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Multinazionali ed export di dati personali. I Garanti Ue fissano la procedura per riconoscere l’adeguatezza delle cosiddette “norme vincolanti d’impresa”

Il Gruppo che riunisce le autorità europee per la
protezione dei dati ha approvato due documenti (WP107 e WP108, disponibili in
lingua inglese all’indirizzo www.europa.eu.int…..pdf e www.europa.eu.int….pdf ) attraverso i quali le imprese
multinazionali potranno vedere riconosciuta in tutti i Paesi dell’UE la validità
delle cosiddette "norme vincolanti d’impresa" ai fini del
trasferimento di dati personali verso Paesi terzi che non garantiscono un
livello adeguato di protezione dei dati personali.

Le "norme vincolanti d’impresa" (Binding
Corporate Rules) sono uno degli strumenti dei quali le imprese multinazionali
possono avvalersi per procedere ai trasferimenti di dati personali da Paesi UE
verso Paesi terzi "non adeguati". Ricordiamo che la Commissione
europea ha autorizzato il ricorso a clausole contrattuali tipo, nonchè,
limitatamente agli USA, l’adesione agli accordi cosiddetti di "Safe
Harbor
" per trasferire dati personali verso Paesi terzi garantendo una
protezione adeguata.

In passato, le imprese, soprattutto multinazionali,
avevano spesso chiesto la disponibilità di un approccio
"one-stop-point", ossia di poter dialogare con un solo interlocutore
anzichè con 25 diverse autorità onde ottenere l’autorizzazione all’impiego
delle norme in questione. Questo è adesso possibile attraverso l’approccio
elaborato dai Garanti europei, che al contempo garantisce alle autorità di
protezione dati la possibilità di svolgere una valutazione congiunta in un
quadro di garanzie uniformi e nel rispetto della prerogative di ciascuna.

I Garanti hanno fissato gli aspetti procedurali nel
documento WP107, che prevede la designazione di un’autorità di protezione dati
quale "leader" della valutazione, alla quale tutte le altre autorità
interessate (ossia, quelle dei Paesi UE dai quali devono essere trasferiti dati
personali) faranno capo per commenti e osservazioni. La designazione spetta
alla società multinazionale, che dovrà rifarsi ai criteri indicati nel
documento, fra i quali priorità viene data alla considerazione del Paese ove è
situata la capogruppo o la sede centrale europea della multinazionale. Le
autorità sono libere o meno di accettare tale designazione sulla base della
documentazione prodotta dalla società, eventualmente formulando una
contro-proposta. Stabilita l’autorità-leader, la procedura prevede
l’elaborazione di una bozza finale di "norme vincolanti d’impresa"
che è sottoposta alla valutazione congiunta di tutte le autorità interessate,
coordinate dall’autorità-leader; l’accettazione di tale bozza finale vale come
riconoscimento dell’adeguatezza delle norme in essa contenute e, quindi, come
autorizzazione al loro impiego.

I Garanti hanno poi prodotto un altro documento
(WP108), che integra e completa il precedente fornendo indicazioni specifiche
sui contenuti delle norme vincolanti d’impresa. Rifacendosi ai criteri fissati
in materia con un documento approvato nel giugno 2003 (WP74, del 3 giugno
2003, http://www.europa.eu.int….pdf, v. Newsletter
2-8 giugno 2003
), i Garanti hanno elaborato una sorta di
"checklist" che le imprese dovranno utilizzare per verificare che le
rispettive "norme vincolanti d’impresa" rispondano ai principi
fissati nella Direttiva 95/46. Cio’ riguarda, in particolare, la dimostrazione
dell’effettiva vincolatività delle norme – sia all’interno del gruppo
(controllate, collegate, dipendenti, terzi fornitori) sia all’esterno,
soprattutto ai fini dell’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati.

 

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