DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n.84 Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Con la pubblicazione nella « Gazzetta
Ufficiale » n. 118 di ieri, 23 maggio 2005, del decreto legislativo 18 aprile
2005, n. 84, e la conseguente notifica alla Commissione europea, l’Italia
recepisce le nuove regole comunitarie sulla tassazione del risparmio
transfrontaliero ( direttiva 2003/ 48/ CE) e dà , per parte sua, il via libera
definitivo all’attuazione dal 1° luglio prossimo della normativa che
modificherà sostanzialmente le abitudini dei contribuenti nazionali ed europei.
La normativa — che ha lo scopo di rendere conoscibili in modo automatico allo
Stato membro di residenza gli interessi pagati da un altro Stato membro a un
proprio residente — comporta quale primo effetto la creazione di un sistema di
comunicazione tra i Paesi interessati in grado di fornire le dovute
informazioni e di consentire di recuperare le eventuali evasioni.
In pratica, un contribuente italiano che riceve, ad esempio, in Germania dopo
il 1° luglio 2005 il pagamento di interessi su un conto corrente lì detenuto
deve sapere che già dal giugno 2006
l’amministrazione fiscale italiana riceverà da quella
tedesca un’informazione automatica specifica che potrà essere incrociata con i
dati dichiarati dal contribuente stesso.
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n.84
Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva
2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004,
relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società
finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello
Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative
agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a
persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono
considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i
pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette
comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto,
anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per
ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento
di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli
stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando
agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia
come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o
di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto
della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è
attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985.
4. Le entità di cui al comma 3 possono scegliere di essere
trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo
di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi
della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di
un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento,
rilascerà un certificato produttivo di effetti dalla data di
rilascio. Il certificato puo' essere revocato dall'Agenzia delle
entrate o a richiesta dell'entità. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il
rilascio e la revoca del certificato.
Art. 2.
Pagamenti di interessi
1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto
di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a
crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie
ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli
utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di
debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri
proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi
moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al
riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o
tramite un'entità di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in
un altro Stato membro, distribuiti da:
<span style='mso-s