Ddl Senato 2717 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione
Stretta
in vista sulla pubblicità ingannevole. Chi sarà giudicato dall’Antitrust
colpevole di aver pubblicizzato messaggi ritenuti ingannevoli rischierà
infatti una multa da 1.000 a
100.000 euro, e dovrà pagarne almeno 25.000 chi farà pubblicità a prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. E’ quanto prevede un
provvedimento approvato il 15 marzo in via definitiva dalla Commissione
Industria del Senato. Il ddl modificale norme relative al controllo
dell’Antitrust prevedendo sanzioni che scattano in automatico ogni volta che un
messaggio pubblicitario viene riconosciuto ingannevole, ossia un messaggio che,
in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa
indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che
abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi
soggetti oppure possa ledere un concorrente. Grazie alla nuova legge si prevede
anche la trasmissione televisiva della pronuncia di condanna, un aumento
dell’ammenda per l’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti
d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la
decisione che definisce il ricorso, e un aumento della sanzione amministrativa
a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario
che omette di fornire le informazioni richieste dall’Autorità.
Ddl Senato 2717 –
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione
Art. 1.
1. All’articolo 7 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’Autorità puo’
inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287";
b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis.
Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro,
tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo’
essere inferiore a 25.000 euro";
c) il comma
9 è sostituito dal seguente:
"9. In
caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità puo’ disporre la
sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni";
d)
il comma 10 è
sostituito dal seguente:
"10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000
a 40.000 euro";
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell’Autorità".
Art. 2.
1. La lettera p)
del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è
abrogata.