Attualità

Istruttoria per abuso di posizione dominante da parte della Concorrenza nei confronti di Poste (Gar.Concorrenza, Provv. 14081, Boll.8/2005)


Istruttoria per abuso di posizione dominante da parte della Concorrenza nei
confronti di Poste. Oggetto dell’istruttoria, in particolare, sarà il servizio
di posta "ibrida", con in quale le comunicazioni possono essere inviate
attraverso il sito Internet, per poi essere stampate e consegnate fisicamente
con il sistema di posta tradizionale. Secondo una società concorrente, infatti,
non sussisterebbero ostacoli alla competizione nella fase produttiva dei servizi
di posta ibrida e del direct mailing – ovvero nelle attività di stampa,
personalizzazione e imbustamento degli invii postali ” ma il problema
riguarderebbe i costi di affrancatura: i concorrenti sarebbero obbligati ad
affrancare gli invii postali con la tariffa ordinaria, non essendo ammesse da
Poste a beneficiare della tariffa agevolata (cd.PEIE) di cui invece beneficia la
controllata Postel. Secondo le valutazioni preliminari dell’Autorità, l’effetto
complessivo derivante dall’insieme delle condotte di Poste “è quello di
determinare una discriminazione abusiva nelle condizioni di accesso al servizio
di recapito della posta elettronica ibrida fra le imprese che hanno accesso al
servizio di recapito PEIE e quelle che non vi hanno accesso, che non è
giustificata sulla base dei risparmi di costo e delle economie dei costi di
distribuzione conseguiti da POSTE nell’attività di recapito della posta
elettronica ibrida”. Il procedimento ” che dovrà eventualmente confermare tali
ipotesi d’accusa – dovrà concludersi entro il 31 marzo 2006.

 


Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato – A365 – POSTA ELETTRONICA IBRIDA
Provvedimento n. 14081

L’AUTORITA’
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA
ADUNANZA del 23 febbraio 2005;

SENTITO il
Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la
legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli
articoli 10, 82 e 86 del Trattato CE;

VISTO
l’articolo 54, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il
Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la
Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle
autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la
Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al
settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi
postali 98/C39/02;

VISTA la
documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO
quanto segue:


I. PREMESSA


1.
In data 5
maggio 2003 è pervenuta una segnalazione, da parte di una società, attiva da
oltre un ventennio nei settori della posta ibrida, che lamenta la perdita di
molti clienti per i quali aveva finora operato a favore di PT Postel S.p.A. (di
seguito anche Postel), la quale beneficerebbe di minori costi di affrancatura
per l’accesso alla rete postale pubblica.

In
particolare, secondo la società segnalante, pur essendo competitiva nella fase
produttiva dei servizi di posta ibrida e del direct mailing – ovvero nelle
attività di stampa, personalizzazione e imbustamento degli invii postali -,
essa deve affrancare gli invii postali con la tariffa ordinaria, non essendo
ammessa da Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche POSTE) a beneficiare della
tariffa agevolata PEIE (Posta Elettronica Ibrida Epistolare) prevista dal
Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 18 febbraio 1999, di cui invece
beneficia la citata Postel.


2.
Anche
altre imprese, che offrono servizi di posta elettronica ibrida procedendo alla
stampa, imbustamento, smistamento e consegna della corrispondenza, hanno
lamentato di non riuscire ad accedere al servizio di recapito PEIE effettuato da
POSTE e alla relativa tariffa e hanno evidenziato la natura discriminatoria dei
requisiti previsti per accedere a tale servizio e, dunque, di non poter
efficacemente operare e competere nel mercato della posta elettronica ibrida.


II. LA PARTE


3.
Poste
Italiane S.p.A. è il gestore incaricato del servizio postale universale in
Italia. POSTE è stata trasformata da Ente Pubblico Economico in società per
azioni a partire dal 28 febbraio 1998.

Il capitale
sociale di POSTE è detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
65% e dalla Cassa Depositi e Prestiti per il 35%. Il fatturato consolidato
realizzato da POSTE, nell’esercizio 2003, è stato pari a 8,4 miliardi di euro.


4.
Poste
Italiane S.p.A. controlla PT Postel S.p.A., detenendone il 100% del capitale
sociale. Nel 2001, POSTE, che già controllava la società PT Postel S.p.A.
congiuntamente alla società Elsag S.p.A., ha acquisito il controllo esclusivo
di Postel, arrivando a detenere una partecipazione pari all’80% del capitale
sociale ed eliminando le clausole statutarie che richiedevano

maggioranze qualificate nei Consigli di
Amministrazione [1]
. Postel è attiva nel mercato della posta
elettronica ibrida, dove opera sia direttamente, sia attraverso numerose imprese
(circa 18) che agiscono come procacciatori d’affari. Postel è altresi’ attiva
nell’offerta di altri servizi postali, quali il direct marketing, il commercial
printing, i servizi telematici, la gestione dei documenti aziendali, ecc..


III. IL
QUADRO NORMATIVO



a. Il Decreto
Legislativo n. 261/99


5.
Il
Decreto Legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, con il quale è stata recepita la
Direttiva 97/67/CE, attualmente contiene la disciplina relativa all’offerta dei
servizi postali in Italia, avendo sostituito il codice postale (D.P.R. n.
156/73).

L’articolo 4
di tale decreto individua i servizi postali che risultano sottoposti a riserva a
favore del fornitore del servizio universale, al fine del mantenimento
dell’offerta del servizio universale. Con Decreto Ministeriale del 17 aprile
2000 è stata confermata a POSTE la concessione per l’espletamento del servizio
postale universale, incluso quello riservato, per la durata massima di quindici
anni a partire dal 6 agosto 1999.


6.
Al terzo
comma dell’articolo 4 si precisa che rientra fra i servizi riservati la fase di
recapito della posta ibrida, prevedendo che "relativamente
alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di

corrispondenza di cui al comma 1
[ovvero i servizi postali riservati]
quelli generati mediante
l’utilizzo di tecnologie telematiche
".

A tale
disposizione, il Decreto Legislativo n. 284 del 23 dicembre 2003, di recepimento
della Direttiva 2002/39/CE, ha aggiunto l’inciso "ad
esclusione dei servizi di recapito della posta


elettronica ibridaa data od
ora certa
" [2].




7.

Le fasi
operative a monte rispetto al recapito di posta elettronica ibrida sono invece
liberalizzate. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n.
261/99, per svolgere le suddette attività, gli operatori devono esser muniti di

un’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero
delleComunicazioni [3]
, che è l’autorità di regolamentazione del
settore postale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto
Legislativo.


8.

L’articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 261/99 stabilisce che le
"tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall’autorità
di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite
dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza". Al
comma 3 si precisa che "le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono
fissati nel rispetto dei seguenti criteri:


a) essere
ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli
utenti;


b) essere
correlate ai costi;


d) non
escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i
clienti accordi individuali;

e) essere
trasparenti e non discriminatorie." Nel comma 3 bis, introdotto dal citato
Decreto Legislativo n. 384/03, è poi stabilito che il fornitore del servizio
universale deve:

"a) applicare
eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di
trasparenza e non discriminazione;

b) operare
affinchè i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati
rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti
per la raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) applicare
i prezzi e le tariffe nonchè le relative condizioni associate nei riguardi di
tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d)

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