Vice procuratori onorari, le norme per la nomina (Dm Giustizia 04.05.2005 – GU 112 16.5.2005)
Vengono cambiate ed
integrate le norme che regolano la nomina dei vice procuratori onorari. A
fissare i nuovi principi è il Decreto del Ministero della Giustizia datato 4
maggio 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio. Le
figure dei vice procuratori onorari possono operare nell’ambito degli uffici
dei pubblici ministeri presso i tribunali ordinari. In pratica, nei
procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica (cioè
con un solo giudice) i vice procuratori onorari possono svolgere le funzioni di
pubblico ministero per delega nominativa del procuratore della Repubblica, con
piena autonomia e prestando la loro opera nell’udienza dibattimentale,
nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nel giudizio direttissimo,
nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti
in camera di consiglio, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento,
nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di
liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori, nei
procedimenti civili. I processi possono essere sia del tipo in cui si procede
con citazione diretta, sia del tipo in cui lo si fa con udienza preliminare e
queste figure possono essere sostituite solo nei casi previsti dal codice di
procedura penale. Il Decreto Ministeriale stabilisce, poi, tutti i requisiti e
la documentazione necessaria a ricevere la nomina o per ottenere la conferma
della stessa. Ad esempio, possono diventare vice procuratori onorari i
cittadini italiani, laureati in giurisprudenza (in una delle università della
Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia
intervenuto un accordo di equipollenza), che abbiano un’età compre tra i
venticinque ed i sessantanove anni e che abbiano la fedina penale immacolata
(niente condanne per delitti non colposi, niente pena detentiva per
contravvenzioni e niente misure di prevenzione o di sicurezza). Questo incarico
è invece precluso a: tutti i membri del parlamento nazionale ed europeo, a
tutti i membri del governo, ai titolari di cariche elettive, ai membri delle
giunte degli enti territoriali, ai componenti degli organi deputati al
controllo sugli atti degli stessi enti ed ai titolari della carica di difensore
civico. Inoltre, non potranno mai essere nominati vice procuratori onorari gli
ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose e gli appartenenti ad
associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente
della funzione giurisdizionale; mentre, per tutti coloro che hanno ricoperto
incarichi, anche di carattere esecutivo, nei partiti politici o che abbiano
svolto attività professionale (non occasionale) per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, oppure per istituti o società di intermediazione
finanziaria occorre che trascorrano almeno tre anni per poter presentare
l’istanza di nomina. Il Provvedimento precisa che ad avvocati e praticanti
ammessi al patrocinio, ovviamente facenti funzioni di vice procuratore
onorario, è interdetto l’esercizio della professione forense dinanzi agli
uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso svolgono il
loro incarico e la difesa delle parti, nelle fasi successive, in procedimenti
svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Inoltre, il Decreto stabilisce che i vice
procuratori onorari di nuova nomina debbano frequentare, prima di assumere le
funzioni giudiziarie, un corso della durata di tre mesi. Per questo i Consigli
giudiziari dovranno individuare un magistrato di riferimento
ed il tirocinio verrà svolto
attraverso lo studio dei fascicoli, seguendo le indicazioni del Pubblico
Ministero titolare, e presenziando ad udienze dibattimentali, a cui
parteciperanno pubblici ministeri professionali. Infine, si sottolinea che la
nomina ha la durata di tre anni e che ci puo’ essere una sola riconferma, alla
scadenza della quale è più possibile presentare alcuna istanza di nomina a
vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 maggio
2005 Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari.
IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
Visti il decreto ministeriale 18 luglio
2003 [1] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 – serie
generale – n. 258 e il decretoministeriale 25 novembre 2003 [2]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 – serie generale – n. 288
con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei
vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e
13 gennaio 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha
apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo
decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive
modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:
Articolo 1.
Disposizioni di carattere generale
1) Alle Procure della Repubblica presso i
tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di
vice procuratori onorari per l’espletamento delle funzioni indicate nell’art.
72 O.G. [3] delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla
legge.
2) I vice procuratori onorari sono nominati
con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’art. 4,
comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 42-ter,42-quater, 42-quinques e 42-sexies
dell’O.G. [4].
3)
Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della
Repubblica presso ogni tribunale non puo’ essere superiore ai due terzi dei
magistrati professionali previsti in organico per l’ufficio interessato, salvo
che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di
elevare tale numero.
Articolo 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la
conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili e
politici;
c) abbia l’idoneità fisica e psichica;
d) abbia un’età non inferiore a venticinque
anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla
data di presentazione della domanda e per la conferma, alla data di scadenza
dell’incarico da confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso
nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata
domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o
le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in
giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università
estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a
misura di prevenzione o di sicurezza.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla
data della presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto
previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera d) che precede.
3. Alle istanze di nomina, presentate al
Procuratore generale della Repubblica e successivamente trasmesse al Consiglio
giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di
inammissibilità: prodotti dall’interessato:
a) istanza di nomina dell’aspirante;
b) certificazione o autocertificazione dei
requisiti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione, quanto al punto
f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
c) certificato attestante l’idoneità fisica e
psichica rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);
d) rilascio del nullaosta incondizionato da
parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli
aspiranti all’incarico di vice procuratore onorario;
e) dichiarazione con cui l’aspirante si
impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del
tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le
funzioni (v. art. 5);
f) dichiarazione sulla insussistenza di cause
di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5). prodotti dall’ufficio:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) certificato penale ai sensi dell’art. 688,
comma 1, c.p.p.;
c) rapporto informativo del prefetto; d)
parere motivato del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati. Oltre ai
suddetti atti dovrà essere allegato l’apposito modulo debitamente compilato a
cura dell’interessato.
Articolo 3.
Procedimento per la nomina
1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio
Superiore della Magistratura, devono essere presentate nelle ore di ufficio,
ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello competente
entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del
Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la
delibera consiliare con la quale si dà inizio alla procedura di nomina dei
vice procuratori onorari. Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta
libera secondo lo schema che sarà allegato al citato decreto ministeriale di
inizio della procedura di nomina. La domanda, ai sensi dell’art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente adde