Norme & Prassi

Il decreto attuativo della procreazione assistita – Dm Salute e Giustizia 336/04 – Gu 42 21.2.2005)

E’ finalmente arrivato il
decreto di attuazione della legge sulla procreazione assistita (Legge n.40/2004)
quella che ha scatenato moltissime polemiche su vari fronti, da quello
squisitamente scientifico, a quello politico, coinvolgendo profondamente anche
l’opinione pubblica. In una materia tanto controversa e complessa, questo
decreto dei Ministeri della Salute e della Giustizia (il n.336/04) punta se non
altro sul tentativo di fare chiarezza. Nella sostanza i futuri genitori dovranno
essere informati nel dettaglio di tutti i risvolti derivanti dall’accettazione
di un tale iter, sia per loro sia per il nascituro od i nascituri, e non solo di
quelli di carattere fisico, ma anche quelli psicologici e sanzionatori (nel caso
che la legge non venga rispettata). Il medico responsabile della struttura è
obbligato a fornire, nel corso di uno o più colloqui, tutte le informazioni
specificate in dettaglio nel Decreto stesso e contenute anche in un modulo di
dichiarazione di consenso allegato a questa nuova normativa. In ogni caso questo
regolamento ribadisce che i la coppia ha il diritto di revocare il consenso fino
al momento della fecondazione dell’ovulo, di ricorrere alla crioconservazione
dei gameti maschili e femminili; mentre il medico responsabile della struttura
ha il diritto di non procedere alla procreazione medicalmente assistita solo nel
caso esistano effettivi problemi di ordine medico-sanitario, motivati per
scritto.

 

MINISTERO DELLA SALUTE E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 16 dicembre 2004, n.336 Regolamento recante
norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL
MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in
particolare l’articolo 6;

Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario
nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della
carta dei servizi pubblici sanitari;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di
ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo
all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del
protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di
esseri umani;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e visto
il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi
dell’articolo 154 del predetto codice, comunicato con nota del 23 luglio 2004,
prot. n. 26780;

Considerata la necessità di acquisire per
iscritto la volontà di entrambi i soggetti, di cui all’articolo 5 della legge
19 febbraio 2004, n. 40 , di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;

Considerata la necessità di fornire elementi
conoscitivi utili all’espressione della volontà attraverso il consenso
informato;

Atteso che le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono soggette ad una possibile evoluzione e che i
contenuti del consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad
essa;

Ravvisata la necessità di individuare i punti
essenziali utili alla formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al
centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la
stesura delle specifiche connesse alla tecnica;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attività di Governo e
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 26 luglio 2004;


Adottano

il
seguente regolamento:


Articolo 1.

1. Gli elementi minimi di conoscenza necessari
alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla
procreazione medicalmente assistita concernono:

a) la possibilità di ricorrere agli strumenti
offerti dalla legge 4 maggio1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione,
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

b) la disciplina giuridica della procreazione
medicalmente assistita (con riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle
tutele e alle conseguenze giuridiche per l’uomo, per la donna e per il nascituro
di cui agli articoli8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40);

c) i problemi bioetici connessi all’utilizzo
delle tecniche;

d) le diverse tecniche impiegabili e le
procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro
invasività ;

e) l’impegno dovuto dai richiedenti (con
riguardo anche ai tempi di realizzazione, all’eventuale terapia farmacologica da
seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite
ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);

f) gli effetti indesiderati o collaterali
relativi ai trattamenti;

g) le probabilità di successo delle diverse
tecniche;

h) i rischi per la madre e per il/i nascituro/i,
accertarti o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

i) gli aspetti psicologici relativi ai singoli
richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;

j) la possibilità di crioconservazione dei
gameti maschili e femminili;

k) la possibilità di revoca del consenso da
parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell’ovulo;

l) la possibilità , da parte del medico
responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in
forma scritta;

m) la possibilità di crioconservazione degli
embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall’articolo 14 della legge n.
40/2004.

2. Le strutture autorizzate di cui all’articolo
10
nonchè le strutture ed i centri di cui all’articolo 17, comma 1, della
legge 19 febbraio 2004, n.40, sono tenuti, per il tramite dei propri medici, a
fornire ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o più
colloqui, gli elementi informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla
sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di
procreazione medicalmente assistita. Tale consenso è acquisito unitamente al
consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest’ultimo
atto di consenso non sia già stato precedentemente e separatamente acquisito.

3. Le strutture private autorizzate sono
altresi’ tenute a fornire con chiarezza ai richiedenti i costi economici totali
derivanti dalle diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione del
consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione
medicalmente assistita.


Articolo 2.

1. La volontà di accedere al trattamento di
procreazione medicalmente assistita è espressa con apposita dichiarazione,
sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al
medico responsabile della struttura o centro di cui all’articolo 10 ed
all’articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Una delle copie
è consegnata ai richiedenti ed una trattenuta agli atti della struttura o
centro, che provvedono alla sua custodia nel tempo.

2. L’allegato 1 al presente regolamento,
del quale costituisce parte integrante, contiene gli elementi minimi che devono
essere riportati nel modello di dichiarazione di consenso informato di cui al
comma 1.

Il presente regolamento, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro della giustizia: Castelli

Il Ministro della salute: Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio
2005

Ministeri istituzionali – Giustizia, registro n.
1, foglio n. 152

Allegato 1

Dichiarazione di consenso informato per
(indicare la tecnica di procreazione medicalmente
assistita proposta
)

Ai
sensi della legge 19 febbraio 2004, n.40

(Generalità del
centro)……………………………………………………………………

Noi sottoscritti……………………..nato il…………………..a………………………….

…………………….nata il……………………a…………………………

accettiamo di essere sottoposti ad un ciclo di (indicare
la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta
)

dichiariamo di aver preliminarmente effettuato
uno/più colloquio/i con il Dottor………………………….

Della struttura sopra indicata nel corso del/i
quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai
seguenti punti:

1. possibilità di ricorrere alle procedure di
adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente
assistita;

2. conseguenze giuridiche della procreazione
medicalmente assistita per la donna, per l’uomo e per il nascituro di cui agli
articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dio seguito
descritti:

articolo 8 (Stato giuridico del nato)

1. I nati a seguito dell’applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

articolo 9 (Divieto del disconoscimento
della paternità e dell’anonimato della madre)

1. Qualora si ricorra a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è
ricavabile da atti concludenti non puo’ esercitare l’azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso
codice.

2. La madre del nato a seguito
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo’
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non puo’ far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare
di obblighi.

articolo 12 (Divieti generali e sanzioni)

3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1
e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. possibilità di revoca del consenso da parte
di ciascuno dei soggetti della coppia richiedente, fino al momento della
fecondazione dell’ovulo di cui all’articolo 6, comma 3 della legge n. 40/2004 di
seguito descritto:

La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la
manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volontà puo’ essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della
fecondazione dell’ovulo.

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