Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38 Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.


DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38
Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi
contabili internazionali;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare
l’articolo 25, recante delega al Governo per l’esercizio delle
opzioni previste dall’articolo 5 del citato regolamento (CE) n.
1606/2002;
Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice
civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Principi contabili internazionali

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per «principi
contabili internazionali» si intendono i principi contabili
internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la
procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a:
a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro
dell’Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da
quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all’articolo 1 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società
finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società
di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione
del risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del decreto
legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte
nell’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del
1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del
decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) le società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di
applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento
integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio
consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d),
diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, e
diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad
e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, che
redigono il bilancio consolidato;
g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad
f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile.
Art. 3.
Bilancio consolidato

1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 2
redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili
internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso al
31 dicembre 2005.
2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 2 hanno
la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai
principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o
in corso al 31 dicembre 2005.
3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal
comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali,
adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente
all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In
ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale è
deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai
principi contabili internazionali.
Art. 4.
Bilancio di esercizio

1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2
redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi
contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2
hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità
ai principi contabili internazionali, per l’esercizio chiuso o in
corso al 31 dicembre 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell’articolo 2, che emettono
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non
redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio
in conformità ai principi contabili internazionali, a partire
dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le società di cui alla lettera e) dell’articolo 2 hanno la
facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai
principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o
in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le società di cui alla lettera f) dell’articolo 2 che
esercitano la facoltà di cui all’articolo 3, comma 2, e le società
di cui alla lettera g) dell’articolo 2 incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel
bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di
redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi
contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
6. Le società di cui alla lettera g) dell’articolo 2, diverse da
quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il
bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili
internazionali, a partire dall’esercizio individuato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai
commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze
eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa,
unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della
società. In ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso
del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in
conformità ai principi contabili internazionali.
Art. 5.
Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi
contabili internazionali

1. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione
prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la
disposizione non è applicata. Nel bilancio d’esercizio gli eventuali
utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i
principi contabili internazionali sono redatti in euro, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 16 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Art. 6.
Distribuzione di utili e riserve

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i
principi contabili internazionali non possono distribuire:
a) utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze
iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e
diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di
negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura, che
discendono dall’applicazione del criterio del valore equo (fair
value) o del patrimonio netto;
b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in
contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value)
di strumenti finanziari e attività.
2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1,
lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di
utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze,
la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di
utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli
esercizi successivi.
3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente
all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso
l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della
svalutazione.
4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili
anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti
dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo
comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del
codice civile.
5. La riserva di cui al comma 2 puo’ essere utilizzata per la
copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le
riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa
è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui
al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui
al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del
bilancio.
Art. 7.
Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato
patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto
secondo i principi contabili internazionali

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato
patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto
secondo i principi contabili internazionali si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari
disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali
valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio
netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto
per le riserve di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).
3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative
agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi
e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.
4. L’incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico
delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti
quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e
che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad
ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.
5. L’incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di
svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto
economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei
principi contabili internazionali è imputato alle riserve
disponibili di utili.
6. L’incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività
materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è
imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non
venga imputata al capitale, puo’ essere ridotta soltanto con
l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo
dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della
riserva a copertura di perdite, non si puo’ fare luogo a
distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o
ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e
terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle
attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6
è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del
patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per
la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di
riferimento del bilancio.
Art. 8.
Patrimoni destinati

1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono
redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi
contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in
conformità ai principi contabili internazionali.
Art. 9.
Poteri delle autorità

1. I poteri della Banca d’Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e
45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 che
redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
2. I poteri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e
83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati,
per le società di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2
che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone
gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell’articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c)
e d) del comma

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