MANDATO UE / Da domani in vigore le nuove norme sulle procedure di consegna
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Controlli ancora troppo
penetranti sui provvedimenti emessi dalle autorità straniere
Dal domani sarà
operativa anche in Italia la nuova normativa elaborata dall’Unione europea sul
mandato di arresto europeo. Il meccanismo di funzionamento si concreta nel
trasferimento forzato di una persona da uno Stato membro all’altro e configura
un sistema " orizzontale" che si sostituisce all’attuale sistema
dell’estradizione. Si tratta di una significativa svolta nei rapporti di
cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione, resa necessaria dal percorso
avviato già da tempo dagli organismi di Bruxelles per una effettiva
integrazione europea. Si è giunti cosi’ ad una profonda revisione di istituti,
come quello dell’estradizione, caratterizzati da meccanismi intergovernativi
fortemente improntati al rispetto del principio di sovranità territoriale, nei
quali la tendenziale diffidenza o, più spesso, la mancata conoscenza
dell’altrui modo di amministrare la giustizia penale avevano giustificato
l’apposizione di numerosi paletti e l’attuazione di controlli approfonditi da
parte dello Stato di rifugio. Controlli che tuttavia non si spingevano fino a
sindacare il fondamento dell’accusa mossa alla persona ricercata, il cui unico
dominus restava lo Stato titolare del dossier.
Se lo spirito del
mandato di arresto europeo doveva essere quello di rendere più efficace e nel
contempo più rapida la cooperazione per la consegna di una persona ricercata,
attraverso la drastica riduzione dei motivi di rifiuto opponibili la legge
nazionale sembra ampiamente tradire gli obiettivi prefigurati dagli organismi
europei. Infatti, il legislatore italiano, mosso dalla preoccupazione di rendere
compatibile il nuovo strumento con i principi costituzionali, è andato al di
là di quella naturale e fisiologica opera di adattamento interno, apportando
correttivi alla disciplina su aspetti essenziali. Prima fra tutti la
reintroduzione della clausola della « doppia incriminabilità » ( ovvero del
rifiuto della consegna basato sulla considerazione che il fatto per il quale la
persona è ricercata non è previsto come reato anche dalla legge nazionale), la
cui tendenziale eliminazione doveva rappresentare proprio il valore aggiunto
della decisione quadro sul mandato di arresto europeo.Il testo europeo prevede
infatti una lunga lista di reati, identificati solo per nomen iuris, di una
certa gravità in ordine ai quali non è richiesto il vaglio della doppia
incriminabilità.
La normativa italiana
richiede al giudice nazionale di verificare al contrario la rispondenza del
fatto posto alla base della richiesta di consegna ad una delle fattispecie
elencate all’articolo 8 della legge, individuate attraverso una unilaterale
riscrittura dei 32 casi previsti dallo strumento europeo. A cio’ deve
aggiungersi il controllo del giudice nazionale sul provvedimento restrittivo
della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha
dato luogo alla richiesta stessa, che deve essere necessariamente inoltrato alle
nostre autorità, pena il respingimento della richiesta di consegna. Controllo
non solo non richiesto dallo strumento europeo, ma in contrasto con la logica
innovativa del mandato di arresto, che presuppone il riconoscimento " a monte"
di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie degli Stati membri,
con la conseguente loro esecuzione sulla base della loro sola « menzione » nel
mandato di arresto. Inoltre si fa carico alle autorità straniere richiedenti di
allegare le fonti di prova, che hanno giustificato l’emissione del provvedimento
restrittivo, cosi’ da consentire al giudice nazionale di valutare la motivazione
del provvedimento stesso, in vista di un ulteriore motivo di rifiuto della
consegna.Controlli penetranti e sempre al di fuori del testo europeo sono
richiesti per verificare l’applicabilità di eventuali cause di giustificazione
previste dalla normativa nazionale.
C’è da chiedersi
quindi se la complessità dei controlli affidati al giudice nazionale sia
compatibile con il termine di 60 giorni stabilito dal testo europeo per
l’assunzione di una decisione definitiva, atteso che l’iter procedurale
contempla anche la fase del ricorso per cassazione, concepito come giudizio di
merito pieno, nel quale i giudici della Suprema Corte possono ulteriormente
acquisire documentazione ed informazioni in vista della decisione. Va rammentato
che la nuova legge, per espressa previsione del suo articolo 40, si applica solo
ai mandati di arresto emessi e ricevuti dopo la sua entrata in vigore e comunque
relativi ai fatti commessi dopo il 7 agosto 2002 ( per i fatti elencati nella
lista dei 32 reati la data del commissi delicti deve essere invece successiva
all’entrata in vigore della legge). Ersilia Calvanese,
Il Sole 24 Ore
Principali
caratteristiche del mandato d’arresto europeo
-
L’obiettivo. Lo scopo
è costruire un elemento fondamentale dello spazio comune in campo penale
evitando le procedure di estradizione: il mandato rappresenta una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona per esercitare azioni penali
o eseguire una pena -
I reati. Il mandato
puo’ essere emesso quando siano contestati reati come il terrorismo
internazionale, il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento di minori, il
traffico d’armi, a patto che la pena prevista sia pari o superiore a tre anni
-
L’entrata in vigore.
Le norme si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d’arresto
europei emessi o ricevuti successivamente al 14 maggio. Per quelle relative a
reati commessi in precedenza restano operative le vecchie procedure di
estradizione - Le
condizioni. Tra i requisiti da rispettare ci sono il rispetto dei diritti
minimi dell’accusato nel processo a monte. Lo stesso accusato deve poi essere
comunque sentito nella procedura di consegna.