Ddl Senato 3336 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
Via libera del Senato il 12 aprile, al decreto
sull’impugnazione delle sentenze in contumacia. Il provvedimento, già
approvato da Montecitorio , è stato modificato nel corso dell’esame in Aula e
di conseguenza torna alla Camera per il via libera definitivo. Il provvedimento
è volto ad adeguare la normativa in materia, e in particolare gli articoli 175
e 157 del codice di procedura penale, alle indicazioni contenute in alcune
recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha condannato
l’Italia per violazione della relativa Convenzione europea.
Ddl
Senato 3336 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione
delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
Articolo 1.
(Modifiche all’articolo 175 del codice di
procedura penale)
1.
All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la richiesta per la restituzione
nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello
nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente, sempre che l’impugnazione non sia
stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571:
"2. se è stata pronunciata sentenza contumaciale o
decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per
proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. A tale
fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica";
c) dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a
pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha
avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione
dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla
consegna del condannato.";
d) al comma 3 il
periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a
pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma
2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto." è
soppresso.
Articolo 2.
(Modifica agli articoli 157 e 161 del codice di
procedura penale)
1.
All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in
fine, il seguente:
"8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso
di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna
ai difensori.
1-bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo
il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis.
In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le
notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non
abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai
difensori.
Art. 2-bis.
1.
All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il
difensore puo’ proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato
rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questo
previste"".
Art. 2-ter
1.
All’articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4 le parole: "o
per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso
il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il
giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei
casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero se non risulta che ha avuto effettiva
conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a
comparire"".