Lavoro

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione – Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13 del 01/02/2005

Nuova pagina 7


di Teodoro Elisino*


 


 


Il primo comma
dell’articolo 410 del codice di procedura civile, stabilisce che “chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 ( )
deve promuovere ( ) il tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione “


Nel caso in esame, il
termine “giudizio”, contenuto nella disposizione citata, ha dato luogo, sia pure
in via preliminare ed incidentale, a due contrapposte interpretazioni,
provenienti dalle parti interessate alla vicenda giudiziaria.


 


L’amministrazione
giudiziaria, opponente avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di
pagare una somma a titolo di indennità di amministrazione, ha eccepito, in via
preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità dell’azione tendente ad ottenere
il decreto in quanto la stessa non era stata preceduta dal tentativo di
conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c. Per detta amministrazione, nel
termine “giudizio”, contenuto nel citato articolo deve comprendersi anche la
procedura monitoria. Di tutt’altro avviso è stata la controparte, convenuta
opposta, che ha replicato osservando che tale ultima procedura non è
regolamentata dall’articolo 410 del codice di procedura civile, e che quindi
l’azione tendente ad ottenere il decreto ingiuntivo non deve essere preceduta
dal tentativo di conciliazione ivi disciplinato.


 


Il Tribunale di Trento,
sezione lavoro, dopo aver sottolineato che il procedimento di ingiunzione è un
procedimento speciale, definito “sommario”, in considerazione del fatto che il
decreto è emesso “inaudita altera parte”, ha affermato che solo il procedimento
che inizia con l’atto di opposizione a detto decreto puo’ definirsi “giudizio”
in senso pieno, ossia un procedimento nel quale lo “ius dicere” è esercitato
una volta che le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire
sull’oggetto. A conforto di tale affermazione il Tribunale cita la lettera
dell’articolo 645, comma 2, c.p.c., in cui il termine “giudizio” verrebbe
utilizzato soltanto per il procedimento che si svolge a seguito di opposizione.
Del resto, aggiunge, il Tribunale, in presenza di uno dei mezzi di prova dei
fatti costituitivi del diritto affermato, richiesti per l’instaurazione della
procedura monitoria, non sarebbe ragionevole sobbarcare la parte ingiungente
anche dell’onere di dar corso al preventivo tentativo di conciliazione. La ratio
della norma, quindi, esclude che l’art. 410 c.p.c. si possa applicare ai
procedimenti di ingiunzione.


 

A maggiore conferma di quanto detto, il Tribunale richiama l'articolo 412bis del c.p.c., in tema di "procedibilità della domanda", laddove è detto "L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo` essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420"
Ebbene, secondo il Tribunale di Trento è proprio il riferimento al convenuto e all'udienza che dimostra che la norma sul tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, non deve essere applicata nel procedimento per decreto ingiuntivo: in quest'ultimo procedimento, infatti, manca sia il convenuto sia l'udienza.
 
* Avvocato, Funzionario addetto al servizio contrattazione e Relazioni sindacali del Ministero della giustizia
 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.