Esame avvocati, per la valutazione basta il punteggio – TAR LAZIO, ROMA, Sezione I, Sentenza n. 1787 del 09/03/2005
Per la
valutazione delle prove dell’esame per diventare avvocati è sufficiente il
punteggio numerico. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’
respinto il ricorso di un partecipante all’esame per l’abilitazione alla
professione di avvocato che aveva lamentato la mancata motivazione del punteggio
che la commissione aveva attribuito alle sue prove scritte, non ammettendolo a
quelle orali. I giudici amministrativi hanno affermato che il ricorso è
infondato in quanto, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato,
l’attività di giudizio svolta dall’amministrazione, a differenza dell’attività
amministrativa tipica, non richiede la motivazione. Il punteggio numerico è
infatti idoneo ad esprimere la valutazione delle prove in quanto costituisce
l’espressione sintetica attraverso la quale la commissione manifesta in modo
chiaro la valutazione tecnica realizzata.
(
Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, sentenza n. 1787/2005
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, sezione I
composto dai signori:
Corrado Calabro’ Presidente
Germana Panzironi
Consigliere
Davide Soricelli Primo
Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9882 del 2004
R.G., proposto da X. , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Grazia Leuci,
presso il cui studio in Roma, viale dell’Oceano Atlantico n. 25, è
elettivamente domiciliato
contro
il ministero della
giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege
per l’annullamento, previa
sospensione dell’esecuzione
del giudizio di non
ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di abilitazione alla
professione di avvocato adottato dalla competente commissione di esame il 3
giugno 2004.
Visto il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore alla Camera di
consiglio del 1° dicembre 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi
altresi’ l’avvocato Leuci per il ricorrente e l’avvocato Ferrante per il
ministero della giustizia;
Ritenuto che il giudizio
puo’ essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’articolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio
2000, n. 205, e che di cio’ è stato dato avviso alle parti presenti;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha
partecipato alla sessione 2003 dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato.
Impugna il giudizio di non
ammissione alle prove orali adottato dalla competente sottocommissione nella
seduta del 3 giugno 2004.
In particolare egli denuncia
i seguenti vizi: a) mancanza di motivazione dei giudizi sui suoi elaborati
essendo attribuito agli stessi un semplice punteggio numerico; b) eccesso di
potere per difetto di istruttoria in relazione al tempo medio di correzione
degli elaborati esaminati nella seduta in cui è avvenuta la valutazione; c)
illegittimità della sostituzione del Presidente della commissione da parte del
vice-presidente: al riguardo il ricorrente sostiene che la supplenza del
vice-presidente dovrebbe avere un carattere meramente occasionale e dei suoi
presupposti dovrebbe darsi di volta in volta puntuale contezza nel verbale delle
operazioni, mentre nel caso in esame si è avuta una sostituzione generalizzata
e strutturale del Presidente che lederebbe la parità di trattamento dei
candidati.
2. Resiste al ricorso il
ministero della giustizia.
3. Il ricorso è infondato
in quanto le censure dedotte si pongono in contrasto con orientamenti
consolidati della sezione.
3.1. In particolare secondo
la giurisprudenza della sezione l’art.3, primo comma, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 collega la sufficienza della motivazione alle risultanze dell’istruttoria
e, quindi, fa riferimento all’attività amministrativa più propriamente
provvedimentale piuttosto che all’attività di giudizio conseguente a
valutazione, qual è appunto quella relativa alla attribuzione di un punteggio
sulla preparazione culturale o tecnica del candidato e cio’ è tanto più vero
quando, come nella fattispecie, non si tratta nemmeno di una scelta comparativa,
ma di un esame di idoneità professionale. Pertanto, come aveva costantemente
affermato la giurisprudenza già anteriormente alla entrata in vigore della
legge n. 241, il voto si chiarisce nel suo contenuto valutativo (dei vari
elementi di merito considerati), e reca in sè la sua motivazione proprio in
ragione delle reciproche relazioni fra le posizioni di una pluralità di
concorrenti e delle relative prove. Anche successivamente all’entrata in vigore
della legge n. 241 si è ritenuta la sufficienza della valutazione delle prove
scritte ed orali dell’esame di abilitazione forense, mediante attribuzione di un
punteggio numerico, configurandosi il voto come formula sintetica, ma eloquente
di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione.
3.2. Quanto al problema dei
tempi di correzione, il Collegio ha già avuto modo di esprimersi sulla
questione in numerosi precedenti che hanno trovato conferma nel superiore grado
di giudizio.
La censura deve quindi
ritenersi infondata in quanto i lavori sono stati condotti in tempi
assolutamente congrui rispetto all’onere svolto dai componenti, poichè il
calcolo effettuato dal ricorrente, per cui la commissione avrebbe corretto gli
elaborati dedicando 5 minuti ad ognuno, non tiene conto di tutte le variabili di
lavoro, quali, ad esempio, l’inesistenza di alcuni elaborati, l’estrema
semplicità di altri, e comunque esprime un tempo congruo per la lettura di un
elaborato vertente, peraltro, su di una medesima fattispecie. A cio’ si deve
aggiungere che le operazioni materiali prodromiche alla correzione (per es.
apertura delle buste) sono rimesse al segretario della commissione cosicchè il
tempo impiegato per il loro compimento non puo’ essere computato nel tempo di
correzione.
3.3. Quanto infine alla
supplenza del Presidente, il Collegio ritiene ” in coerenza con la più recente
giurisprudenza – che la mancata presenza del Presidente della commissione
esaminatrice dell’esame di avvocato nella singola sottocommissione, e la sua
sostituzione con il vicepresidente od altro membro supplente di pari qualifica
è perfettamente legittima, in quanto prevista dal comma 6 dell’art. 1, della
legge 27 giugno 1998 n. 242 e che non occorra una specifica motivazione in
ordine agli impedimenti che hanno reso necessaria la sostituzione del presidente
della commissione con il vice presidente della stessa.
4. Conclusivamente il
ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma il 1°
dicembre 2004.
Corrado Calabro’, Presidente
Davide Soricelli, Primo
Referendario estensore
Segretario
Depositata in Segreteria il
9 marzo 2005