Il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile – CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, sentenza n. 96 del 04/01/2005
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In base alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, il servizio di
depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile,
che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge. Gli utenti, anche
potenziali, sono chiamati a contribuire tramite il versamento di un apposito
canone sia alle sue spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e
di completamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole
utenze. Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto
indipendentemente non solo dall’effettiva utilizzazione del servizio, ma anche
dalla istituzione di esso, o dall’esistenza dell’allacciamento fognario ad esso
della singola utenza.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, sentenza n. 96 del 04/01/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo – Presidente
Dott. MONACI Stefano – rel.
Consigliere
Dott. MERONE Antonio –
Consigliere
Dott. SCHIRO’ Stefano –
Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BONIFACIO DIEGO, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO ZANETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNAMARIA
FOSSETTI, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO GESTIONE ACQUE COMUNE
DI ARONA, BORGOTICINO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, DORMELLETTO, in persona del
Direttore ing. Piercesare Ardizzoia, elettivamente domiciliato in ROMA VLE
REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato CARLO SICHER, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/02
della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, depositata il 20/03/02;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 14/10/04 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La controversia ha per oggetto
l’impugnazione, proposta da parte del contribuente signor Bonifacio Diego contro
il rifiuto oppostagli dal Consorzio Gestione Acque costituito tra alcuni comuni,
tra cui quello di Arona, in cui risiedeva, di rimborsargli la somma versata
quale canone per la depurazione delle acque per l’anno 1995.
Il contribuente sosteneva di
risiedere in una zona collinare non servita da alcuna rete fognaria.
La commissione di primo grado
di Novara respingeva il ricorso, e questa decisione veniva confermata, con
sentenza n. 6/6/02, in data 22 gennaio/20 marzo 2002, dalla Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte.
Avverso la sentenza il
contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 28 aprile 2003,
con due motivi.
Resiste il Consorzio Gestione
Acque, con controricorso notificato il 12 giugno 2003.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.S. n.
36/94.
Si duole che la commissione
tributaria regionale avrebbe travisato il fatto ed omesso di applicare la legge.
Ribadisce di non essere
allacciato alla fognatura, e contesta la nozione di scarico indiretto su cui si
era basata la commissione.
Sostiene che non tutti gli
scarichi costituivano scarico indiretto, ma solo quello che consentiva
l’immissione nel corpo ricettore della fognatura.
Nel caso di specie invece
mancava del tutto questa possibilità, e percio’ il servizio, nè poteva essere
sufficiente l’occasionale svuotamento della fossa biologica.
Inoltre la commissione
tributaria regionale avrebbe applicato alla fattispecie, del 1995, norme
successive, che del resto non avrebbero riguardato quella fattispecie concreta.
2. Con il secondo motivo di
impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della LS
n. 36/94 e della LS n. 172/95.
Sottolinea di avere censurato
la condotta del consorzio che esigeva un canone senza un servizio.
Sostiene che invece la
depurazione si doveva pagare solo se effettuata, ed era illegittima la sua
imposizione ad un contribuente che non erano in grado di utilizzare il servizio.
3. Il consorzio
controricorrente contrasta gli argomenti proposti a sostegno dell’impugnazione
ed eccepisce, tra l’altro, che la causa ha ad oggetto l’applicazione
dell’Imposta per l’anno 1995, e che allora, nel quadro normativo in vigore prima
del decreto legge n. 22/1997, il conferimento di liquami all’impianto consortile
mediante autospurgo costituiva uno scarico indiretto per il quale non si
verificava nessuna doppia imposizione a carico dei soggetti operanti.
In ordine poi al secondo motivo
di impugnazione il resistente nega di sostenere il principio dell’esazione In
ogni caso di depurazione.
Aveva sostenuto piuttosto
l’obbligo al pagamento del canone anche in mancanza di un impianto e l’obbligo
dell’utente di conferire i propri liquami, in assenza di allacciamento,
all’impianto consortile.
4. I due motivi, strettamente
connessi tra loro, debbono essere trattati congiuntamente.
Il ricorso non è fondato e non
puo’ trovare accoglimento.
In realtà, infatti l’obbligo
di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall’effettiva utilizzazione
del servizio, anzi dalla stessa possibilità concreta di utilizzarlo.
La materia è regolata,
infatti, dall’art. 14, relativo alla "tariffa del servizio di depurazione" della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
La norma dispone in
particolare, al primo ed al secondo comma, che "1. La quota di tariffa riferita
al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di
depurazione.
2. Gli utenti tenuti
all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra
tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
Se dunque il canone di
depurazione era dovuto anche quando il comune fosse sprovvisto degli impianti
centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi, a
maggior ragione lo erano anche quando il singolo utente non fosse ancora
collegato all’impianto pur esistente.
A questo effetto specifico la
locuzione impianto centralizzato di depurazione va inteso in senso ampio,
riferito cioè non soltanto ai macchinari che effettuano le operazioni di
depurazione ma anche all’insieme degli impianti fognari che collegano ad essi le
zone abitate del comune consentendo cosi’ l’utilizzazione dell’impianto e la
piena attuazione, nell’interesse pubblico, dell’attività centralizzata di
depurazione dei liquami provenienti da tutte le utenze, sia industriali che
domestiche, situate all’interno di quel determinato ambito territoriale.
Cio’ significa che tra gli
impianti centralizzati temporaneamente inattivi, cui si riferisce la norma per
sottolineare che anche in quel caso l’utente è tenuto ugualmente al pagamento
del canone, vanno considerati anche quelli che per il momento non sono ancora
stati collegati con quella specifica utenza: si tratta di impianti che
temporaneamente sono ancora Inattivi in parte qua, per quel che riguarda la
struttura fognaria di collegamento alla singola utenza.
Come pure sottolinea la norma i
proventi dei canoni dovuti dai contribuenti in caso di inesistenza o temporanea
inattività dell’impianto affluiscono su di un apposito fondo vincolato e sono
destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli
impianti centralizzati di depurazione; in caso di mancato completamento
dell’impianto complessivamente inteso dovranno essere vincolate in particolare
alla realizzazione della parte ancora non operativa, vale a dire nel caso di
specie alla realizzazione della condotta fognaria di collegamento tra la singola
utenza e le strutture operative dell’impianto centralizzato di depurazione.
Quando l’impianto centralizzato
di depurazione sia esistente ed operativo, e nella parte In cui lo sia, il
canone è diretta a finanziare le spese di normale gestione; se invece non lo
sia, e nella parte in cui non lo sia, quel canone è destinato, invece,
essenzialmente al finanziamento (altrimenti non sempre facilmente realizzabile)
delle spese necessarie alla sua realizzazione o al suo completamento (ivi
comprese quelle per l’esecuzione degli impianti fognari di collegamento tra le
singole utenze e le strutture operative centrali dell’impianto.
5. L’interpretazione dell’art.
14 deve e