Norme & Prassi

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 marzo 2005 Modalità di finanziamento del CONI.

Per il quadriennio
2005/2008 il CONI riceverà 450 milioni di Euro all’anno. Sono stati infatti
confermati i fondi da impiegare nelle consuete attività istituzionali
dell’ente, oltre che per riequilibrare gradualmente le finanze della Coni
Servizi S.p.A. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, datato 11 marzo 2005 ed emanato di concerto con il Capo dipartimento
della Tesoreria di Stato, che prevede pure l’utilizzo di queste cifre come
contributi straordinari da destinarsi alla preparazione degli atleti per i
Giochi olimpici invernali di Torino nel 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino
nel 2008. E’ interessante sottolineare che il Decreto contiene anche l’obbligo
per il CONI di presentare i rendiconti dell’impiego di questi fondi, entro il 30
giugno di ogni anno successivo per l’esercizio dell’anno precedente, tramite una
relazione sui contributi erogati ai soggetti assegnatari delle risorse.

 


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
11 marzo 2005 Modalità di finanziamento del CONI.

IL DIRETTORE
GENERALE


dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO
DIPARTIMENTO

della ragioneria
generale dello Stato

Visto il

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 [1]
,
e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per
l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n.
498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
giugno2003, n. 179 [2]
;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.
173, recante disposizioni relative alla revisione dell’assetto organizzativo del
Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165, recante disposizioni relative all’individuazione della competenza ad
adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto

l’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 [3]

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto

l’art. 1, comma 281 e 282, della legge 30 dicembre
2004, n. 311[4]
, che stabiliscono nuove modalità di finanziamento
del CONI;

Considerato che, per effetto di quanto disposto
dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le risorse da
destinare al CONI per il quadriennio 2005-2008, comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono pari a
450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dal predetto art. 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178;

Considerato che, per effetto di quanto disposto
dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le entrate
erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva,
dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi
da divertimento ed intrattenimento nonchè dalle lotterie, assicurano copertura
a detta somma;

Ritenuto di non dover procedere, per il
quadriennio 2005-2008, alla determinazione della base di calcolo delle suddette
entrate erariali ed extraerariali indicate al comma 281 della suddetta legge n.
311/2004, da trasferire al CONI, atteso che l’ammontare da assegnare risulta
predeterminato ai sensi del successivo comma 282 in 450 milioni di euro annui;

Sentito il Dipartimento del tesoro;

Dispongono:


Articolo 1.

Fondi a favore
del CONI per il quadriennio 2005-2008

1. Per il quadriennio 2005-2008 i fondi a
favore del CONI, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
graduale riequilibrio finanziario della

Coni Servizi S.p.a. [5]
e quale contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono
confermati in 450 milioni di euro annui.


Articolo 2.

Modalità di
trasferimento delle risorse

1. I fondi di cui all’art. 1 sono trasferiti
dal Dipartimento del tesoro al CONI, mediante quattro trasferimenti trimestrali
di pari importo, da effettuarsi nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

2. Per l’anno 2005, il primo trasferimento
effettuato a favore del CONI includerà i fondi relativi ad eventuali
trimestralità arretrate.


Articolo 3.

Modalità di
determinazione e monitoraggio delle risorse

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il CONI
presenta al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’approvazione, il
budget dettagliato per l’esercizio successivo, comprensivo di quello della Coni
Servizi S.p.a.

2. Al fine di perseguire l’obiettivo del
contenimento delle spese di funzionamento dell’intero sistema sportivo, il CONI,
entro il 30 giugno dell’anno successivo, presenta al Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato una relazione sui contributi erogati ai soggetti
assegnatari delle risorse di cui al presente decreto e sulla loro destinazione
alle rispettive finalità istituzionali. Con successivo provvedimento, da
emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di attuazione
della presente norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato Tino

Il capo Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato Grilli

 



[1]
Il decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, reca: "Disciplina delle attività di gioco" ed è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 1948.


[2] Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 Luglio 2003 è
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia a delle Finanze 19 giugno
2003, n.179, recante: "Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici
su base sportiva.".


[3] Il Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca: "Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate" ed
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002.
All’articolo 4 stabilisce quanto segue: " (Unificazione delle competenze in
materia di giochi) 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
dall’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchè di eliminare
sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti
e di ottimizzare il gettito erariale, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la
riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall’articolo 6
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono
attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione;
per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono
esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità
del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società
operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito,
allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti
in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte
sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i
giochi istituito dall’articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa
parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali,
nonchè il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli
indirizzi strategici per l’organizzazione e la gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI
sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari
alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al
netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali
risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell’andamento
dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della
sua autonomia finanziaria. 2. Per agevolare la diffusione della pratica
sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggio

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