Civile

La colpa del conducente è elemento per ascrivere la responsabilità dei danni morali al proprietario del veicolo. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, Sentenza n 20814 del 27/10/2004

Per ascrivere la
responsabilità dei danni morali al soggetto indirettamente responsabile
(proprietario del veicolo) va accertato a carico dell’autore immediato
(conducente l’auto) l’elemento soggettivo del reato, ossia la colpa – prova
raggiungibile anche a mezzo di presunzioni – salvo che si tratti di lesione di
valori della persona umana costituzionalemnte tutelati.


CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, Sentenza n 20814 del 27/10/2004
 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. GIULIANO Angelo –
Presidente

Dott. DI NANNI Luigi Francesco
– Consigliere

Dott. CALABRESE Donato –
Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio – rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PAGLIA GIANLUCA, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5G, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
LEONARDI, che lo difende unitamente all’avvocato FRANCO MAZZA, giusta delega in
atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE
SPA, CAVAZZONI ROSANNA, NARDI MARGHERITA, DE ROSSI ENRICO, SESTITO GIANLUCA,
VANTINI LUIGI, MIN DIFESA;

– intintati –

avverso la sentenza n. 1354/99
della Corte d’Appello di VENEZIA, SEZIONE 4^ CIVILE emessa il 19/5/1999,
depositata il 30/09/99; RG. 1116/1995;

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 15/10/04 dal Consigliere Dott. Antonio
SEGRETO;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

L’Unipol s.p.a., con citazione
notificata il 21-7.1988 conveniva davanti al tribunale di Verona, Gianluca
Paglia, Rosanna Cavazzoni, Margherita Nardi, Enrico De Rossi, Mario Barone,
nella qualità di tutore di Gianluca Sestito e Luigi Vantini, chiedendo che
fosse accertato il diritto di essa attrice a contenere nel limiti del massimale
di L. 500 milioni l’obbligazione per il risarcimento del danno, conseguito al
sinistro provocato dal Paglia il 5.11.1988, in occasione del quale tutti i
convenuti, ad eccezione della Nardi, avevano riportato lesioni personali.

I convenuti presentavano
domanda riconvenzionale: il Paglia di accertamento della concorrente
responsabilità dei conducenti degli altri veicoli, con conseguente condanna al
risarcimento dei danni in misura proporzionale al concorso di colpa e gli altri
convenuti, ad eccezione del Vantini per il ristoro dei rispettivi danni.

In corso di causa intervenne il
Ministero della difesa, avanzando la domanda di partecipare al riparto del
massimale per le erogazioni effettuate al Sestito ed al De Rossi per il periodo
di invalidità ordinaria e per aver costituito a favore degli stessi pensione
ordinaria privilegiata.

Il Tribunale accolse la domanda
principale e quelle riconvenzionali proposte dal Sestito (trasportato sull’auto
condotta dal De Rossi), Cavazzoni (trasportata sull’auto condotta dal Paglia) e
dal De Rossi e condanno’ il Paglia (in solido con l’Unipol nei limiti del
massimale) al pagamento in favore del Sestito di L. 829.494.000, in favore della
Cavazzoni di L. 185.361.000 ed in favore del De Rossi di L. 134.944.000.
Riteneva il tribunale, sulla base del rapporto di P.G., che la responsabilità
esclusiva del sinistro fosse del Paglia, perchè si era immesso da una strada
provinciale su una strada statale, su cui viaggiava l’auto condotta dal De
Rossi, violando l’obbligo, regolarmente segnalato, di arresto e precedenza
all’incrocio.

Riteneva il Tribunale che il De
Rossi aveva riportato un danno biologico nella misura del 10%, oltre a danno
estetico e morale;la Cavazzoni un danno biologico del 30%, mentre il Sestito era
stato ridotto in condizioni di totale invalidità.

Avverso questa sentenza
proponevano appello il ministero della Difesa ed il Paglia ed appelli
incidentali il Sestito, il De Rossi e la Nardi.

La Corte di appello di Venezia,
con sentenza depositata il 30.9.1999, per la parte che ancora interessa ed in
parziale riforma dell’impugnata sentenza, per il resto confermata, condannava
Gianluca Paglia al pagamento della somma di L. 267.614.829 in favore del Mistero
della difesa, della somma di L. 151.307.000 in favore di Enrico De Rossi, della
somma di L. 779.577.870 in favore di Gianluca Sestito; della somma di L.
7.157.000 in favore di Margherita Nardi;

confermava la liquidazione del
danno in favore della Cavezzoni e provvedeva alla ripartizione del massimale tra
i vari danneggiati.

Riteneva la corte di merito che
la responsabilità dell’incidente fosse da ascriversi al Paglia per
l’individuato profilo di colpa, e cioè per non essersi arrestato all’incrocio e
per non aver concesso la precedenza all’auto del De rossi, giusto il segnale
stradale in questo senso; che tuttavia il De Rossi non aveva superato la
presunzione di colpa di cui all’art. 2054, c. 2, cc, nè aveva dimostrato di
aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, per cui ascriveva il 70%
della responsabilità al Paglia ed il residuo 30% al De Rossi. Secondo la corte
territoriale non poteva accogliersi la richiesta di consulenza tecnica sulla
dinamica del sinistro, ricostruito sulla base del rapporto dei carabinieri,
poichè la consulenza non poteva avere ad oggetto attività che costituivano il
contenuto dell’onere probatorio delle parti; non potevano ammettersi i testi
indicati, poichè essi erano gli stessi verbalizzanti. Riteneva, quindi, la
corte di merito di liquidare il danno morale in favore dei danneggiati in una
frazione del danno biologico e, quindi, liquidava in favore del Sistito la somma
di L. 400 milioni per danno morale, la somma di L. 65 milioni in favore del De
Rossi e confermava la somma liquidata a tale titolo dal primo giudice in favore
della Cavezzoni. Il giudice di appello riteneva, quindi, di liquidare in favore
del De Rossi anche il danno per le quattro protesi dentarie, necessarie nel
corso della propria vita, nella misura di L. 60 milioni determinata sulla base
della comune esperienza e dell’equità e condannava il Paglia al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio in favore di tutti i danneggiati.

Avverso questa sentenza ha
proposto ricorso per Cassazione il Paglia Gianluca, affidandolo a sette motivi.

Non hanno svolto attività
difensiva gli intimati.

 


Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di
ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di
diritto in relazione all’art. 2054 c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) nonchè
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c).

Lamenta il ricorrente che la
sentenza impugnata ha immotivatamente superato il principio della presunzione di
pari concorso di colpa, poichè avendo ritenuto che il De Rossi non aveva
fornito la prova per superare tale presunzione e, quindi, avendo ritenuto lo
stesso corresponsabile del sinistro, doveva ritenersi paritario il concorso di
colpa a norma dell’art. 2054, c. 2, c.c..

Lamenta poi il vizio
motivazionale della sentenza per aver ritenuto preponderante l’apporto causale
di esso ricorrente.

2.1. Ritiene questa Corte che
il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.

Infatti, come ripetutamente
affermato da questa Corte, nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in
concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento
della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal
fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente
uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia
fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente,
l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza,
commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il
comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla
situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella
determinazione dell’evento dannoso (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. n.
10156/1994).

2.2. Nella fattispecie la corte
di merito ha accertato in concreto (infatti parla di "individuato profilo di
colpa") la colpa del ricorrente nella misura del 70%, per non aver lo stesso
dato la precedenza all’auto antagonista,pur avendone l’obbligo per l’apposito
segnale posto sulla strada che egli percorreva, mentre solo il residuo 30% è
stato posto a carico del De Rossi, a titolo di presunzione di colpa.

Ne consegue che, essendo stata
accertata in concreto la colpa del ricorrente nella predetta misura, il concorso
di colpa presunta opera solo a carico dell’altro conducente (De Rossi) nella
residua percentuale, mentre la presunzione di concorso di colpa nella stessa
percentuale (50%), opera solo allorchè per entrambi i conducenti non si è
riuscito ad accertare in concreto la loro colpa.

2.3. Quanto all’assunto vizio
motivazionale, rileva preliminarmente questa Corte che l’accertamento dell’entità
delle colpe concorrenti costituisce una valutazione rimessa al giudice di merito
ed è incensurabile in questa sede di Cassazione, se non per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Nella fattispecie la sentenza
impugnata ha ritenuto preponderante l’efficienza causale dell’infrazione
commessa dal Paglia (mancata concessione della precedenza e, quindi,
dell’obbligo di arresto per il sopraggiungere dell’auto del De Rossi), avendo
essa innestata la sequenza causale conclusasi con il sinistro.

Ritiene questa Corte che detta
motivazione sia immune da censure nei limiti del sindacato di legittimità sul
vizio di motivazione.

3.1. Con il secondo motivo di
ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Secondo il ricorrente la corte
di appello ha fondato la sua decisione esclusivamente sul rapporto dei
Carabinieri, non compiendo alcun atto istruttorio per l’accertamento delle
responsabilità, mentre detti rilievi dei verbalizzanti furono compiuti quando
già l’incidente si era verificato, per cui non è possibile stabilire in
maniera univoca quali fossero le modalità dell’incidente e la stessa direzione
di marcia dei veicoli, nonchè il punto d’urto.

3.2. Con il terzo motivo

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