Norme & Prassi

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


Camera dei Deputati
«Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115»

Legge definitivamente approvata il 15 febbraio
2005

 


Articolo 1

1. L’articolo 80 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
sostituito dal seguente: «Art. 80. (L) – (Nomina del difensore) – 1. Chi
è ammesso al patrocinio puo’ nominare un difensore scelto tra gli iscritti
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti
presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha
sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al
quale pende il processo.

2.Se procede la Corte di cassazione, il
Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali
presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli
dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio
puo’ nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di
cui ai commi 1 e 2».


 


Articolo 2

1.L’articolo 81 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
sostituito dal seguente:
«Art. 81. (L) – (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
– 1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma

2.L’inserimento nell’elenco è deliberato dal
consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e
condizioni:


a)

attitudini ed esperienza professionale
specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili,
tributari ed affari di volontaria giurisdizione;


b)

assenza di sanzioni disciplinari superiori
all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;


c)

iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno
due anni.


3.

E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta
una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.


4.

L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di
ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati
nel territorio di ciascuna provincia».

 


Articolo 3

1. All’articolo 83 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma
1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».

 


Articolo 4

L’articolo 101 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
sostituito dal seguente:
«Art. 101. (L) – (Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore).


1.

Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo’ nominare, al fine di
svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore
privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il
magistrato competente per il fatto per cui si procede.


2.

Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono
essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al
medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalle tariffe professionali».

 


 


Articolo 5

1.. L’articolo 102 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
sostituito dal seguente:
«Art. 102. (L) – (Nomina del consulente tecnico di parte). 1. Chi è
ammesso al patrocinio puo’ nominare un consulente tecnico di parte residente nel
distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo’ essere scelto
anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo,
ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste
dalle tariffe professionali».

 

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