Attualità

Patrocinio a spese dello Stato: per la modifica del Testo unico non c’è copertura

La commissione Bilancio di
Palazzo Madama aveva dato l’ok ma quella di Montecitorio, nonostante l’assenza
di modifiche, ha imposto l’alt. Il problema è la previsione di corrispondere
l’onorario all’avvocato già durante il processo

Non c’è copertura per il gratuito patrocinio. Il disegno di legge che va a
modificare il testo unico sulle spese di giustizia, ieri avrebbe dovuto essere
approvato liscio con tre sole votazioni, ma la commissione bilancio ne ha
bloccato l’approvazione per mancanza di copertura finanziaria. Tutte le forze
politiche erano d’accordo ed era alla Camera in seconda lettura: la commissione
Giustizia non aveva approvato nessuna modifica, quindi il testo arrivato in Aula
ieri era quello risultante dalle modifiche approvate a Palazzo Madama, sul quale
la relativa commissione Bilancio aveva già dato parere favorevole. Ma ieri
mattina sulla proposta di legge che va a modificare il TU 115/02 ed in
particolare le norme sul gratuito patrocinio, (primo firmatario Gaetano
Pecorella, FI) è scoppiato un caso tra la commissione Giustizia e il ministero
dell’Economia. La commissione Bilancio di Montecitorio verso le 12, quando ormai
mancavano poche votazioni per la sua approvazione definitiva dichiarava che per
questa legge non vi era la necessaria copertura.
Il provvedimento in esame, ha dichiarato il presidente della V commissione,
Giancarlo Giorgetti "non è iscritto all’ordine del giorno della commissione, in
quanto, probabilmente, è stato valutato che, in assenza di modifiche, esso non
avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". "Si tratta
di un provvedimento che aveva ricevuto parere favorevole in sede di prima
lettura da parte della Camera dei deputati – ha detto Gaetano Pecorella – esso
è stato parzialmente modificato dal Senato stesso, e dunque ritengo anche da
parte del Governo. La commissione giustizia della Camera non lo ha modificato e
non sono state presentate proposte emendative".
Dopo una breve sospensione chiesta dal presidente Pier Ferdinando Casini per un
chiarimento tra le due commissioni, arrivava quindi il parere del Bilancio che
chiedeva la soppressione dell’articolo 3 del testo, che stabilisce che le spese
per gli avvocati d’ufficio possano essere liquidate anche durante le singole
fasi del processo. Cioè anche dopo l’udienza preliminare. Se non si elimina
quella norma, faceva sapere il presidente della commissione Giancarlo Giorgetti
(Lega), il parere al provvedimento è negativo. Funzionari e tecnici del
ministero si consultavano quindi per quasi un’ora, senza arrivare ad una
soluzione. Alla ripresa dei lavori, il vicepresidente di Montecitorio Alfredo
Biondi annunciava che l’esame della proposta di legge era rinviato ad altra
data. Subito dopo si riuniva il comitato dei nove della commissione Giustizia
che preannunciava la richiesta di riesaminare il parere della Bilancio puntando
a far rimettere il provvedimento all’ordine del giorno della Camera per martedi’
prossimo come primo argomento. "Su questo provvedimento – ha dichiarato il
presidente della commissione Giustizia Gaetano Pecorella (FI) – non doveva
esserci alcun problema visto che le commissioni Bilancio di Camera e Senato
hanno sempre espresso parere favorevole. E visto che noi, in commissione, non
abbiamo cambiato nemmeno una parola rispetto alla versione licenziata da Palazzo
Madama davvero non capisco questo ripensamento della Bilancio ora".
Secondo le modifiche apportate da Palazzo Madama (il Ddl è leggibile tra i
documenti correlati) si prevede che in ogni procedimento, civile, come penale,
amministrativo e contabile, tributario o di volontaria giurisdizione, la scelta
del patrocinatore, per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, debba
essere effettuata solo tra i difensori che, anche al di fuori del distretto di
competenza, siano comunque iscritti all’apposito elenco degli avvocati ammessi
al gratuito patrocinio. Cancellato anche il comma 3 dell’articolo 80 del TU che
escludeva la corresponsione delle spese e delle indennità di trasferta previste
dalle tariffe professionali, per l’ipotesi di nomina di un difensore al di fuori
del distretto. Si riduceva inoltre da sei a due anni l’anzianità professionale
richiesta per l’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei patrocinatori, ma con
esperienze professionali specifiche. All’articolo 3, con riferimento alla
liquidazione dell’onorario e alle spese dell’ausiliario del magistrato e del
consulente tecnico di parte, il testo estende anche al difensore le previsioni
sulla liquidazione delle spese previste per le altre figure. Passaggio appunto
bocciato dal Bilancio. In realtà, anche il presidente della commissione
Giustizia, nella sua relazione illustrativa del 6 luglio del 2004 in merito
all’articolo 3 dichiarava: "l’intento del legislatore non appare chiaro: infatti
una specifica previsione in ordine alla liquidazione dell’onorario e delle spese
del difensore è contenuta nell’articolo 82 del testo unico, che individua anche
alcuni parametri per determinare l’entità delle somme da liquidare, mentre come
emerge chiaramente dalla rubrica, il successivo articolo 83 si riferisce ad
altre figure di supporto". (p.a.)

www.dirittoegiustizia.it

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