MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 maggio 2005 Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale.
Decretati i nuovi
criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale. Li ha
resi noti il Ministro della giustizia con il decreto 4 maggio 2005, ad
integrazione e modifica delle precedenti disposizioni contenute nei due decreti
del 2003 (DM 18.7.2003 e DM 25.11.2003). I giudici onorari, i quali svolgono
presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario assegnato dal presidente e
tengono udienza solo nei casi di impedimento dei giudici ordinari, sono
nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della
deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del
Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dalla legge. Per ottenere la
nomina il decreto stabilisce una serie di requisiti tra i
quali un’età compresa tra i 25 e i 69 anni, una laurea in giurisprudenza e la
residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio
giudiziario per il quale è presentata domanda. Le istanze di nomina, dirette
al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate al
Presidente della Corte di Appello competente entro il termine di quaranta
giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato
con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà
inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale. Le istanze di
nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sarà
allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina,
sottoscritte e presentate personalmente o per mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno. Gli avvocati iscritti all’albo non possono presentare domande per
più di due distretti di corte di appello a pena di inammissibilità delle
domande stesse. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre
mesi prima della scadenza del triennio un giudizio di idoneità alla
continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l’esame a campione dei provvedimenti.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 maggio
2005 Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei
giudici onorari di tribunale.
Visti il decreto ministeriale 18 luglio
2003 [1] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 – serie
generale – n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 – serie generale – n. 288 con i quali
vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari
di tribunale;
Viste le circolari in data 16 dicembre 2004,
13 gennaio 2005 e 24 marzo 2005 con le quali il Consiglio Superiore della
Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le
conferme dei giudici onorari di tribunale;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo
decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:
Articolo
1
Disposizioni
di carattere generale
1) I giudici onorari di tribunale svolgono
presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal
presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento
o di mancanza dei giudici ordinari.
2) I giudici onorari di tribunale sono
nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della
deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del
Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
3)
Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo’
essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico
per l’ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da
motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.
Articolo
2
Nomina
(requisiti e documentazione)
1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la
conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili e
politici;
c) abbia l’idoneità fisica e psichica;
d) abbia un’età non inferiore a venticinque
anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla
data di presentazione della domanda, e per la conferma, alla data di scadenza
dell’incarico da confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso
nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata
domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o
le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in
giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università
estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a
misura di prevenzione o di sicurezza.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla
data della presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto
previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera d), che precede.
3. Alle istanze di nomina, presentate al
Presidente della Corte di Appello e successivamente trasmesse al Consiglio
giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di
inammissibilità: prodotti dall’interessato:
a) istanza di nomina dell’aspirante;
b) certificazione o autocertificazione dei
requisiti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione, quanto al punto
f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita; c) certificato attestante l’idoneità fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare); d) rilascio del
nullaosta incondizionato da parte dell’amministrazione di appartenenza o del
datore di lavoro degli aspiranti all’incarico di giudici onorari di tribunale;
e) dichiarazione con cui l’aspirante si
impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del
Tribunale (v. art. 5);
f) dichiarazione sulla insussistenza di cause
di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5). prodotti dall’Ufficio:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato
dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;
b) certificato penale ai sensi dell’art. 688,
comma 1, c.p.p.;
c) rapporto informativo del prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio
dell’ordine degli avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato
l’apposito modulo debitamente compilato a cura dell’interessato.
Articolo
3
Procedimento
per la nomina
1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio
Superiore della Magistratura devono essere presentate nelle ore di ufficio,
ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Presidente della Corte di Appello competente entro il termine di giorni
quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato
con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà
inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale.
Le istanze di nomina dovranno essere redatte
in carta libera secondo lo schema che sarà allegato al citato decreto
ministeriale di inizio della procedura di nomina.
La domanda, ai sensi dell’art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione
ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
Chi è iscritto all’albo degli avvocati non puo’
presentare domande per più di due distretti di corte di appello a pena di
inammissibilità delle domande stesse.
Nelle domande devono essere complessivamente
indicate un numero massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza,
presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato;
2. Il Presidente della Corte di Appello
provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di
tribunale:
a) convocare il Consiglio giudiziario nella
composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti
giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che
partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta
dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno
presentato istanza nel termine di cui al primo comma;
b) eventuali osservazioni nei confronti della
graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del
Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario
prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;
c) predisposta la proposta di graduatoria il
Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1 al
Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la
conse