Norme & Prassi

Ciclomotori, esame anche per i maggiorenni senza patente (Circ. Min. Trasporti e Infrastrutture 15.12.2004)

Dal
primo luglio 2005 scatta l’obbligo del “patentino” per i maggiorenni senza
patente. Tra poco più di tre mesi, quindi, per porsi alla guida di un
ciclomotore, di un triciclo o quadriciclo leggeri anche coloro che hanno
compiuto diciotto anni, dovranno possedere il CIG (certificato idoneità alla
guida). Cosi’ come per i conducenti minorenni per i quali l’obbligo del
patentino è entrato in vigore dal luglio 2004, dalla prossima estate anche
tutti gli altri dovranno superare uno specifico esame di idoneità consistente
in una prova teorica svolta tramite questionario che attesti la conoscenza delle
principali norme del Codice della strada. E’ quanto ribadito e regolato dalla
circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 dicembre
2004 la quale, riportandosi al decreto ministeriale del 30 giugno 2003, indica,
specificatamente, gli argomenti d’esame: segnali di pericolo e segnali di
precedenza; segnali di divieto; segnali di obbligo; segnali di indicazione e
pannelli integrativi; norme sulla precedenza; norme di comportamento; segnali
luminosi, segnali orizzontali; fermata, sosta e definizioni stradali; cause di
incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; elementi del
ciclomotore e loro uso; comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del
casco; valore e necessità della regola; rispetto della vita e comportamento
solidale; la salute e il rispetto dell’ambiente. Diversamente dai minorenni, per
i quali il rilascio del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
avviene previo attestato di frequentazione di un corso presso scuole pubbliche o
autoscuole e con un esame finale svolto da un funzionario della Motorizzazione
Civile, i candidati maggiorenni non muniti di patente di guida non dovranno
frequentare alcun corso e potranno accedere agli esami direttamente presso gli
Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

 


Circolare
Prot. MOT3/4391-4374/M350 del 15/12/2004 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre Oggetto: Conseguimento del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori . In vista dell’entrata in vigore, a partire dal 1 luglio
2005, dell’obbligo, per i maggiorenni che non siano già titolari della patente
di guida, di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori,
si forniscono le istruzioni in ordine alle procedure da applicare per detti
candidati . Con l’occasione, al fine di agevolare la lettura di tutte le
disposizioni in materia di esami per il conseguimento del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori, si ripropongono nella presente circolare,
tutte le istruzioni già fornite con le circolari 4985 del 16 dicembre 2003,
2798 del 24 giugno 2004 e 3627 del 16 settembre 2004 che, dalla data della
presente circolare devono intendersi abrogate.

Premessa

Come è noto,
l’art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, ha
introdotto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Detto
certificato, obbligatorio dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non
siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1, sarà
obbligatorio, a decorrere dal 1 luglio 2005, anche per i maggiorenni che non
siano titolari di patente di guida.

Tali
certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità
che consiste in una prova teorica svolta tramite questionario ed attiene agli
argomenti di cui all’art. 1, comma 2, del DM 30 giugno 2003, pubblicato
sulla G.U. dell’8 luglio 2003. Nei successivi paragrafi sono distintamente
specificate le procedure d’esame per i candidati minorenni e per i candidati
maggiorenni.



1. Esami dei candidati minorenni.

Per accedere
agli esami i candidati minorenni devono obbligatoriamente frequentare apposito
corso presso un istituto scolastico oppure presso un’autoscuola. Istituti
scolastici ed autoscuole possono richiedere sedute d’esame presso la loro sede o
presso la sede dell’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri presentando, all’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri, le domande di ammissione all’esame dei candidati redatte sulla base
del modello previsto dal citato D.M. 30 giugno 2003, nonchè un elenco dei
nominativi dei candidati presentati. Sulle domande d’esame deve essere indicato,
oltre all’istituto scolastico o all’autoscuola presso cui si è frequentato il
corso, la data in cui detto corso è terminato ed il codice fiscale del
candidato.

Inoltre, alle
domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente
relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870:

b) due
imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle Finanze
del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed
al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri);

c) copia del
documento di un genitore che esercita la patria potestà o del tutore che firma
la richiesta di ammissione all’esame.

Puo’
presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha la residenza in
Italia.



1.1. Esami svolti presso le scuole.

Possono
accedere agli esami svolti in ambito scolastico i candidati che hanno
frequentato il corso previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 30 giugno 2003 presso un istituto scolastico o presso
un’autoscuola.

Non sono
ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno.

La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
del Dipartimento per i trasporti terrestri con l’ausilio dell’operatore
responsabile della gestione dei corsi.

Gli esami
sono svolti durante l’ordinario orario di servizio del personale esaminatore,
tenuto conto delle esigenze degli Uffici periferici e degli istituti scolastici,
sulla base degli accordi presi in sede locale; le trasferte sono a carico di
questa Amministrazione.

Per quanto
riguarda il nastro operativo, l’esaminatore valuterà, ogni novanta minuti, un
numero di candidati non inferiore a 24 candidati e non superiore a 30.
L’identificazione dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta dal
responsabile del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale
d’esame accanto al nome di ogni candidato esaminato.

Sul verbale
d’esame, il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i
candidati sulla corretta procedura della prova d’esame, secondo le istruzioni
allegate alla presente circolare. (All.1)

Per esigenze
organizzative degli Uffici periferici, le sedute d’esame saranno di norma
concesse per un numero minimo di 48 candidati. Questo numero potrà essere
raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti da scuole ubicate nello stesso
comune o in comuni vicini. Nel caso in cui si impiegassero più esaminatori, il
suddetto numero deve essere proporzionalmente aumentato.

I candidati
che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno
potuto svolgere l’esame presso detta struttura possono sostenere l’esame presso
un’autoscuola ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi
versamenti, nonchè della documentazione che attesti la frequenza del corso
redatta sul modello di cui all’allegato 2.



1.2. Esami svolti presso le sedi delle autoscuole.

I candidati
possono sostenere gli esami presso le sedi delle autoscuole solo a condizione di
aver concluso, da meno di un anno, il corso previsto dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 presso un’autoscuola ovvero
presso un istituto scolastico

Gli esami per
il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori presso
le sedi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d’esame
di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, a
condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i
turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano
distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno
di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni
singolo turno della seduta.

Le sedute
d’esame possono essere richieste sia in orario antimeridiano che pomeridiano.
Eventuali trasferte del funzionario esaminatore o trasferte in orario
straordinario sono a carico dell’autoscuola richiedente.


L’identificazione dei candidati non in possesso di un documento di identità
puo’ avvenire anche a mezzo di fotografia autenticata.



2. Esami dei candidati maggiorenni.

Per quel che
concerne gli esami dei candidati maggiorenni, bisogna preliminarmente
considerare che, dalla lettura coordinata dei commi 1 bis, 1 ter e 11 bis dell’art.
116 del codice della strada
, non deriva l’obbligo per i maggiorenni non
muniti di patente di guida, che intendono conseguire il suddetto certificato, di
frequentare alcun corso. Il comma 11 bis citato, infatti, nel dettare la
disciplina dello svolgimento dei corsi, rinvia esclusivamente al comma 1 bis e
non anche al comma 1 ter dell’art. 116. Conseguentemente, pur non escludendo la
possibilità che i candidati maggiorenni possano conseguire il certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori con le modalità previste dal comma 11 bis
dell’art. 116, secondo i programmi stabiliti dal D.M. 30 giugno 2003, si ritiene
che gli stessi possano accedere agli esami direttamente presso gli Uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri senza obbligo di seguire il
corso.

Gli esami
presso gli Uffici provinciali sono svolti secondo la programmazione stabilita
dal Direttore dell’Ufficio, rispettando il limite di dodici candidati per ogni
singolo turno della seduta.

Gli esami
degli allievi delle autoscuole si svolgono secondo le modalità già indicate al
paragrafo 1.2. I candidati presentati dalle autoscuole, anche se non hanno
seguito il corso, devono, in ogni caso, essere iscritti nel registro di
iscrizione.

I candidati
maggiorenni che frequentano un corso presso un istituto scolastico, potranno
sostenere l’esame secondo le modalità previste dal paragrafo 1.1.

Per quanto
attiene le modalità di presentazione della domanda ed i relativi versamenti
valgono le istruzioni fornite al par

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