L’azione giudiziale intentata è stata accolta poichè nel corso del
procedimento è emersa, dalle testimonianze raccolte, la prosecuzione senza
soluzione di continuità dell’attività tra le due società. In particolare, il
Giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento dal momento che, pur
non essendo stato stipulato tra le due società un formale contratto di
cessione, vi era stata una continuità nell’esercizio dell’impresa rimanendo
immutati l’oggetto dell’attività, parte del personale e dei beni strumentali.
La sentenza che segue è suscettibile di impugnazione in conformità ai
principi del vigente sistema processuale.


 


(Tribunale Civile di Roma ” sentenza n. 8170
del 3.5.2005 ” causa r.g. 219943/2001)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 19.6.2001
B. C. adiva il Giudice del
Lavoro esponendo: di aver lavorato sino al 19.1.2001, con la qualifica di
impiegata, alle dipendenze della L di B. s.a.s., esercente attività di
realizzazione di fotoincisioni e riproduzioni litografiche e fotografiche; che,
con atto in data 13.11.2000, M.P. e A.C. costituivano la D . S.r.l., avente il
medesimo oggetto sociale della L., posta in liquidazione volontaria il
19.1.2001; che da tale data la D è subentrata nell’attività precedentemente
svolta dalla L., utilizzando gli stessi beni strumentali
ed il medesimo personale; che con
lettera ricevuta in data 24.1.2001, dopo un periodo giustificato di assenza dal
lavoro, alla ricorrente veniva intimato il licenziamento da parte della L., a
causa della cessazione dell’attivbità della società; tanto premessom, dedotta
l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. [1] e l’inefficacia del
recesso, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con la D .,
concludeva come in epigrafe. Si costituivano in giudizio le società convenute
contestando in fatto e in diritto il fondamento della domanda di cui chiedevano
il rigetto. Espletata prova testimoniale, all’udienza odierna la causa veniva
decisa come da dispositivo letto e allegato agli atti.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze istruttorie consentono di affermare che vi è stata una
prosecuzione, senza soluzione di continuità tra l’attività svotla dalla L e
la D Dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della D , sentito in
sede di interrogatorio formale, si evince che la società è stata costiutita
nel novembre del 2000 (con
il
P. precedente dipendente della L.) ed ha iniziato l’attività nel
gennaio 2001, in
concomitanza con la cessazione della L. e negli stessi locali da quest’ultima
precedentemente occupati, mentre era cambiato il cartello all’ingresso che
recava l’indicazione D S.r.l. L’attività è quella di fotomontaggio e
preparazione per la stampa, con macchinari in parte acquistati e in parte presi
in leasing dalla E S.r.l. La teste C.B., assidua cliente della L., riferisce di
aver saputo dal titolare B.B. che la società aveva acdquistato dei nuovi
maccinari e di aver appreso dalla ricorrente che, tornata dalla maternità
aveva trovato un diverso assetto societario dove non c’era più posto per Lei.
Un’altra cliente della L., D.B., dichiara che, da un certo momento, le fatture
non erano più intestate alla L., ma alla D , senza tuttavia evidenziare alcun
cambiamento nei rapporti di lavoro con detta società, anzi precisa che
il P. ha continuato anche
successivamente all’ingresso della D .ad essere il suo punto di riferimento,
motivo per il quale puo’ essere plausibile che non ricordi degli altri dipendenti,
anche perchè, per motivi di lavoro, poco dopo il cambiamento della società
con la teste non ha più frequentato il laboratorio. Il teste G.S., il quale ha
lavorato con prestazione occasionale per la L. tra il 1998 e il 2000, precisa
che l’attività svolta dalle sue società era la medesima e che c’erano nuovi
macchinari "da quattro mesi a questa parte" (rispetto alla data della
testimonianza del 14.5.2003) e quindi successivamente all’inizio dell’attività
della D Dichiara, altresi’, il teste di aver ritrovato sia il P., sia un tal
"Sandro". Il teste P.L. riferisce di cambiamenti nell’attività dopo
l’ingresso della D , ma non sa precisarne i termini, sembra più riferirsi ad
una diversa impostazione della questione del lavoro nel senso che l’azienda non
tratta più con gli intermediari ma direttamente con le case; riguardo invece
alla natura dell’attività svolta, dato rilevante ai fini della controversia,
precisa che la D si occupa sempre di fotoincisione e litografia. Anche il
teste P.P. dichiara di aver visto, dopo il cambiamento, presso la D alcune
persone che lavoravano precedentemente per la L. evidenziando che l’attività
era sempre la medesima, ancorchè svolta utilizzando macchinari più moderni
sotto il profilo tecnologico. Per quanto riguarda detti macchinari, circostanza
sulla quale i testi non sono stati in grado di entrare nel dettaglio, non puo’
non evidenziarsi come la L. abbia dedotto nella memoria di costituzione di aver
venduto alla E.L. S.p.A. tutti i macchinari, gli strumenti e tutto il sistema
informatico, di cui alla fattura ed al relativo allegato in data 9.8.2001, alla
E. L. S.p.A. (docc. 5 e 6 L.);
il legale
rappresentante della D .ha dichiarato di aver preso i
macchinari in leasing dalla stessa società E. S.p.A. Al fine di verificare la
corrispondenza dei beni, nel corso dell’istruttoria il Giudice ha emesso
l’ordine di esibizione nei confronti della D .dei contratti di leasing
stipulati con la E S.r.l. con i relativi allegati; tuttavia la società ha
depositato esclusivamente il contratto sottoscritto il 6.8.2001, privo di
allegati. Tenuto conto del parziale inadempimento all’ordine di esibizione, che
ha sostanzialmente vanificato il fine del provvedimento, nonchè della
contestualità delle operazioni, da un lato, di restituzione dei beni della L.
e, dall’altro, di acquisizione da parte della D .presso la E .S.p.A., deve
ragionevolmente ritenersi che, almeno in gran parte e salvo gli ammortamenti
tecnologici di cui ha parlato il teste P.P. i beni siano stati i medesimi;
senza esito è rimasto l’ordine di esibizione della medesima documentazione a
carico della E.L. S.p.A. Sulla base di tali emergenze probatorie non puo’ che
trovare applicazione l’art. 2112 c.c., dal momento che, pur non essendo stato
stipulato tra le due società un contratto di cessione, vi è stata una
continuità nell’esercizio dell’impresa rimanendo immutati l’oggetto
dell’attività, parte del personale e dei beni strumentali. Ne consegue la
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da
parte della L. in data 24.1.2001, dovendo il rapporto lavorativo proseguire con
la società subentrante, con conseguente condanna della D , alla riasunzione
(non essendo stato dimostrato nè allegato il requisito dimensionale per la
reintegra) o, in mancanza, alla corresponsione in favore della ricorrente,
dell’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604/1966, nella misura di 4,5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (tenuto conto della data
di assunzione risalente al 5.4.1990 del numero dei dipendenti), pari a Lit.
2.568.834, corrispondenti ad € 1.326,69, non contestata nel suo ammontare dalle
resistenti, oltre accessori e spese processuali. Le spese processuali seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, cosi’ provvede:
dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con
lettera ricevuta il 24.1.2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro con la
D ..S.r.l. ai sensi dell’art. 2112 c.c.; condanna la D S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, alla riassunzione della ricorrente o, in
mancanza a corrisponderle un’indennità risarcitoria pari a 4,5 dell’ultima
retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.326,69, oltre accessori nella misura
e con decorrenza di legge; condanna le società convenute, in solido tra loro,
al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in
complessivi € 2.699,00.


Roma, 3.5.2005 Il Giudice


Depositato in cancelleria in data 3.5.2005


Note:


[1]
Ai sensi dell’art. dell’art. 2112 c.c.
"In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente
ed il cessionario sono obbligati,
in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di
procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad
applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce
esclusivamente fra contratti collettvi del medesimo livello. Ferma restando la
facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di
licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di
licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una
sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, puo’
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119, primo
comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali
il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al trasferimento di
parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente
come tale al trasferimento e che conserva nel trasfeirmento la propria identità".

 

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