Una casa comune per i dottori commercialisti e i ragionieri – Delega al governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabilì approvato definitivamente dalla camera il 08/02/2005
Nasce la professione unica
di dottore commercialista ed esperto contabile. La camera, in pochi minuti, ha
approvato ieri praticamente all’unanimità (405 si’, uno contrario e cinque
astenuti) il ddl delega 3744-B che unifica le due attuali professioni di dottore
commercialista e ragioniere commercialista. Respinti o ritirati gli emendamenti
presentati, due dei quali sono stati trasformati in altrettanti ordini del
giorno che il sottosegretario alla giustizia, Michele Vietti, in nome del
governo ha deciso di accogliere. Il primo a firma Boccia di natura formale e il
secondo di Mantini (Margherita) che ribadisce la necessità di tutelare
l’autonomia delle casse di previdenza di categoria nel processo di fusione. ´Ora
il governo deve impegnarsi a fare buon uso di una delega che gli è stata
consegnata con un consenso cosi’ ampio’, ha detto in aula Vietti che ha
auspicato lo stesso consenso anche sulla riforma delle professioni che dovrebbe
quanto prima approdare in parlamento. Soddisfatto anche il relatore Ciro
Falanga (Fi) per ´un voto unanime che è venuto da tutto il parlamento’, e che
dimostra ´l’impegno della maggioranza nell’approvarlo visto che si trascinava
dalla scorsa legislaturà. Ma quello dell’approvazione non è che il primo
passo verso la costruzione della professione unica che prenderà forma nei
prossimi mesi. Tre, infatti, le deleghe e quindi anche le tappe che scandiranno
il processo di unificazione dei due albi dei dottori commercialisti e dei
ragionieri. La prima e più ravvicinata detta i principi per la costituzione del
nuovo ordinamento. Il governo ha appena tre mesi di tempo per definire le
modalità di unificazione, l’ambito di attività delle due sezioni interne
all’albo (la A per i laureati quinquennali e i ragionieri e la B per i laureati
triennali) e per determinare eventualmente anche nuove competenze a favore degli
iscritti alla sezione A. Più ampio invece il margine per l’individuazione delle
norme che dovranno guidare il processo di unificazione dei due enti di
previdenza. Un punto caldo del provvedimento e sul quale in più battute sono
intervenuti sia camera che senato per assicurare piena autonomia alle casse di
previdenza di categoria e nello stesso tempo puntualizzare che nessuna
operazione in tal senso potrà avere ricadute sulle casse dello stato. A
differenza del primo decreto attuativo che è di competenza della giustizia di
concerto con istruzione ed economia, questo regolamento dovrà essere messo a
punto dal welfare. Le casse di categoria, comunque, non si faranno trovare
impreparate. Già da tempo, infatti, l’istituto previdenziale dei dottori
commercialisti prima presieduto da Adelio Bertolazzi e ora da Antonio Pastore,
insieme con quello dei ragionieri guidato da Paolo Salvadori hanno proceduto a
rivedere il proprio sistema di calcolo pensionistico passando entrambi anche se
con modelli differenti al contributivo che assicura più stabilità. La terza
delega contenuta all’articolo 5 riguarda un altro problema spinoso sul quale si
è discusso a lungo e cioè la gestione del registro dei revisori contabili che
dovrà passare sotto l’egida del nuovo albo. Una decisione che i revisori hanno
digerito, ma non senza calorose proteste in base alle quali si è proceduto ad
apportare alcuni chiarimenti. Il passaggio di gestione (ora la tenuta del
registro spetta unicamente al ministero della giustizia), infatti, dovrà
avvenire nel rispetto dell’autonomia della categoria in questione la quale
dovrà mantenere inalterato il proprio modello d’accesso. Tempo a disposizione:
sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le elezioni, la
legge fissa alcuni criteri e alcune regole transitorie. Innanzitutto per nove
anni, a partire dallo scioglimento degli attuali organismi dirigenti, le
maggioranze e le presidenze dei nuovi organi nazionali e locali dovranno essere
attribuite ai dottori commercialisti, mentre le vicepresidenze saranno dei
ragionieri. L’articolo 6 comunque proroga gli attuali vertici di categoria fino
al 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge
cosi’ da poter gestire insieme al governo la fase di transizione e collaborare
totalmente all’esercizio della delega.
Ginevra
Sotirovic, Italia Oggi
Delega al
governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili’ approvato definitivamente dalla camera il 08/02/2005
Art. 1
1. L’ordine dei dottori
commercialisti e l’ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati
nell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale
è istituito l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2
1. All’unificazione di cui
all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della
giustizia, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro 30 giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza
che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque emanato.
Art. 3
1. Con il decreto
legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la
costituzione del consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo ordine
professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente
della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo
transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non
inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di
laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di
ammissione all’esame di stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 10
giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 173;
c) l’istituzione di due
sezioni dell’albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui
alla lettera b);
d) l’ambito delle attività
oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
al decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al
decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre
disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti
nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra
sezione. E’ consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella
sezione dell’albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino
profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della
libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite
dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresi’,
le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a
registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di
stato per l’iscrizione alle sezioni dell’albo, tenuto conto di quanto disposto
alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio
durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte
dell’esame di stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni
tra università e ordini locali;
f) le norme transitorie che
disciplinano l’inserimento nella sezione dell’albo riservata ai laureati
specialistici degli attuali iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di
´ragioniere commercialistà, con specifica distinta indicazione, per ciascuno,
dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e
dell’ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli
professionali di ´dottore commercialistà, di ´ragioniere commercialistà e di
´esperto contabilè, nonchè del termine abbreviato di ´commercialistà,
utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo albo riservata ai
laureati specialistici;
h) le norme transitorie che
garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le
presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le
vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che
definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti
nazionali e locali dei due attuali ordini, nei rispettivi enti del nuovo ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresi’
l’ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione
dei relativi organismi direttivi.
Art. 4
1. Il governo è delegato
ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi
di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole
da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli
articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque,
nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte
dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di
unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni
sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di
cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione
che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti
peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa
vigente;
b) applicazione da parte
delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio
di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle
normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di
unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e
da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e
con il ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
primo periodo sono trasmessi alle camere ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al
secondo periodo senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5
1. Con decreto legislativo
da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del ministro della giustizia,
sono attribuite all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 19