Lavoro

Michele Santoro reintegrato in Rai. Al giornalista va assegnato un programma in prima serata – TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2732 del 15/12/2005

Michele Santoro deve ritornare in RAI con un programma da
trasmettere nella fascia oraria della prima serata. Si chiude cosi’
definitivamente, a favore del giornalista, la lunga vicenda giudiziaria iniziata
nel 2002 a seguito dell’esclusione del noto giornalista e conduttore televisivo
dalla televisione pubblica. Nel giudizio di merito appena concluso, Santoro ha
infatti chiesto la conferma dei provvedimenti emessi nella fase cautelare,
emessi nel 2003, e cioè la riammissione nell’azienda come responsabile della
realizzazione di programmi di approfondimento di informazione, oltre al
risarcimento dei anni e all’annullamento delle sanzioni disciplinari che gli
erano state inflitte a causa di due puntate del programma "Sciuscià". Il
Giudice del Lavoro, accogliendo tutte le richieste del giornalista, ha stabilito
che la RAI dovrà affidare a Michele Santoro programmi da trasmettere in prima o
in seconda serata, in quanto la fascia oraria di collocazione dei programmi
riguarda la qualità delle mansioni alla quali il conduttore ha diritto in base
al contratto con l’azienda.

Tribunale di Roma, Sezione IV lavoro, sentenza n.2732/2005 (Giudice: Stefania
Billi)

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva
in giudizio la RAI spa, in persona del legale rappresentante deducendo: di avere
lavorato a tempo indeterminato per il gruppo Mediaset dal settembre 1996
all’agosto 1999, di avere poi accettato la proposta di ritornare a lavorare per
la convenuta a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico
per la realizzazione di un programma settimanale di approfondimento
dell’informazione di attualità da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno
per un minimo di venti puntate l’anno e di un programma di reportage per un
numero minimo di venti puntate l’anno da diffondere in seconda serata con il
titolo Sciuscià; la retribuzione concordata era di L. 650.000.000, oltre
5.000.000 di L. per ogni puntata del programma di seconda serata e L. 15.000.000
per ogni puntata del programma di prima serata.
Dei 650.000.000 di L. solo l’importo di L. 200.000.000 normalmente risultava
correlato al raggiungimento di specifici obiettivi da assegnarsi con lettera a
pare.
Chiariva tuttavia il ricorrente che di fatto parte convenuta non aveva mai
fissato alcun obiettivo, mentre gli aveva sempre corrisposto (stagioni
1999/2000, 2000/2001) l’importo di L. 200.000.000 senza alcuna condizione o
verifica.
Allegava inoltre di avere avuto assegnata un’autovettura aziendale di cui la
convenuta aveva sempre sostenuto le spese.
Aggiungeva che la convenuta aveva assunto a tempo indeterminato i collaboratori
da lui indicati, nonchè, con contratto a tempo determinato, altre quindici
persone tra giornalisti programmisti registi e tecnici. E che, nel complesso, il
gruppo di lavoro era composto di quarantacinque persone.
Precisava che la convenuta aveva loro assegnato una redazione composta da dieci
locali e che dopo l’anno 2000, per ragioni di palinsesto, pur rimanendo
assegnato alla Divisione I, aveva concordato con la direzione generale il suo
passaggio a Raidue.
Elencava i programmi realizzati e descriveva analiticamente le mansioni svolte
deducendo di avere riscosso grande successo di pubblico, tanto che la convenuta
aveva aumentato a L. 20.000.000 il compenso per ciascuna puntata del programma di
prima serata.
Deduceva che, a seguito di esposti all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, relativi ad alcune puntate del suo programma televisivo Il Raggio
Verde per pretese violazione della par condicio, la convenuta era stata
condannata al pagamento di una sanzione di L. 200.000.000 e che i relativi
provvedimenti erano stati impugnati innanzi al giudice amministrativo.
Elencava poi i programmi realizzati nella stagione televisiva successiva alle
elezioni politiche del maggio 2001.
Lamentava che il Presidente del Consiglio, in vista della nomina del nuovo
consiglio di amministrazione della RAI, nel corso di una conferenza stampa aveva
attribuito il calo dell’indice di fiducia del pubblico nei suoi confronti alla
messa in onda di alcune trasmissioni da parte dei professionisti B., L. e dello
stesso ricorrente.
Deduceva che il nuovo consiglio di amministrazione aveva nominato come direttore
generale A. S., il quale aveva dichiarato di votare per Forza Italia.
Lamentava che il Presidente del Consiglio, prima, al congresso del partito di
Alleanza Nazionale svoltosi a Bologna e, poi, a Sofia il 18 aprile 2002 aveva
parlato di occupazione militare della RAI da parte della sinistra e di un uso
criminoso della televisione pubblica da parte di alcuni giornalisti, tra cui lo
stesso ricorrente e E. B.
Deduceva che, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il
presidente della RAI, B., aveva in qualche modo difeso l’operato dei giornalisti
chiamati in causa e che il direttore generale, invece, aveva giustificato le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio per quanto accaduto nel servizio
pubblico durante la precedente campagna elettorale.
Dichiarava il ricorrente che nel maggio 2002 il presidente del gruppo
parlamentare Forza Italia alla Camera dei Deputati aveva chiesto all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni di procedere nei confronti della convenuta
per asserite violazioni di regole di imparzialità nelle puntate di Sciuscià
Edizione Straordinaria dell’11 e del 18 gennaio, nonchè dell’1 e del 15
febbraio 2002.
Dichiarava il ricorrente di avere dedicato una puntata di Sciuscià Edizione
Straordinaria del 24/5/2002 dal titolo: per conto terzi? Alle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio a Sofia ed al caso di E. B. a cui avevano partecipato
giornalisti e politici di diversi schieramenti e che a distanza di una settimana
il presidente della RAI, B., aveva dichiarato in un’intervista al quotidiano Il
Corriere della Sera che S. è l’unico giornalista che viola palesemente le
regole.
Dichiarava, inoltre, che il Presidente del Consiglio nel corso di una visita
ufficiale a Siviglia aveva ribadito l’incompatibilità di esso ricorrente con il
nuovo orientamento della RAI.
Il ricorrente lamentava, ancora, che nei palinsesti della convenuta presentati a
Cannes nel giugno 2002, ai fini della pianificazione delle campagne
pubblicitarie per la stagione giugno 20027 2003, non erano stati inseriti i suoi
programmi, ne quelli di E. B., ad onta di quanto aveva ritenuto di potere
credere dopo colloqui e scambi epistolari con il presidente della RAI.
Dichiarava che il 5/8/2002 la convenuta aveva aperto un procedimento
disciplinare nei suoi confronti con riferimento alla puntata del 24/5/2002 di
Sciuscià Edizione Straordinaria ed a quella di Sciuscià del 16/7/2002,
dedicata all’emergenza idrica siciliana, per non avere rispettato gli obblighi
di imparzialità, correttezza, obiettività e completezza informativa, causando
proteste da parte del presidente della regione Sicilia, C.
La notizia dell’apertura del procedimento disciplinare era stata pubblicata da
tutti i principali organi di stampa, come analogamente la notizia della
successiva irrogazione della sanzione di quattro giorni di sospensione del
lavoro ed alla retribuzione.
Contestava l’irrogazione della sanzione dichiarando di averla legittimamente
impugnata.
Dichiarava il ricorrente di avere appreso dalla stampa che il direttore dI
Raitre aveva affermato di avere avuto mandato dal consiglio di amministrazione
di definire la proposta di uno spazio per S. da dopo Pasqua 2003, senza aumento
di budget.
A cio’ aveva fatto seguito la delibera del consiglio di amministrazione della
convenuta del 14/11/2002 con cui di invitava il direttore generale a verificare
al più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della prossima
stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da E. B. e M. S.
Dichiarava il ricorrente che erano poi seguiti scambi epistolari con il
direttore generale della convenuta con inviti reciproci delle parti
all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali ed al rispetto delle norme
di legge.
Aggiungeva il ricorrente che le parti erano comparse poi, su ricorso ex art. 700
c.p.c. da egli proposto, innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro.
All’esito del procedimento, con ordinanza il giudice aveva ingiunto alla RAI spa
di adibire il ricorrente alle mansioni di cui al contratto del 14/4/1999, cosi’
come effettivamente svolte ed esercitate in concreto , ovvero alla realizzazione
e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione
di attualità.
Lamentava di essere ancora privo di incarico e di non avere più percepito
compensi relativi alle singole puntate dei programmi a lui affidati.
Dichiarava che il 26/9/2002 la convenuta gli aveva comunicato la riduzione in
misura del 20% dell’importo annuo L. 200.000.000 previsto quale componente
variabile della sua retribuzione, oltre alla decurtazione dell’una tantum
corrisposta a tutti i dipendenti in misura di Euro 1356,00 in base al rinnovo
del contratto integrativo aziendale, provvedimenti che aveva provveduto
regolarmente a contestare.
Concludeva che nella stagione 2002/2003 la RAI aveva inserito nei suoi
palinsesti in prima serata due programmi settimanali di approfondimento
dell’informazione di attualità, Excalibur su Raidue e Ballaro’ su Raitre,
condotti rispettivamente dai giornalisti A. S. e G. F.
Chiedeva, quindi, il ricorrente: l’accertamento dell’inadempimento della
società convenuta all’obbligo di adibirlo all’attività lavorativa come
realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento
dell’informazione di attualità di prima serata, di programmi di reportage di
seconda serata, in particolare Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià;
l’accertamento della responsabilità della convenuta di discriminazione politica
vietata dall’art. 15 St. Lav; la dichiarazione di illegittimità dei
provvedimenti con cui era stato privato dell’attività lavorativa indicata; la
dichiarazione del diritto del ricorrente di essere adibito all’attività
lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di
approfondimento dell’informazione di attualità, nonchè di programmi di
reportage e la conseguente condanna della convenuta ad adibire il ricorrente
alle indicate mansioni cosi’ come svolte ed esercitate in concreto sino alla
stagione televisiva 200172002; la conferma dell’ordinanza ex art 700 c.p.c.
emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro il 9/12/2002; la condanna in favore
del ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento quantificato in Euro
180.000,00 mensili per il periodo dal settembre 2002 alla data della sentenza,
oltre rivalutazione ed interessi; la condanna in favore del ricorrente al
risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di Euro 371.848,96 per
ogni stagione televisiva con effetto dal settembre 2002, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi; la dichiarazione di illegittimità e di nullità della
sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione comunicata con lettera del 7/10/2002 e la condanna della convenuta
alla restituzione dell’importo trattenuto, nonchè al risarcimento del danno
nella misura di Euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione; la
dichiarazione di illegittimità della decurtazione della retribuzione comunicata
con lettera del 26/9/2002 e la condanna della convenuta al pagamento della somma
di Euro 22.o34, 27, oltre rivalutazione di interessi; l’ordine di pubblicazione
della sentenza a spese della convenuta su tre giornali a diffusione nazionale,
nonchè mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali
della convenuta.
Concludeva, poi in sede di note, precisando gli importi di cui ai capi f) e g),
determinandoli rispettivamente in Euro 5.040.000, 00 e 898.696.000,00, oltre
rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande e la
revoca dei provvedimenti cautelari ed attuativi con la vittoria delle spese di
lite.
Precisava la convenuta che il ricorrente, una volta ottenuto il provvedimento ex
art. 700 c.p.c., aveva presentato un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per
sentire determinare la modalità di attuazione del provvedimento ottenuto.
Dichiarava di avere proposto al ricorrente una duplice alternativa consistente
in un programma nel pomeriggio del sabato dalle 16,30 alle 18,00 in otto
puntate, da circa novanta minuti, ed una seconda ipotesi concernente una
trasmissione in 16 puntate, da venti minuti circa, nella terza serata di sabato
e di domenica.
Dichiarava che il ricorrente aveva rifiutato entrambe le proposte insistendo per
la decisione del giudice.
Il Tribunale aveva emesso una prima ordinanza il 3/6/2003 con la quale si era
stabilito che la RAI spa doveva affidare a S. M. la realizzazione e la
conduzione di un programma: di approfondimento giornalistico sull’informazione
di attualità; collocamento in prima o in seconda serata; realizzato mediante
puntate essenzialmente e tendenzialmente monotematiche; che abbia la durata
complessiva a quella, tra 90 e 150 minuti per puntata settimanale per non meno
di otto mesi, dei programmi realizzati in precedenza dal medesimo; con dotazione
di risorse umane, materiali e tecniche, idonee ad assicurare la buona riuscita
di esso in misura equivalente a quella praticata per i programmi precedenti.
Era seguita poi un’altra ordinanza il 16/7/2003, in sede di attuazione,
ulteriormente esplicativa delle mansioni da affidare al ricorrente.
La prima ordinanza attuativa del 3/6/2003 era poi stata parzialmente revocata
dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del 23/7/2003 limitatamente alle
lett. b), d) ed e), mentre la seconda, del 16/7/2003, era stata integralmente
revocata, in quanto dipendente dalle parti revocate della prima ordinanza del
3/6/2003.
Eccepiva parte convenuta che quasi tutte le domande proposte, ad eccezione di
quelle di cui ai punti I e J, avevano come presupposto, non solo il diritto alla
funzione di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento
giornalistico sull’informazione di attualità, ma anche la pretesa alla
collocazione di tali programmi in prima e seconda serata con la stessa durata e
le stesse dotazioni dei programmi precedenti.
Pretesa che andava a collidere con il potere costituzionalmente garantito, art.
41 Cost., del datore di lavoro di determinare liberamente la propria iniziativa
economica.
Lamentava la parte convenuta l’inadempimento del ricorrente alla specifica
richiesta di ideare programmi realizzabili, in quanto questi aveva riproposto un
programma già realizzato (Circui’), oppure uno molto simile a quelli realizzati
da altri colleghi.
Lamentava inoltre l’inadempimento in relazione al programma su Salvatore
Giuliano che lo stesso ricorrente aveva proposto e poi si era rifiutato di
realizzare.
In ordine alle mansioni, rilevava come il contratto fosse al limite
dell’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ed evidenzia come nel
contratto fosse stata prevista un’attività lavorativa normalmente prestata per
un importo di L. 450.000.000, oltre un importo annuo lordo di L. 200.000.000
correlando al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati, oltre alla
previsione della corresponsione di somme predeterminate per ciascuna puntata
effettivamente realizzata.
Da tale previsione contrattuale faceva discendere la negazione del

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