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Clausole Vessatorie: Le assicurazioni non possono invocare la sospensione della copertura Serve una specifica sottoscrizione – Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3370 del 18/02/2005

La Cassazione torna a
pronunciarsi sulle clausole vessatorie. E, allontanandosi dall’orientamento
giurisprudenziale consolidato, osserva che le clausole del contratto di
assicurazione che prevedono, a carico dell’assicurato, l’onere di comunicare a
ogni scadenza determinati elementi in grado di modificare il rischio contrattuale
( rideterminando di conseguenza il premio) rientrano tra quelle che necessitano
di specifica approvazione scritta da parte dell’aderente. La sentenza, la n.
3370 della III Sezione civile, è intervenuta nella controversia che ha visto
contrapposte due compagnie di assicurazione e un notaio che si era assicurato
con le due società per la responsabilità professionale.
Non avendo segnalato per tempo gli elementi variabili previsti, le compagnie
avevano invocato, nell’ambito di una causa intentata da un cliente al notaio
per la mancata segnalazione di ipoteche su appartamenti acquistati, la
sospensione della copertura assicurativa.
L’indirizzo precedente ( da ultimo, Cassazione n. 19561 del 2003) era di segno
nettamente diverso e metteva in evidenza come spettasse all’assicurato la
tempestiva comunicazione degli elementi variabili all’ente assicuratore. In
dettaglio, quando, nelle polizze, il premio è stabilito per una parte, in
maniera definitiva e invariabile, all’inizio del contratto e, per l’latra parte
con riferimento a circostanze variabili ( come per esempio l’ammontare delle
retribuzioni corrisposte dal contraente ai propri dipendenti o il volume
d’affari del professionista), il firmatario è tenuto alla segnalazione entro
un certo termine dalla fine del periodo assicurativo dei valori definitivi di
quelle variabili. E si tratta di un preciso obbligo, visto che senza i dati,
l’assicuratore non è in grado di determinare l’importo del premio che
rappresenta il suo credito.
Il regolamento che disciplina questa modalità di corresponsione, essendo un
accessorio del premio, coinvolge direttamente l’obbligo di pagamento e il suo
mancato rispetto dà luogo all’applicazione dell’articolo 1901 del Codice
civile, che autorizza l’assicuratore alla sospensione della copertura
concordata.
Adesso la Cassazione cambia parere, premettendo pero’ come sia inapplicabile la
legge a tutela dei consumatori ( la n. 52 del 1996), che esplicitamente prevede
la irretroattività. La fattispecie esaminata ( anticipazione, in via provvisoria
del premio, obbligo dell’assicurato di comunicare alla società, entro 60
giorni dalla fine del periodo assicurativo, gli elementi variabili contemplati
nel contratto, sospensione della garanzia nell’ipotesi di mancata segnalazione)
non puo’ in alcun modo giustificare l’applicazione dell’articolo 1901. Il
Codice civile infatti dispone la sospensione dell’assicurazione ” se il
contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto
” oppure ” se alle scadenze convenute (…) non paga i premi successivi ” . Ma,
nel caso in esame, un premio, considerato congruo, è stato pagato in anticipo.
E si tratta di un premio che da provvisorio potrebbe diventare definitivo se
gli elementi considerati come parametro rimarranno, per ipotesi, inalterati;
senza tenere conto poi, avverte ancora la Cassazione, che il contraente
potrebbe addirittura risultare in credito.
” Si manifesta dunque ” conclude sul punto la Corte ” come un’inaccettabile
forzatura logica e giuridica il tentativo, pur suggestivo, di costruire
l’obbligo di comunicazione dei dati variabili come complementare e accessorio a
quello di pagamento del premio, di talchè l’omessa comunicazione equivalga
immancabilmente all’obbligo di corrispondere il premio ” .
La clausola in questione, non essendo riconducibile alla fattispecie del Codice
civile, rappresenta una lesione a l l ‘ e q u i l i brio delle prestazioni e si
caratterizza per l’eccessiva onerosità e come tale è necessaria una specifica
approvazione in forma scritta del contraente ( che è anche, lui si’,
legittimato alla sospensione della prestazione). Approvazione che non era stata
apposta al patto contestato dal professionista. (Giovanni Negri, Il Sole 24 ore)

La sentenza:

( ) La clausola in
esame, nel significato accolto dal giudice di merito, non riproducendo lo
schema dell’articolo 1901 del Codice civile e non rappresentandone affatto una
puntuale applicazione, si risolve in un grave " vulnus"
all’equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosità per la parte
aderente, rientrando cosi’ a pieno titolo nella categoria di quelle clausole
che stabiliscono, a favore del predisponente, la facoltà di sospendere
l’esecuzione del contratto. (…)
Per concludere, la clausola in esame, cosi’ come interpretata dal giudice di
merito sulle orme di un indirizzo giurisprudenziale non più condivisibile,
ovvero nel senso che basti la mancata comunicazione dei dati variabili anche
solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del
periodo assicurativo, per determinare " ipso jure" la sospensione
della garanzia, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiede la
specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e
1341, comma 2 del Codice civile, pacificamente non apposta, in relazione al
patto " de quo", nella polizza di cui trattasi. (Cass. Civile
Sezione III, sentenza
3370 del 18 febbraio 2005)

 

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