L’indennità giudiziaria non spetta agli agenti di polizia in servizio nelle sezioni di p.g. presso le procure della repubblica. -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 44 del 12/01/2005
di Teodoro Elisino *
E’ dall’istituzione delle Sezioni di polizia
giudiziaria presso le Procure della repubblica che personale in esse operante,
sull’assunto che l’attività prestata nelle Sezioni è di supporto al buon
andamento degli uffici giudiziari, tenta di assicurarsi l’indennità che la
legge n. 221 del 22/6/1988 riconosce al personale delle segreterie e cancellerie
giudiziarie.
Vecchia questione, quindi, su cui nuovamente
è stato chiamato a decidere il Consiglio di stato che, ancora una volta, ha
negato la suddetta indennità ai richiedenti, nel caso specifico appartenenti al
corpo di Polizia municipale del Comune di Milano in servizio presso la locale
Procura.
I giudici amministrativi, richiamando
precedenti pronunce della stessa sezione sul tema, confermandone il contenuto e
chiarendone la portata, hanno motivato il diniego con una duplice
considerazione, di natura oggettiva e soggettiva.
Dalla lettura della sentenza, infatti, emerge
chiaramente che il Collegio ha esaminato sia la natura dell’attività svolta dai
richiedenti (aspetto oggettivo), sia lo status degli stessi (aspetto
soggettivo).
Per il primo aspetto, si ritiene che l’indennità
giudiziaria ha sempre trovato giustificazione nella peculiare attività svolta
dal personale delle segretarie e cancellerie giudiziarie, in collaborazione con
il personale di magistratura, e nella grave situazione, a livello di
produttività e di efficienza, in cui versavano gli uffici giudiziari.
Da tale riflessione, secondo i giudici,
discende l’impossibilità che detta indennità possa riconoscersi al personale
che presti servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria, atteso che detto
personale, pur alle dipendenze dell’autorità giudiziaria, non svolge quelle
specifiche attività, di natura burocratico ” amministrativa, di competenza
esclusiva del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie che il
legislatore ha ritenuto di incentivare con l’indennità in questione. L’assenza
di questo presupposto oggettivo (svolgimento di specifiche attività),
motiverebbe, secondo i giudici, la mancata attribuzione dell’indennità.
Sotto l’aspetto soggettivo, confortati da un
orientamento consolidato in merito, il Collegio sostiene che l’attività svolta
dal personale delle Forze dell’Ordine distaccato presso le Sezioni di polizia
giudiziaria, posto alle dirette dipendenze del Procuratore della repubblica,
deve essere ricompressa tra quelle istituzionalmente attribuite alla Polizia
giudiziaria, con la conseguenza che non sussiste alcun tipo di assimilazione o
di appartenenza di detto personale a quello delle cancellerie o segreterie
giudiziarie, nè ad altre categorie destinatarie dell’indennità de qua.
La decisione in commento non puo’ che
condividersi. Gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria, da qualsiasi
amministrazione provengano, hanno il dovere di volgere le funzioni attribuite
dalla legge alla qualifica di appartenenza. Tali funzioni sono quelle stesse che
competevano al dipendente (a prescindere dalla sua applicazione alla Sezione di
P.G.) e che facevano parte dei compiti stessi dell’amministrazione di
appartenenza. Fino a quando la qualifica di agente ovvero di ufficiale di P.G.
spetterà per legge a taluni dipendenti di determinate amministrazioni, tutta la
relativa disciplina, compresa quella dell’art. 5, 2° att. c.p.p., continuerà a
costituire una limitazione che esse dovranno continuare a subire nell’interesse
generale, e non nell’interesse specifico dell’amministrazione a giudiziaria.
L’assegnazione alle Sezioni di polizia giudiziaria degli applicati ex art. 5, 2°
att. c.p.p. attribuisce ad essi lo statuto dei componenti organici delle stesse
(art. 5, 3° e 10 att. c.p.p.); stato giuridico e carriera continuano ad essere
disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
* Avvocato,
Funzionario addetto al servizio
contrattazione e Relazioni sindacali del Ministero della giustizia