Il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali equivale ad un anno di pratica presso uno studio legale – TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 3312 del 04/05/2005
Il praticante avvocato che abbia conseguito il
diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali è
esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze
e dello studio professionale). Il predetto diploma di specializzazione, infatti,
sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale. Attesa la
ratio dell’art. 17 comma L. 127/97, ravvisabile nella finalità di incentivare
gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione, appare evidente che
tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i
praticanti avvocati specializzati il requisito dell’iscrizione nell’apposito
registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli
irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n.
475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di
specializzazione
(Massima a cura della Redazione di Litis.it)
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione terza, sentenza n. 3312/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio
SEZIONE III
composto dai
Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Vito CARELLA Componente
Alessandro TOMASSETTI Componente – estensore.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
11629/2004 proposto dal Dott. X., rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof.
Giorgio Recchia, Silvio Bozzi ed Ugo Timoteo Casolino ed elett.te dom.to presso
lo studio legale Recchia ed associati, sito in Roma, Corso Trieste n. 88;
CONTRO
– il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma,
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
– della delibera
dell’Adunanza del 28 ottobre 2004 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, nella parte in cui ha rigettato l’istanza per il rilascio del certificato
di compiuta pratica forense presentata dal ricorrente in data 28 luglio 2004;
– della delibera
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 23 settembre 2003 nella
parte in cui la stessa è stata utilizzata quale motivazione della delibera del
28 ottobre 2004.
NONCHE’ CON MOTIVI AGGIUNTI
– del
provvedimento datato 26 novembre 2004 con cui la Commissione per gli esami di
Avvocato ha deliberato l’esclusione del ricorrente dalle prove scritte per
l’esame stesso, comunicata con nota del 27 novembre 2004 e ricevuta in data 2
dicembre 2004.
Visto il ricorso con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro
Tomassetti.
Uditi, alla udienza del 23 marzo 2005, i
difensori delle parti come da verbale di udienza.
FATTO
Con ricorso n.
11626/2004 notificato in data 22 novembre 2004 e depositato il 30 novembre 2004,
il ricorrente esponeva quanto segue:
Il ricorrente,
laureato in giurisprudenza, si è iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 29 maggio 2003.
In data 15 giugno
2004, il ricorrente ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
In data 28 luglio
2004 il ricorrente ha provveduto a presentare al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma formale istanza per il rilascio del certificato di compiuta
pratica, avendo egli maturato due anni di pratica forense.
Infatti, un anno
è stato svolto presenziando regolarmente alle udienze, come risulta dal
libretto di pratica; il secondo anno, ai sensi del D.M. 11 dicembre 2001, n.
475, è da considerarsi svolto grazie al conseguimento del Diploma di
Specializzazione sopra citato.
Inopinatamente,
nella Adunanza del 28 ottobre 2004, il Consiglio dell’Ordine, richiamando una
propria precedente delibera del 23 settembre 2004, ha deliberato di non
rilasciare il certificato di compiuta pratica.
Il Consiglio
dell’Ordine non si costituiva.
Con motivi
aggiunti regolarmente notificati veniva impugnato il provvedimento datato 26
novembre 2004 con cui la Commissione per gli esami di avvocato ha deliberato
l’esclusione del ricorrente dalle prove scritte.
Alla udienza del
23 marzo 2005 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
fondato.
L’art. 17 R.D.L.
27.11.1933 n. 1578 indica (al n. 5), fra i requisiti richiesti per l’iscrizione
all’albo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di
abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio, mentre l’iscrizione per un
biennio al registro dei praticanti avvocati costituisce una formalità
necessaria a verificare e certificare l’effettivo svolgimento della pratica
professionale, con la frequenza delle udienze e dello studio del proprio dominus.
L’art. 17, comma
114, L. n. 127/1997 dispone, poi, che "anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all’accesso alle professioni di avvocato ( ) il diploma di
specializzazione di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle Scuole
di specializzazione per le professioni legali) costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia ( ) titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica ( )".
In attuazione di
tale disposizione di legge, il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto
11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, all’art 1, si prevede che "il diploma
conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali è
valutato, ai fini del compimento della pratica per l’accesso alle professioni di
avvocato e di notaio, per un anno".
Orbene, ritiene il
Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il
praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio
tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o,
il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a
tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.
Tale conclusione,
oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto
attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle
professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo,
è altresi’ in linea con la ratio
dell’art. 17, comma114, L. 127/1997 [1], da
ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il
diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe
sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati
specializzati il requisito dell’iscrizione nell’apposito registro dei
tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed
in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli
aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.
Inoltre osserva il
Collegio che l’effetto "esonerativo" dall’obbligo di compiere un anno di pratica
tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato
dalla legge (cosi’ come attuata dal D.M. n. 475/2001) nè alla valutazione
discrezionale del competente Consiglio dell’Ordine, nè alla previa
comunicazione a quest’ultimo di volersene avvalere, comunque implicita
nell’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.
Nella fattispecie
non è contestato che il ricorrente, specializzato, ha svolto un anno di
tirocinio tradizionale; ne consegue che lo stesso, in virtù del valore legale
del conseguito titolo
di cui all’art. 1 D.M. 475/2001[2], ha
diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica.
Quanto, poi, alla
domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere respinta.
Sotto tale
profilo, rileva il Collegio come l’odierno ricorrente non abbia fornito alcun
elemento di riscontro non soltanto in ordine alla quantificazione dell’ammontare
del danno – valutazione suscettibile di integrazione ex art. 1226 c.c. – ma
anche rispetto alla sua esistenza, affermando, genericamente, di avere diritto
al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della eventuale tardiva
partecipazione all’esame di abilitazione alla professione forense.
Prescindendo,
quindi, in tale sede, dalla individuazione ed accertamento di tutti i requisiti
necessari alla configurazione del danno, occorre rilevare la assenza di elementi
di prova in grado di fondare una qualsiasi valutazione in ordine alla
sussistenza del richiesto danno.
In conclusione,
alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto
con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Deve