Casellari condivisi e considerazione delle condanne, un passo avanti
Bruxelles ha adottato una
decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di
condanna tra Stati Ue in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento
penale
Ennesimo piccolo passo avanti in materia di cooperazione giudiziaria. La
Commissione ha adottato una decisione quadro del Consiglio relativa alla
considerazione delle decisioni di condanna tra i Paesi Ue in occasione
dell’apertura di un nuovo procedimento penale. La proposta è il seguito
"fisiologico" al Libro bianco relativo allo scambio di informazioni
sulle condanne penali e all’effetto di queste ultime nell’Unione europea, testo
adottato a fine gennaio scorso. Nel Libro bianco erano state raccolte le
istantanee della situazione in materia di scambio di informazioni relative alle
condanne nei vari Paesi europei e, sulla base di alcune considerazioni
generali, erano state tracciate le due linee-chiave dell’azione comune in
materia: da un lato favorire la circolazione delle informazioni (o mediante un
casellario condiviso, o attraverso una controllata facoltà di accesso agli
archivi dei singoli Stati Ue da parte delle autorità competenti di qualsiasi
Paese membro dell’Unione), dall’altro creare le condizioni affinchè la
condivisione (o per ora la sola trasmissione) di tali informazioni possa avere
effetti, in ambito Ue, fuori dallo Stato membro nel quale la condanna è stata
pronunciata.
Sulla questione del casellario, comune o condiviso, dovrebbe arrivare a breve
una proposta di decisione relativa all’istituzione di un sistema informatico
dedicato allo scambio delle informazioni in materia di condanne penali. La
proposta appena adottata, invece, affronta la seconda direttrice d’azione e
tale scelta ha una sua logica temporale. Lo scambio di informazioni, infatti,
avrebbe una ben modesta rilevanza pratica – rischi di abusi a parte – se gli
Stati membri non fossero pronti a utilizzare positivamente le informazioni
stesse, ovvero tenendole nel dovuto conto in determinate circostanze. A livello
nazionale, infatti, l’esistenza di precedenti condanne penali puo’ avere
effetti in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale: effetto
diretto sia nella fase che precede il processo, durante il processo vero e
proprio, ma anche successivamente, in particolare al momento dell’esecuzione.
Obiettivo della proposta di decisione quadro è proprio quello di definire le
condizioni e diciamo il "peso" effettivo da annettere ad una condanna
emessa in un altro Stato membro nell’ambito di un nuovo procedimento penale per
fatti diversi. La proposta contiene infatti alcuni motivi obbligatori o
facoltativi che autorizzano a non tener conto della precedente pronuncia, in
particolare nel caso in cui tale circostanza (il tenerne conto) possa
comportare un trattamento più sfavorevole per la persona condannata in un
altro Stato membro rispetto a quella condannata da un giudice nazionale per
fatti identici.
Fonte, Diritto & Giustizia