Lavoro

Mobbing: L?atteggiamento discriminatorio va valutato nel suo insieme – Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, Sentenza n. 28 del 10/03/2005

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Va valutato nel
suo insieme l’atteggiamento discriminatorio che isola dal contesto lavorativo,
sebbene sia costituito da comportamenti che singolarmente non appaiono
significativi

Anche la "conflittualità  sottile" sul posto di lavoro è mobbing: anzi, è la
forma più insidiosa e pericolosa perchè richiede una particolare attenzione e
sensibilità  per riconoscere le caratteristiche ed individuarne i confini.
Cosí la pensa la sezione lavoro del Tribunale di Forlí nella sentenza 28/2005 –
depositata il 10 marzo e qui leggibile tra gli allegati – con la quale ha
riconosciuto ad una assistente amministrativa del VI Circolo didattico della
stessa città ,un risarcimento di 38.200,00 euro per il danno (biologico ed
esistenziale) subito dal comportamento mobbizzante dei suoi colleghi. La donna,
infatti, per circa sedici mesi era stata bersaglio di un atteggiamento
discriminatorio posto in essere sia dalle colleghe che dalle superiori al fine
di estraniarla dal contesto lavorativo, perchè non si era "sintonizzata con
l’ambiente accettando gerarchie e comportamenti esistente". In altre parole, la
nuova arrivata aveva infranto delle regole tacite tra i colleghi, aveva rotto un
equilibrio e, quindi, veniva individuata come un "elemento perturbatore"
dell’ambiente lavorativo. Da qui una serie di comportamenti vessatori nei
confronti della donna: non le viene dato un nuovo computer, che invece viene
consegnato alla sua collega; non le viene consentito di effettuare una visita
fiscale ambulatorialmente, cosa consentita a tutti gli altri; le viene tenuta
nascosta la domanda per ottenere un incentivo economico, e cosí via. Tutte
condotte – sottolinea il giudice romagnolo – che valutate singolarmente non
integrano un illecito, ma se lette unitariamente richiamano un solo concetto,
mobbing: il termine, conclude il tribunale, ha infatti una formidabile capacità 
evocativa relativamente ad una esigenza diffusa di "attenzione e di
riconoscimento di situazioni di disagio, malessere, sofferenza, variamente
creatasi all’interno degli ambienti di lavoro". è la cosiddetta "conflittualità 
sottile" sul posto di lavoro, quella ostilità  non eclatante ma non per questo
meno pesante per la vittima prescelta.

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

 

 

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