“Etichette intelligenti”: il Garante individua le garanzie per il loro uso
Quando si trattano dati personali, i cittadini devono
essere informati, esprimere un libero consenso e poter disattivare i chip
Sono precise le
garanzie e le prescrizioni impartite dal Garante per chi intende
produrre ed utilizzare le cosiddette "etichette intelligenti", cioè
quei minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi Rfid, Radio
Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che iniziano a
trovare applicazione anzitutto nell’ambito delle aziende, degli esercizi
commerciali, della grande distribuzione allo scopo di ottenere una serie di
vantaggi, anche per il consumatore (migliore gestione dei prodotti aziendali,
maggiore rapidità delle operazioni commerciali, agevole rintracciabilità
dell’origine di particolari prodotti, controllo degli accessi a luoghi
riservati).
Alcuni impieghi di questa tecnologia – che non si
limitino a tracciare il prodotto per garantire l’efficienza del processo di
produzione industriale – possono costituire una violazione del diritto alla
protezione dei dati personali e determinare forme di controllo sulle persone:
con l’uso di Rfid si potrebbero, infatti, raccogliere innumerevoli dati
sulle abitudini dei consumatori a fini di profilazione o essere in grado di
tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la posizione
geografica o verificare quali prodotti usa, indossa, trasporta.
I sistemi Rfid possono essere usati anche da
soggetti pubblici o privati anche ad altri scopi, quali l’identificazione
personale o la tutela della salute. Alcuni particolari usi, come l’impianto di microchip
sottopelle, sollevano già oggi problematiche di grande delicatezza che
hanno già indotto altre autorità garanti in Europa a considerarlo
inaccettabile sul piano della protezione dei dati personali.
Ulteriori pericoli possono derivare dall’adozione di standard
comuni tali da favorire la possibilità che terzi non autorizzati
"leggano" i contenuti delle etichette o intervengano sugli stessi
(es. mediante la loro riscrittura). I rischi possono accrescersi nel caso si
integrino le tecniche Rfid con infrastrutture di rete, come telefonia ed
Internet e sulla base dello stesso sviluppo tecnologico che, potenziando i sistemi,
puo’ consentire una "lettura" delle etichette a distanze sempre
maggiori.
E’ per questi motivi che il Garante ha adottato un
provvedimento generale, del quale è stato relatore Stefano Rodotà e che si
collega a quello varato di recente dai garanti europei, per stabilire alcune
prime misure per rendere conformi l’impiego dei sistemi Rfid alle norme
sulla privacy nei casi in cui si trattino dati personali relativi a persone
identificate o identificabili e tutelare la loro dignità e la libertà.
Informativa
Le persone devono essere adeguatamente informate dell’utilizzo di
sistemi Rfid, cosi’ come dell’esistenza dei lettori ottici che attivano
l’etichetta. La presenza di avvisi nei luoghi nei quali le tecniche Rfid
sono utilizzate non esime da apporre informativa sugli stessi oggetti e
prodotti che recano le etichette intelligenti.
Consenso
Un soggetto privato che utilizza Rfid trattando dati personali
puo’ farlo solo con il consenso espresso e specifico degli interessati,
a meno che ricorra in casi particolari uno degli altri presupposti di legge. Il
consenso non è valido se ottenuto con pressioni o condizionamenti
sull’interessato.
Se le etichette intelligenti sono associate
all’utilizzo di carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione
dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati.
Il consenso non è necessario quando le etichette
intelligenti sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale impiego non
comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti identificati o
identificabili.
Disattivazione
Alle persone deve essere garantito comunque il diritto di asportare,
disattivare o interrompere gratuitamente ed in maniera agevole il funzionamento
delle Rfid al momento dell’acquisto del prodotto sui cui è apposta
l’etichetta. Le etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare
facilmente asportabili senza danneggiare o limitare la funzionalità del
prodotto (es. collocate solo sulla confezione).
Non è, di regola, lecita l’installazione di Rfid
destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell’esercizio commerciale.
Accesso a determinati luoghi o a posti di lavoro
Nei casi di impiego di Rfid per la verifica di accessi a
determinati luoghi riservati devono essere predisposte idonee cautele per i
diritti e le libertà delle persone. In particolare: per i luoghi di lavoro va
rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l’utilizzo
di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per l’accesso
occasionale di terzi a determinati luoghi occorre predisporre un meccanismo
che, nel caso di indisponibilità ad usare Rfid da parte
dell’interessato, gli permetta comunque di entrare nel luogo in questione.
Microchip sottopelle
Tali impianti devono ritenersi in via di principio esclusi in
quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della
persona. Essi possono essere ammessi solo in casi eccezionali per comprovate
e giustificate esigenze di tutela della salute delle persone.
L’interessato, comunque, deve poter ottenere la rimozione del microchip e
l’interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si
devono prevedere modalità di impianto che garantiscano la riservatezza circa
la presenza delle etichette nel corpo dell’interessato.
Va ricordato che anche nei casi di un limitato
impiego di microprocessori sottocutanei (es. Stati Uniti), sono stati messi in
evidenza i potenziali rischi sia per la salute che soggetti che si sottopongono
all’impianto, sia per la sicurezza dei dati personali trattati.
Il Garante ha stabilito, comunque, che i soggetti che
intendono utilizzare tali microchip devono sottoporre alla verifica
preliminare dell’Autorità tali sistemi.
Proporzionalità, finalità di raccolta e conservazione dei dati
L’uso di etichette intelligenti deve risultare proporzionato agli scopi
che si intende perseguire. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità
per le quali sono stati raccolti e devono essere conservati per il tempo
strettamente necessario.
Misure di sicurezza
Chi utilizza etichette intelligenti e tratta dati personali ha
l’obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi di distruzione,
perdita, acceso non autorizzato o manomissione dei dati conservati.
Notificazione
L’avvio di trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di
persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica o che siano
effettuati allo scopo di costruire profili o personalità di un individuo
devono essere comunicati preventivamente al Garante.