Privacy

“Vietato schedare i gusti dei telespettatori”. Provvedimento del Garante Privacy sulla tv a pagamento e sulla tv interattiva

"E’ necessario prevenire
forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori". Con questo
intento il Garante Privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi,
Mauro Paissan) ha varato un provvedimento che stabilisce i diritti degli utenti
e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisione che si vanno
sempre più diffondendo nel nostro paese: satellitare, via cavo, digitale
terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite di calcio
soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonchè partecipazione,
sempre via tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato. Il provvedimento, di
cui è relatore Mauro Paissan, si propone di "assicurare agli utenti un livello
elevato dei loro diritti e della loro dignità".

Questi i punti principali
indicati dal Garante, ai quali i gestori televisivi devono adeguarsi entro il
prossimo 15 maggio.


Le due regole fondamentali

"Ridurre al
minimo l’utilizzo delle informazioni relative ad abbonati e utenti
identificabili" e dunque privilegiare sempre l’uso di dati anonimi. Evitare – è
la seconda regola di base – tutte quelle informazioni che non sono strettamente
necessarie: ad esempio nella fatturazione il titolo del film acquistato non deve
comparire.


Decoder e schede prepagate

Le schede
prepagate (quelle, ad esempio, messe in circolazione da qualche gestore per
l’acquisto delle partite di calcio in digitale) garantiscono l’anonimato degli
utenti. In questo caso anche l’acquirente del decoder puo’ essere anonimo. Al
massimo si potrà prender nota del nome solo per evitare che qualcuno non goda
più volte del relativo contributo statale. Diverso è ovviamente il caso di un
rapporto contrattuale con un abbonato identificato. Illecite sono poi da
ritenere "eventuali banche dati di titolari di antenne televisive o satellitari"
(il cosiddetto catasto delle antenne).


Le abitudini davanti al
video

"Non è lecito
trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed
eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di
ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi
pubblicitari".


Sondaggi

In caso di
televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essere adottata una
tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al
sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventuale comunicazione a
terzi dei dati personali.


Dati sensibili

E’ di regola
vietato il trattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso,
convinzioni politiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante
puo’ ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomando
dell’interessato.


Disinformazione

Il Garante
ritiene insufficienti le informazioni che i gestori televisivi danno agli
abbonati e che non tengono conto del fatto che gli utilizzatori dei nuovi
servizi tv possono essere, nell’ambito della famiglia o di una comunità,
persone diverse dall’abbonato. Dunque, informative chiare e complete e, prima di
ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo, una schermata in video (del
tipo "Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali") che informi sull’uso dei
dati che l’utente sta per fornire.


Consenso

Per l’eventuale
monitoraggio delle scelte o profilazione dell’abbonato, è necessario il
consenso dell’interessato, che non puo’ essere una condizione per stipulare il
contratto relativo agli altri servizi televisivi. Il consenso puo’ essere
espresso anche via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili è
necessario l’uso di una password.


Pagamento

In caso di
fatturazione degli acquisti (ad esempio di partite o film), l’abbonato deve
avere la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. Gli acquisti
devono essere indicati per importo totale, data e costo, mentre solo su
richiesta verranno forniti i "titoli" specifici.


Conservazione dei dati

Ogni
informazione sugli abbonati puo’ essere conservata solo per un determinato
periodo di tempo, indicato nel contratto. La regola generale è che ogni dato
deve essere cancellato o trasformato in forma anonima al più presto. I dati
dettagliati sugli acquisti non possono essere conservati per più di 12 mesi e,
in caso di cessazione del rapporto, dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.

 

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