Norme & Prassi

Un unico Albo per commercialisti e ragionieri – LEGGE 24/02/2005, n.34 Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Commercialisti, ragionieri e periti commerciali avranno un
unico Albo professionale ed una sola Cassa di Previdenza ed Assistenza. Lo
stabilisce la legge n.34/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.61 del 15
marzo 2005. Si tratta di una legge delega, che contiene le linee guida per il
decreto legislativo da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, cioè
dal 30 marzo 2005. Questo provvedimento pone finalmente il nostro Paese il
linea con il contesto universitario, oltre che adeguare queste professioni al
nuovo assetto dell’università italiana, a fare chiarezza sulle rispettive
competenze professionali ed a completare la riforma dell’accesso alle
professioni il cui ingresso è condizionato dal superamento dell’esame di Stato.
Questa legge prevede che ci dovranno essere due distinte sezioni all’interno
dell’Albo: una per i laureati specialistici e l’altra per tutti gli altri.
Comunque, la differenziazione è prevista anche sul terreno delle attività,
poiché la legge prevede che nel decreto legge di successiva emanazione si
potranno attribuire nuove competenze solamente agli iscritti nella sezione
riservata ai laureati specialistici, nel caso però che esse riguardino aspetti
di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e ferme restando le prerogative attualmente attribuite dalla legge
a professionisti iscritti ad altri albi. Restano, inoltre, i titoli
professionali attuali (cioè «dottore commercialista» e «ragioniere
commercialista»), anche se ne aggiunge uno nuovo, quello di «esperto
contabile», tanto che il nuovo Albo professionale sarà denominato «l’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili». In ogni caso, del titolo
abbreviato di «commercialista» potranno fregiarsi solo gli iscritti nella
sezione del nuovo Albo dedicata ai laureati specialistici. Infine, resta
invariata l’autonomia esistente tra il registro dei revisori contabili e gli
albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 


LEGGE
24 febbraio 2005, n.34 Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La
Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Articolo 1

1. L‘Ordine
dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono
unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.

Articolo 2.

1.All’unificazione
di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali.

2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai
fini dell’espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Articolo 3.

1.
Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:

a)
le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali
del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla
componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del
periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti
non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;

b)
le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati
dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [1]
, e successive
modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 [2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;

c)
l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori
dei titoli di cui alla lettera b);

d)
l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività
agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti
nell’altra sezione. àˆ consentita l’attribuzione di nuove competenze agli
iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che
presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio
della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte
salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge
agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
amministrazione;

e)
le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto
conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di
svolgimento del tirocinio durante
il
corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove
scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di
convenzioni tra università e ordini locali;

f)
le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo
riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con
il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica
distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo
di studio, del titolo professionale e dell’ordine o collegio di provenienza;

g)
la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista",
di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile",
nonché del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile
soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati
specialistici;

h)
le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere
dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui
all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i)
le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per
la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei
rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli ordini locali e le
procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Articolo 4.

1.
Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o pi๠decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei
competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a)
definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di
quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto
applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di
unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base
di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e
le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al
controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994
e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino
effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a
normativa vigente;

b)
applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui
all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle
condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c)
adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto
al processo di unificazione come da esse definito; d) esenzione da imposte e da
tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati

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