Schema di DPR recante regolamento concernente disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata. (Schema di dpr Cdm 28.1.2005)
Via libera definitivo alla
posta certificata. Il Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2005 ha
approvato in via definitiva il Dpr che disciplina l’uso della posta
elettronica certificata. Viene regolamentato l’utilizzo nei rapporti che i
cittadini e ele imprese intrattengono con la pubblica amministrazione e
nelle relazioni tra uffici pubblici e tra privati.
In pratica vengono disciplinati i due momenti fondamentali nella
trasmissione dei documenti informatici: l’invio e la ricezione. Col
certificare queste fasi da un lato il mittente riceve dal proprio gestore di
posta una ricevuta che ha valore legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio e dall’altro quando il messaggio è pervenuto al destinatario, il
suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, con
l’indicazione del giorno e dell’ora, anche se il destinatario non apre la
posta.
Viene anche creato un apposito registro, presso il Cnipa (Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione), con l’elenco ufficiale
dei gestori di posta elettronica certificata. Inoltre ogni gestore di posta
certificata dovrà conservare, per 30 mesi, la traccia di ogni messaggio in
un registro informatico: in questo modo nel caso in cui il mittente
smarrisca la ricevuta la traccia per il periodo fissato avrà valore legale.
Il provvedimento, avendo ricevuto i pareri della Conferenza Unificata, delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, verrà pubblicato a breve
nella Gazzetta ufficiale.
IL testo è quello definitivo ma è soggetto a modifiche di coordinamento
formale fino al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
SCHEMA DI DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER
L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto
l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
Espletata la
procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE modificata dalla
direttiva 98/48/CE attuata con legge 21 giugno 1986, n, 317;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio
2004;
Vista la nota
del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per
la protezione dei dati personali;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Su proposta
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il
presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per
l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti
informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini
del presente regolamento si intende per:
a) busta di
trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta
elettronica certificata;
b) Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA,
l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come modificato dall’articolo 176, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di
certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente
regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata;
d) dominio di
posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta
elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad
uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri
di tale rete;
e) log dei
messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle
trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal
gestore;
f) messaggio
di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal
testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati;
g) posta
elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è
fornita ai mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici;
h) posta
elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti
informatici;
i)
riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene
associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
1) utente di
posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchè
eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o
destinatario di posta elettronica certificata;
m) virus
informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto i1
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione,
totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.
Articolo 2
(Soggetti del servizio di posta
elettronica certificata)
1. Sono
soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il
mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica
certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti
informatici;
b) il
destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica
certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti
informatici;
c) il gestore
del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio
di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica
certificata.
Articolo 3
(Trasmissione del documento
informatico)
1. Il comma 1
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445 è sostituito dal seguente:
"1. Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.".
Articolo 4
(Utilizzo dalla posta elettronica
certificata)
1. La posta
elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è
valida agli effetti di legge.
2. Per i
privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica
certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello
espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche
amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra
questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il
dichiarante e puo’ essere revocata nella stessa forma.
3. La
volontà espressa ai sensi del comma 2 non puo’ comunque dedursi dalla mera
indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in
altre, comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
4. Le
imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la
esplicita volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata
mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale
dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo’ essere revocata nella
stessa forma.
5. Le
modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità
all’utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l’eventuale
cessazione della disponibilità, nonchè le modalità di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite
nelle regole tecniche di cui all’articolo 17.
6. La
validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.
7. Il
mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta
elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli
14 e 15.
Articolo 5
(Modalità della trasmissione e
interoperabilità)
1. Il
messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio
gestore