Per l’accesso ai documenti amministrativi è sufficiente una richiesta generica -TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 3089 del 22/04/2005
L’accesso ai documenti amministrativi deve essere
consentito anche quando l’istanza non contiene l’indicazione formale dei
provvedimenti di cui si chiede l’esibizione. Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ha cosi’ accolto il ricorso del Codacons (Coordinamento
delle Associazioni a Tutela dell’Ambiente ed a Difesa dei Diritti degli Utenti
e dei Consumatori) contro il Ministero delle Telecomunicazioni che aveva
respinto la richiesta di conoscere i documenti relativi all’oscuramento delle
emittenti radiofoniche Radiodue e Radiotre. Secondo i giudici amministrativi il
ricorso è fondato in quanto non è necessario che l’istanza contenga
l’indicazione formale dei provvedimenti che si vogliono esaminare, ma è
sufficiente che la richiesta non sia vaga e generica e che contenga una
dettagliata descrizione dei fatti che sono alla base dei provvedimenti
adottati, e cio’ al fine di consentire all’amministrazione interessata di
poterli individuare.
Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, sentenza n.3089/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE
II –
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n.11911 del 2004 proposto dal CODACONS (Coordinamento delle
Associazioni a Tutela dell’Ambiente ed a Difesa dei Diritti degli Utenti e dei
Consumatori), in persona del legale rappresentante pro -tempore, rappresentato
e difeso dal prof. avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso
l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, Viale Mazzini n.73;
CONTRO
1) il Ministero delle
Telecomunicazioni, in persona del Ministro pro – tempore;
2)
la Commissione Parlamentare Vigilanza Rai, in persona del Presidente pro –
tempore;
3)
l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, in persona del Presidente pro –
tempore;
4)
l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, in persona del legale rappresentante
pro – tempore;
5)
la Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro -tempore;
rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via
dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
per
l’annullamento:
del
silenzio – rifiuto serbato sull’istanza di accesso inoltrata dal Codacons in
data 23 settembre 2004 con la quali si chiedeva l’ostensione dei documenti
relativi all’avvenuto oscuramento delle emittenti radiofoniche Radio due e
Radio tre.
Visto
il ricorso con la relativa documentazione;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni e della
Commissione Parlamentare Vigilanza R.A.I;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Udito
alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone
– l’avv. Peduto, delegato dall’avv. Rienzi, per l’associazione ricorrente;
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con
il proposto gravame l’associazione ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto
serbato sull’istanza, notificata al Ministero delle Comunicazioni, alla
Commissione Parlamentare Rai, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui ha chiesto
alla citata Commissione Parlamentare ed al Ministero delle Telecomunicazioni di
"fornire idonea e documentata informativa circa le motivazioni sottese
all’oscuramento delle emittenti radiofoniche Radiodue e Radiotre, attraverso
l’esibizione degli atti del procedimento amministrativo e l’estrazione delle
relative copie".
Si
sono costituite le intimate amministrazioni prospettando l’inammissibilità
sotto vari profili del proposto gravame e contestando la fondatezza della
pretesa ricorsuale.
Alla
camera di consiglio del 23 febbraio 2005 il gravame è stato assunto in
decisione.
DIRITTO
Con
il proposto gravame l’associazione ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto
serbato sull’istanza, notificata al Ministero delle Comunicazioni, alla
Commissione Parlamentare Rai, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui ha chiesto
alla citata Commissione Parlamentare ed al Ministero delle telecomunicazioni di
"fornire idonea e documentata informativa circa le motivazioni sottese
all’oscuramento delle emittenti radiofoniche Radiodue e Radiotre, attraverso
l’esibizione degli atti del procedimento amministrativo e l’estrazione delle
relative copie".
In
primis occorre distinguere la posizione processuale delle singole
amministrazioni intimate.
A
tal fine il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile per
quanto concerne la Commissione Parlamentare, attesa la natura non
amministrativa del suddetto organo, nonchè l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni,
l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato e la Commissione per l’Accesso ai
Documenti Amministrativi, stante che a tali amministrazioni non è stata
richiesta l’esibizione di alcuna documentazione.
Relativamente
alla posizione del Ministero delle Telecomunicazioni il Collegio
preliminarmente osserva che non è contestabile riguardo alla vicenda in esame,
avente ad oggetto il servizio pubblico radiofonico, che il Codacons sia
legittimato ad esercitare il
diritto di accesso.
In
ordine alla prospettata eccezione con cui il resistente Ministero ha
prospettato l’inammissibilità del proposto gravame per mancata formale
indicazione dei documenti cui si riferiva l’istanza di accesso [1],
il Tribunale, pur avendo ben presente che
il diritto di accesso non puo’ risolversi in una
mera richiesta di informazioni in ordine all’esistenza ed allo stato delle
pratiche, nondimeno osserva che l’istanza avanzata dal Codacons, pur se non
conteneva l’indicazione formale dei provvedimenti adottati dal Ministero,
tuttavia non poteva essere considerata generica ed indeterminata, dato che i
documenti di cui era stata chiesta l’esibizione e di cui, peraltro, non è
stata negata la sussistenza, ben potevano essere facilmente individuati dalla
suddetta amministrazione, essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della
vicenda fattuale e del procedimento che ne hanno giustificato l’adozione.
Cio’
premesso, il proposto gravame in parte deve essere accolto con conseguente
condanna dell’intimato Ministero all’esibizione degli atti richiesti con
l’istanza di accesso avanzata dall’associazione ricorrente.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso n.11911 del 2004, come in epigrafe proposto, in parte
lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna
l’intimato Ministero delle Telecomunicazioni all’esibizione della documentazione
richiesta dall’associazione ricorrente.
Spese
compensate
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2004, dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei
signori giudici: Dr. Domenico LA MEDICA – Presidente
Dr.
Roberto CAPUZZI – Consigliere
Dr.
Giuseppe SAPONE – Consigliere, estensore
IL
PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dep