Attuata la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
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E’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2005, il
Decreto Legislativo 18 Aprile
2005, n.84, concernente l’attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
La normativa ha lo scopo di
rendere conoscibili in modo automatico allo Stato membro di residenza gli
interessi pagati da un altro Stato membro ad un proprio residente.
I soggetti tenuti alle
comunicazioni saranno le banche, le società di intermediazione mobiliare, le
Poete Italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le Società
fiduciarie e finanziarie, che comunicheranno all’Agenzia dell’Entrate le
informazioni relative agli interssi pagati. Dovranno essere comunicati elementi
quali l’identità e la residenza del benificiario, il nome e l’indirizzo
dell’agente pagatore, il numero di conto del benificiario effettivo, oltre le
informazioni relative al pagamento di interessi.
Se chi benificia degli interessi sui risparmi è residente in uno Stato membro diverso da quello dell’agente pagatore, quest’ultimo puo’ comunicare all’autorità competente solo alcune informazioni minime. Inoltre, durante un periodo transitorio, che potrebbe durare forse fino al 2011, alcuni paesi e più precisamente Austria, Lussemburgo e Belgio potranno astenersi dalle informazioni sui redditi di risparmio, purchè venga applicato un sistema di ritenuta alla fonte sul complesso dei redditi. In quest’ultimo caso gli Stati dovranno conservare il 25% del gettito di tale ritenuta, mentre il restante 75% dovrà essere trasferito allo Stato membro di residenza del benificiario effettivo degli interessi. Al fine di evitare qualsiasi doppia imposizione, che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte, la direttiva impone allo stato membro di residenza del benificiario effettivo tutte le garanzie necessarie ad evitare tale doppia imposizione.Quindi i cittadini residenti in Italia che detengono all’Estero capitali che producono interessi avranno presente una realtà diversa da quella passata. Infatti se i capitali saranno in Paesi in cui vige lo scambio d’informazioni, dovranno essere dichiarati in Italia e non si potrà più confidare nell’esistenza del segreto bancario, se invece si tratta di capitali presenti in uno dei paesi nei quali si applica la ritenuta, bisognerà comportarsi in maniera tale da evitare una doppia imposizione. In particolare se gli interessi percepiti dal beneficiario E’ riconosciuto al beneficiario effettivo un credito d’imposta determinato ai sensi dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l’importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all’ammontare del credito d’imposta determinato ai sensi dell’articolo 165 del testo unico, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo puo’ chiedere il rimborso, rispettivamente, dell’eccedenza o dell’intera ritenuta; in alternativa, puo’ utilizzare la modalità di compensazione prevista dall’articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (Anna Sabia, Litis.it)