Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n.84 Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Con la pubblicazione nella « Gazzetta
Ufficiale » n. 118 di ieri, 23 maggio 2005, del decreto legislativo 18 aprile
2005, n. 84, e la conseguente notifica alla Commissione europea, l’Italia
recepisce le nuove regole comunitarie sulla tassazione del risparmio
transfrontaliero ( direttiva 2003/ 48/ CE) e dà , per parte sua, il via libera
definitivo all’attuazione dal 1° luglio prossimo della normativa che
modificherà  sostanzialmente le abitudini dei contribuenti nazionali ed europei.
La normativa — che ha lo scopo di rendere conoscibili in modo automatico allo
Stato membro di residenza gli interessi pagati da un altro Stato membro a un
proprio residente — comporta quale primo effetto la creazione di un sistema di
comunicazione tra i Paesi interessati in grado di fornire le dovute
informazioni e di consentire di recuperare le eventuali evasioni.
In pratica, un contribuente italiano che riceve, ad esempio, in Germania dopo
il 1° luglio 2005 il pagamento di interessi su un conto corrente lì detenuto
deve sapere che già  dal giugno 2006
l’amministrazione fiscale italiana riceverà  da quella
tedesca un’informazione automatica specifica che potrà  essere incrociata con i
dati dichiarati dal contribuente stesso.

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n.84

Attuazione  della  direttiva  2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunità  europee.  Legge comunitaria 2003», ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  Vista  la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in
materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di
pagamenti   di  interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
  Vista  la  decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004,
relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alle comunicazioni
  1.  Le  banche,  le società di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane  S.p.a.,  le società di gestione del risparmio, le società
finanziarie  e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello
Stato,  comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative
agli  interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a
persone  fisiche  residenti  in  un  altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie   effettive;   a  tale  fine  le  persone  fisiche  sono
considerate  beneficiarie  effettive  degli  interessi  se ricevono i
pagamenti   in   qualità   di   beneficiario   finale.  Le  suddette
comunicazioni  sono,  altresi',  effettuate  da  ogni altro soggetto,
anche  persona  fisica, residente nel territorio dello Stato, che per
ragioni  professionali  o commerciali paga o attribuisce il pagamento
di  interessi  alle  persone  fisiche indicate nel primo periodo. Gli
stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando
agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia
come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o
di attribuire il pagamento di interessi.
  3.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 1 sono effettuate, all'atto
della  riscossione,  anche  dalle entità alle quali sono pagati o è
attribuito  un  pagamento  di  interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
    a) una persona giuridica;
    b) un  soggetto  i  cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
    c) un  organismo  di  investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985.
  4.  Le  entità  di  cui  al  comma  3  possono scegliere di essere
trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo
di  investimento  collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi
della   citata   direttiva   85/611/CEE,  mediante  presentazione  di
un'istanza  all'Agenzia  delle entrate, che, in caso di accoglimento,
rilascerà  un  certificato  produttivo  di  effetti  dalla  data  di
rilascio.  Il  certificato  puo'  essere  revocato dall'Agenzia delle
entrate  o  a richiesta dell'entità. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, sono stabilite le modalità per il
rilascio e la revoca del certificato.
 
      
                               Art. 2.
                       Pagamenti di interessi
  1.  Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto
di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
    a) gli  interessi  pagati  o  accreditati su un conto, relativi a
crediti   di  qualsivoglia  natura,  assistiti  o  meno  da  garanzie
ipotecarie  e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli
utili  del  debitore,  in  particolare  quelli derivanti da titoli di
debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri
proventi  derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi
moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
    b) gli  interessi  maturati  alla  cessione,  al  rimborso  o  al
riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
    c) i  redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o
tramite  un'entità  di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in
un altro Stato membro, distribuiti da:
<span style='mso-s

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *