Attualità

Immatricolazione auto nuove, addio notaio. Per la legge sulla competitività è sufficiente una semplice domanda di registrazione (Circolare Aci n 6501/P-DSD 16.05.2005)

Novità per gli automobilisti. Grazie all’entrata in vigore
della legge sulla competitività e, secondo quanto afferma una circolare
esplicativa dell’Aci, per i veicoli nuovi che rientrano nella procedura
prevista dal cosiddetto Sportello telematico dell’automobilista (Sta), la
dichiarazione di vendita notarile sottoscritta dal venditore, puo’ essere
sostituita da una semplice domanda di registrazione senza necessità di
autentica della firma. Alla certificazione notarile dovranno ricorrere per
l’immatricolazione tutti gli altri veicoli che non sono gestiti con il sistema
informatico Sta. Le altre novità riguardano i passaggi di proprietà dei
veicoli usati, ma bisogna attendere un apposito regolamento: per i veicoli
(inclusi nelle procedure Sta), infatti, sino ad un valore commerciale di 25
mila euro, l’autentica notarile potrà essere effettuata anche dai funzionari
degli sportelli telematici.

 

Lettera circolare n° 6501/P-DSD del 16.05.2005 avente per oggetto:
Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 14.3.05.
Disposizioni conseguenti.

Sulla G.U. n. 111 (Supplemento ordinario) del 14.05.2005 è stata
pubblicata la Legge n°80 [1] del 14/05/2005, di conversione
con modificazioni del Decreto Legge 35/05 (relativo al piano d’azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale), che entra in vigore il 16.05.2005.

Poichè alcune delle modifiche intervenute riguardano l’istituto
del PRA, si fa seguito alle precedenti lettere circolari n° 3700 del 17/03/05 e
n°4001 del 24/03/05 per fornire le prime disposizioni applicative.

La formulazione (modificata) dell’art. 3 comma 2, è la seguente:

"La prima registrazione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico (PRA) puo’ anche essere effettuata per
istanza dell’acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista
(STA) di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui
all’articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Pertanto, a partire dalla citata data del 16/05/2005, la prima
registrazione dei veicoli nel PRA puo’ essere effettuata, oltre che mediante
uno dei titoli previsti dall’art. 2657 c.c., anche ad Istanza dell’acquirente,
attraverso lo STA.

Viceversa, sempre a partire dalla medesima data, non sarà più
possibile utilizzare la cd. Istanza del venditore, di cui al D.L. 35/05,
salvo il caso di
ripresentazione di formalità già presentata in vigenza della normativa
modificata dalla presente Legge di conversione.

Cio’ premesso, a partire dal 16.05.2005 le prime iscrizioni
(codice PRA: 15) di veicoli (autoveicoli, rimorchi e motoveicoli) potranno
essere presentate, presso tutti gli sportelli STA, corredate dall’atto
autenticato dal Notaio come da sempre avvenuto, ma anche, in alternativa,
dall’Istanza dell’acquirente.

Nelle more dell’approvazione ” tramite Decreto – delle note di
richiesta PRA (modello NP-2B-Iscrizioni) appositamente modificate ai sensi
dell’intervenuta normativa, l’Istanza verrà redatta dall’acquirente sul retro
della citata nota d’iscrizione, nella prima parte del riquadro "T",
modificando opportunamente la dizione prestampata sul modulo. L’acquirente dovrà apporre la propria firma,
riportando, come sempre, i suoi dati anagrafici e l’indicazione
dell’assoggettamento o meno ad IVA della vendita..

Qualora l’Istanza non sia redatta sul modello NP-2B, la stessa
dovrà essere formata secondo il fac-simile di cui al modulo
allegato alla presente [2]
e abbinata al modello NP-2, insieme alla
documentazione da produrre agli Uffici Provinciali del PRA.

Sull’Istanza redatta sulla nota d’iscrizione (mod. NP 2) non dovrà
essere apposta la marca da bollo; al contrario, qualora la parte effettui
l’Istanza su modulo separato, la marca da bollo del valore di euro 11,00 dovrà
essere apposta.

Allo scopo di garantire la maggiore sicurezza possibile alle nuove
procedure, pur nella ratio della semplificazione
amministrativa, è necessario che l’Istanza – sia
stata o meno redatta sulla nota NP-2B o su modulo allegato – venga sottoscritta dal soggetto acquirente e controfirmata
anche dalla parte venditrice e, inoltre, sia corredata dalla fotocopia – non autenticata
– del documento d’identi-tà/riconoscimento tanto del venditore che
dell’acquirente.

Nel caso la parte acquirente e/o venditrice sia/siano persone
giuridiche, è necessario allegare la documentazione attestante la capacità
del soggetto/persona fisica (che materialmente appone la sottoscrizione) di
agire in nome e per conto della/e parte/i stessa/e. A tale proposito, si
confermano le disposizioni già impartite con la citata Lettera circolare n°
4001 del 24.03.05:

    • Certificato
      della Camera di Commercio
      (che, come di consueto, ha
      validità di 6 mesi dalla data di rilascio);

oppure

    • dichiarazione
      sostitutiva
      , resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,
      attestante i dati anagrafici del legale rappresentante firmatario,
      l’essere tale e avere idonei poteri di firma, per la persona giuridica
      stessa, ai fini dell’iscrizione al PRA dei veicoli venduti. I
      procuratori/mandatari della persona giuridica potranno sottoscrivere
      l’Istanza dell’acquirente, indicando nella dichiarazione sostitutiva

la loro qualità di procuratori/mandatari. La dichiarazione
sostitutiva in argomento potrà essere resa utilizzando i consueti modelli.

In alternativa alla sottoscrizione della parte venditrice (e della relativa fotocopia del documento d’identità/riconoscimento), l’Istanza dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione probatoria (non autenticata),
rappresentata da:

  1. fotocopia della fattura
    rilasciata dal venditore;

oppure

  1. fotocopia del contratto /
    pre-contratto / proposta di acquisto del veicolo.

Per cio’ che attiene agli importi, si conferma che vanno
corrisposte le usuali somme, dovute sulla formalità a titolo di imposta di
bollo, IPT ed emolumenti ACI.

Si ribadisce anche che per le formalità d’iscrizione al PRA
previste dal DPR 358/2000 istitutivo dello STA e non gestibili – al momento ”
tramite lo Sportello Telematico per limiti del pacchetto applicativo STA, è
comunque ammessa la presentazione, tramite le procedure di cd. PRA tradizionale
(Copernico 2), dell’Istanza dell’acquirente.

Le formalità escluse dall’ambito di operatività del DPR 358/2000
– ossia quelle previste dall’art.93 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
che necessitano del titolo autorizzativo – dovranno essere presentate con le
modalità tradizionali, ovvero con i titoli previsti ex art. 2657 c.c. e,
quindi, senza possibilità di presentare l’Istanza dell’acquirente.

Nelle more degli approfondimenti necessari, si ritiene di dover
confermare infine quanto precisato nella lettera circolare n° 4001 del 24 marzo
u.s. in merito alla esclusione dalle nuove modalità delle prime iscrizioni al
PRA di veicoli usati provenienti dall’estero Ue e Spazio
Economico Europeo
(formalità codice PRA: 17), che pure avranno titolo ad
essere eseguite mediante le procedure di Sportello Telematico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come più sopra evidenziato, dal 16/05/2005 non sarà più
possibile richiedere tramite le procedure di Sportello Telematico
dell’Automobilista (STA) formalità d’iscrizione al PRA mediante l’Istanza del
venditore ma solo con Istanza dell’acquirente.

Peraltro, le richieste d’iscrizione rientranti nell’ambito di
operatività dello STA ex DPR 358/2000 ma non ancora gestibili mediante le
procedure di Sportello per limiti tecnici dell’applicativo – per le quali,
quindi, sussiste ancora il termine dei 60 gg previsto dall’art.93 del D.Lgs.
285/1992 (Codice della Strada) ” potranno essere richieste anche mediante la
Istanza del venditore solo se si tratta di formalità respinte e da
ripresentare e, cioè, alla sola condizione che dette formalità siano state
richieste per la prima volta al PRA prima della più volte citata data del
16/05/2005 con tale "titolo", siano state respinte e, quindi, debbano
essere nuovamente presentate.

MODIFICHE ALLE PROCEDURE APPLICATIVE STA E PRA

Divenuta definitiva l’abrogazione dei commi 3 bis, 3 ter, 3
quater, 3 quinquies dell’art. 8 e l’allegato 1 del DPR 358/00, è confermata
l’impossibili

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